Civile

La perizia di parte nel processo tributario ha valore di argomento di prova

Nota a sentenza Cass. 16 febbraio 2022 n. 5018

di Maurizio Conti *

L'ordinanza della Corte merita di essere segnalata perché inquadra correttamente il rilievo da dare alla perizia di parte nel contenzioso tributario.

Il caso affrontato riguardava un accertamento induttivo del reddito d'impresa derivante dall'acquisto di fabbricati, loro ristrutturazione e successiva rivendita. Il contribuente eccepiva che bisognava tenere conto, oltre che del costo d'acquisto degli immobili, degli altri costi sostenuti in concreto, quali i costi di ristrutturazione e gli interessi passivi, costi che erano stati descritti in una perizia giurata prodotta in causa.

La CTR da un lato aveva dichiarato che la perizia faceva fede fino a querela di falso, dall'altro aveva omesso di considerare alcuni dei costi descritti nella perizia stessa.

Da qui il ricorso dell'AE ed il ricorso incidentale del contribuente.

La Corte nella decisione ha ritenuto che la perizia di parte possa avere il valore di "argomento di prova" e quindi dare vita a "semplici indizi liberamente apprezzabili dal giudice, a condizione che egli spieghi le ragioni per le quali la ritiene corretta e convincente". Conclusione che rende (per usare le parole della Corte) "anodina" la questione del valore fidefacente della perizia stessa.

La conclusione cui è giunta la Corte è condivisibile ed il caso affrontato si prestava particolarmente ad evidenziare la funzione della perizia di parte ed il suo valore processuale.

Invero, in materia di determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39 comma 2 DPR 600/1973, la prova dei costi non deve essere piena. Così come il reddito viene determinato induttivamente in uguale modalità devono essere determinati i costi, altrimenti si avrebbe una violazione dell'art. 53 Cost. (principio di capacità contributiva). Anzi si può dire che prima che per il fondamento costituzionale, l'interpretazione è necessitata dal punto di vista dei principi di determinazione del reddito, posto che quest'ultimo è dato dalla differenza tra i ricavi ed i costi: nel concetto di determinazione induttiva del reddito è già insito il concetto di considerazione induttiva (oltre che dei ricavi) dei costi. In quest'ottica la perizia di parte sui costi che devono essere presi in considerazione non si pone come eccezione probatoria alla pretesa dell'AE, ma come argomento di prova volto alla corretta determinazione di quella stessa pretesa, quindi liberamente apprezzabile dal giudice per la determinazione induttiva del reddito.

Il valore delle conclusioni del CTU secondo le Sezioni Unite

Non tanto tempo prima, la Corte a Sezioni Unite, si era occupata del valore delle conclusioni cui perviene il CTU nel processo civile (Cass. Sez. Un. 5624-2022) ed aveva ritenuto che la contestazione valutativa a tali conclusioni potesse essere sollevata anche con la comparsa conclusionale ed anche, per la prima volta, in appello. Il CTU è ausiliario del Giudice e quest'ultimo può sempre discostarsi dalle conclusioni tecnico - valutative raggiunte dal Consulente, sia perché stimolato da argomentazioni difensive di parte, sia autonomamente, purché ne dia adeguata motivazione.

Il Giudice, quindi, può tenere conto delle conclusioni, sia della perizia di parte, che di quella d'ufficio e può discostarsi da esse, ma vi è una differenza tra la perizia di parte e la consulenza d'ufficio: rispetto a quest'ultima il Giudice deve motivare se ritiene di discostarsi dalle conclusioni del CTU, per la perizia di parte deve motivare se ritiene di fare proprie le argomentazioni del perito. La differenza è giustificata dal ruolo del CTU quale ausiliario dello stesso giudice (artt. 61 ss cpc) e dal fatto che la CTU viene svolta nel processo e con il contraddittorio dei consulenti di parte, mentre la perizia di parte è redatta dall'incaricato di una parte processuale fuori del processo, senza il controllo del giudice e senza il contraddittorio coi consulenti delle altre parti.

Corte, infine, nell'accogliere il ricorso incidentale del contribuente, rileva che, ove la perizia sia articolata in più punti, l'omesso esame da parte del giudice di uno di essi è motivo di censura con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4, cioè denunciando che la sentenza viola le norme processuali per non aver dato risposta alle domande del ricorrente in relazione ai punti della perizia. Conclusione coerente con l'impostazione data: se la perizia è argomento di prova, essa si integra con le domande della parte ed il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, anche sotto il profilo della prova.

Dal punto di vista operativo è opportuno che la perizia di parte da allegare alle difese nel processo tributario sia quanto più possibile "puntuale" ed individui precise considerazioni sulle quali si stimola la decisione del giudice, magari ripetendo tali punti nelle conclusioni del ricorso.

*a cura dell'Avv. Maurizio Conti, Partner 24ORE

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