Civile

All’organismo il compito di convocare l’incontro e contattare l’«invitato»

Anche a processo avviato, è preferibile scrivere alla parte personalmente

di Fabrizio Plagenza

È l’organismo di mediazione a dover contattare la parte chiamata. Ciò, in base all’articolo 8 del decreto legislativo 28 del 2010. Lo ricorda la Corte d’appello di Napoli che, nella sentenza 2547 del 7 giugno 2022, chiarisce alcune questioni procedurali per il corretto esperimento del tentativo di mediazione.

La decisione conferma, intanto, il fatto che, per ritenere esperita tempestivamente la mediazione, il tentativo va completato entro l’udienza di rinvio, perché il termine di 15 giorni per l’avvio del procedimento è ordinatorio, non perentorio.

Per la Corte d’appello, poi, è l’organismo di mediazione a essere obbligato ad attivarsi tempestivamente per convocare l’incontro tra le parti e non si può «in ogni caso far gravare sulle parti (e in particolare sulla parte istante) le inefficienze dell’organismo di mediazione».

A chi effettuare, poi, l’invito? Nel caso esaminato dai giudici, l’appellato (rimasto assente dall’incontro di mediazione) ha lamentato l’irritualità e la nullità dell’invito perché «inviato alla Pec del procuratore costituito nel processo e non alla parte personalmente, non avendo peraltro eletto domicilio per la mediazione presso il medesimo». Per la Corte «è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente», ma ciò non va inteso come divieto che la comunicazione sia inviata (anche) o solo al procuratore costituito presso cui la parte ha eletto domicilio. Non è escluso, infatti, che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all’incontro di mediazione.

I giudici, infine, si soffermano sulla valutazione della mancata partecipazione dell’appellato all’incontro di mediazione per l’applicazione delle sanzioni. Nel caso esaminato, l’appellato ha contestato la ricezione dell’invito e, benché il mediatore abbia dichiarato la regolare convocazione, questa non è stata allegata al verbale di mediazione, non sottoscritto dall’appellato. La Corte ricorda che il verbale dell’incontro di mediazione redatto dal mediatore costituisce una scrittura privata e come tale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, o se è legalmente considerata come riconosciuta. Quindi, solo l’allegazione al verbale della prova della regolare convocazione per il primo incontro della parte rimasta assente (o la produzione in giudizio di tale prova acquisita presso l’organismo a cura della parte appellante) avrebbe consentito di verificare quanto dichiarato dal mediatore e di delibare circa la condotta dell’invitato per l’applicazione delle sanzioni.

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