Civile

La normativa Covid-19 si evolve "sotto il controllo" del Garante privacy

Da oltre un anno, a partire dalla dichiarazione dello stato emergenziale da Coronavirus risalente alla fine di gennaio 2020, si assiste ad una cospicua produzione normativa, in continua evoluzione, sviluppatasi per far fronte all'emergenza sanitaria e alla conseguente crisi economica.

di Elisa Chizzola


Da oltre un anno, a partire dalla dichiarazione dello stato emergenziale da Coronavirus risalente alla fine di gennaio 2020, si assiste ad una cospicua produzione normativa, in continua evoluzione, sviluppatasi per far fronte all'emergenza sanitaria e alla conseguente crisi economica.

Si tratta di un numero importante di fonti che vengono emanate a vari livelli, a livello centrale e ministeriale (Governo, Dipartimento della Protezione Civile, ministero della Salute, ministero dell'Interno, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero dell'Economia e Finanze, altri ministeri), e a livello territoriale regionale e provinciale.
Con riferimento alla produzione normativa governativa e ministeriale, l'ambito di applicazione delle norme è molto ampio e si riferisce a diversi settori, tra i quali:

-sanità e ricerca;

-ordine pubblico;

-lavoro;

-scuola;

-fisco, previdenza e assistenza;

-giustizia.

Seguendo proprio questo ordine di argomenti, il Garante privacy monitora tale evoluzione normativa sotto il profilo della data protection, tenendo costantemente aggiornata un'interessante selezione delle principali disposizioni emanate nel contesto dell'emergenza sanitaria aventi implicazioni sul trattamento e sulla protezione dei dati personali.

La normativa dell'emergenza, infatti, ha inevitabilmente dato origine a nuovi trattamenti di dati personali e implica la necessità di specifiche nuove comunicazioni di dati tra i soggetti coinvolti nei flussi informativi.

Occorre poi tenere presente che il diritto alla riservatezza rappresenta un diritto fondamentale del cittadino, ma è un anche un diritto "elastico", in quanto può subire compressioni a seguito del bilanciamento di interessi con altri beni giuridici primari, quali la salute pubblica.

Il documento del Garante privacy in esame costituisce una corposa raccolta documentale che ora, nella sua ultima versione, quella dell'11 febbraio scorso, ha raggiunto un totale di 1268 pagine.

Tale documento richiama in estratto le norme dei principali provvedimenti che introducono novità importanti vertenti i settori sopra richiamati.

Nell'ultimo aggiornamento, l'Autorità di controllo si concentra su alcune fonti e documenti ministeriali che si collocano nell'area della sanità e della ricerca, nonché nell'ambito del settore dell'ordine pubblico.

In particolare, vengono evidenziate le norme aventi "impatti privacy" contenute nei seguenti provvedimenti:

Decreto del ministero della Salute del 6 febbraio 2021, in tema di "Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19";

• Ordinanza del ministro della Salute del 9 febbraio 2021, vertente su "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia";

Circolare del ministero della Salute del 9 febbraio 2021, concernente l' "Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato";

• Circolare del ministero dell'Interno dell'11 febbraio 2021, sull'argomento "Piano nazionale di vaccinazione. Programma prioritario per le Forze Armate e le Forze di Polizia".

In particolare, in relazione alla Circolare del ministero della Salute sopra citata del 9 febbraio 2021, concernente anche chiarimenti in tema di consenso informato, il Garante reinvia espressamente ai seguenti concetti contenuti nel documento di prassi:
"Chiarimenti sul consenso informato - Con riferimento alla nota Protocollo AGENAS n. 2021/0000474 del 26/01/2021 del "Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità", si rappresenta che, in merito al consenso informato vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, la manifestazione di consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose è valida per tutto il ciclo vaccinale, comprensivo di prima e seconda dose. Non è pertanto necessario compilare nuovamente il modulo di consenso all'atto della seconda dose vaccinale. Relativamente alla scheda anamnestica, la verifica dello stato di salute e/o di patologia anche in occasione della seconda somministrazione si pone quale elemento imprescindibile per la decisione di procedere alla vaccinazione da parte del personale sanitario. In ragione di ciò, è necessaria una verifica da parte del personale sanitario preposto alla vaccinazione in merito ad eventuali modificazioni dello stato di salute e/o di patologia intercorse dopo la somministrazione della prima dose, ivi compresi eventuali reazioni avverse e/o effetti collaterali, da annotarsi nella scheda anamnestica".

In conclusione, si ricorda che nell'idea dell'Autorità di controllo tale raccolta normativa si pone come importante ausilio per i titolari e i responsabili del trattamento dei dati personali, i quali, con l'eventuale supporto di esperti del settore, in primis il Responsabile della protezione dei dati e il consulente privacy aziendale, possono individuare più agevolmente le norme di volta in volta applicabili al fine della risoluzione, con l'approfondimento delle fonti richiamate, delle varie questioni che si rappresentano in concreto.

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