Società

Golden power, più controllo pubblico nei settori economici strategici

di Fabio Bonomo*

La disciplina del golden power, introdotta nel nostro ordinamento con Dl 21/2012, ha visto un significativo ampliamento del proprio ambito di operatività a partire dal 2019 per effetto dapprima di tensioni registrate nei rapporti commerciali internazionali e, quindi, della sfavorevole congiuntura economica legata all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tale disciplina intende tutelare gli interessi pubblici in alcuni settori dell’economia ritenuti di rilevanza strategica, ed è subentrata a quella della golden share, introdotta con Dl 332/1994 in vista dell’avvio della stagione delle privatizzazioni e rivelatasi nel tempo incompatibile con alcuni fondamentali principi del diritto comunitario. Il passaggio dalla golden share al golden power ha segnato un mutamento di paradigma, dallo Stato azionista che intende assicurarsi un controllo sull’operatività di alcune società oggetto di privatizzazione e ritenute strategiche, allo Stato regolatore che intende assicurare la tutela degli interessi pubblici in alcuni settori ritenuti strategici a prescindere dagli assetti proprietari delle società che vi operano.

Il ruolo di Palazzo Chigi
Il golden power riconosce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – in caso di minaccia, desunta da specifici indicatori, di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali dello Stato – il potere di opporsi o di porre specifiche condizioni o prescrizioni a delibere, atti od operazioni societarie di particolare rilievo adottate da società operanti nei settori strategici, ovvero all’acquisto di partecipazioni nelle società stesse; tali poteri risultano caratterizzati da maggiore o minore intensità in funzione del settore strategico interessato, e ad essi si sono di recente aggiunti analoghi poteri concernenti la stipula di contratti aventi a oggetto la fornitura di beni e servizi inerenti le reti di telecomunicazione basate su tecnologia 5G.

Quanto ai settori ritenuti strategici ai fini della disciplina del golden power, essi comprendono tradizionalmente la difesa e la sicurezza nazionale, nonché l’energia, i trasporti e le comunicazioni. Ad essi si sono aggiunti di recente le reti di telecomunicazione basate su tecnologia 5G (Dl 22/2019) e gli ulteriori settori contemplati dall’articolo 4 del regolamento (Ue) 2019/452 sugli investimenti esteri diretti nell’Unione europea (Dl 105/2019 e Dl 23/2020).

Rilevano quindi, in base a tale Regolamento comunitario, le infrastrutture critiche (tra cui quelle nei settori idrico, sanitario, finanziario), le tecnologie critiche (tra cui l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, la cibersicurezza e le biotecnologie), i fattori produttivi critici (tra cui le materie prime e la sicurezza alimentare), le attività che implicano l’accesso a informazioni sensibili e la libertà e il pluralismo dei media. Per ciascuno dei settori sopra indicati (tranne nel caso delle reti di telecomunicazione basate su tecnologia 5G) la disciplina del golden power ha tradizionalmente demandato ad appositi Dpcm il compito di individuare puntualmente attività, beni e rapporti da considerare di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

Il nuovo raggio d’azione
Tuttavia, tenuto conto della mancata emanazione dei Dpcm chiamati a individuare gli asset strategici nei settori richiamati dall’art. 4 del regolamento (Ue) 2019/452 e al fine di evitare che la negativa congiuntura economica connessa all’emergenza sanitaria da Covid-19 possa agevolare acquisizioni predatorie nei settori strategici per l’interesse nazionale, il Dl 23/2020 ha significativamente ampliato la sfera di operatività del golden power.

In particolare, è stato anzitutto previsto – sia pur a titolo temporaneo – che gli obblighi di notifica al Governo prescindono dalle dimensioni delle società che operano nei settori di cui all’articolo 4 del regolamento (Ue) 2019/452 e dalla concreta rilevanza strategica dei beni e dei rapporti di cui esse risultano titolari.

È stato quindi disposto che, fino all’entrata in vigore di appositi Dpcm, è soggetto a notifica l’acquisto da parte di un soggetto extra-Ue del controllo di società che detengono beni e rapporti nei settori richiamati dall’articolo 4 del regolamento (Ue) 2019/452.

La disciplina transitoria
È stata infine introdotta una incisiva disciplina transitoria, applicabile fino al 31 dicembre 2020 e in base alla quale sono anzitutto soggette a notifica le delibere, gli atti e le operazioni adottate da società che detengono beni e rapporti nei settori richiamati dall’articolo 4 del regolamento (Ue) 2019/452 e che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di tali asset o il cambiamento della loro destinazione.

La disciplina transitoria prevede inoltre che sono soggetti a notifica i seguenti acquisti di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori richiamati dall’art. 4 del regolamento (Ue) 2019/452, nonché nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni:

gli acquisti da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione europea, di partecipazioni di controllo;

gli acquisti da parte di soggetti extra-Ue di partecipazioni almeno pari al 10% del capitale e che comportino un investimento complessivo pari ad almeno 1 milione di euro, nonché il superamento di ulteriori soglie partecipative (i.e., 15%, 20%, 25% e 50% del capitale).

*Componente Comitato scientifico Igs e responsabile affari societari di Enel

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