Civile

Testamento valido anche se il de cuius si è espresso a monosillabi

Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 9534 depositata oggi, con riguardo al caso di un uomo affetto da un grave deficit motorio ma con capacità integre

di Francesco Machina Grifeo

Il testamento è valido anche se il de cuius, affetto da una invalidità motoria, ha espresso la propria volontà soltanto a monosillabi o con il movimento della testa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9534 depositata oggi, che ha respinto i ricorsi dei fratelli del testatore i quali sostenevano l’invalidità dell’atto per la mancanza di una valida dichiarazione di assenso al testamento predisposto dal notaio.

Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Genova che aveva già evidenziato come l’incapacità del defunto fosse “prevalentemente motoria e non incideva sulla capacità di intendere e di volere”. Il testatore, infatti, “era apparso in possesso della facoltà mentali” nel corso del giudizio di interdizione, conclusosi con pronuncia di inabilitazione, e anche all’esame diretto da parte del c.t.u. e dei medici curanti. Per la Corte territoriale era valida anche la procedura che aveva portato alla formazione della scheda testamentaria con il notaio che dopo aver predisposto l’atto ne aveva letto il contenuto alla presenza di testimoni e aveva ricevuto le dichiarazioni di approvazione e di conferma da parte del testatore.

Un ragionamento condiviso dalla Seconda sezione civile secondo la quale “la circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficiava, nello specifico, la validità del testamento, essendo tali modalità le uniche coerenti con le condizioni di salute di LC, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso così esternato fosse stato validamente manifestato, né potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi”.

Per la validità del testamento pubblico, spiega la decisione, l’art. 603 c.c. richiede un’espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni, la riproduzione per iscritto di tali volontà, la successiva lettura dell’atto alla presenza del testatore e dei testimoni, con menzione nella scheda dell’espletamento delle formalità di legge. Non è preclusa la possibilità che, ricevute le ultime volontà del de cuius, si provveda alla redazione della scheda in assenza della parte e dei testimoni.

Le due operazioni possono svolgersi in momenti diversi: in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che, prima di dare lettura della scheda, il testatore manifesti la propria volontà in presenza dei testi.

Con riguardo poi al motivo di ricorso che lamentava la presenza di giudici non togati nel collegio di secondo grado, la Cassazione ricorda che la Corte costituzionale, sentenza n. 41/2021, ha affermato che solo eccezionalmente e temporaneamente i giudici onorari, in via di supplenza, possano svolgere funzioni collegiali. Ma ha anche lasciato al legislatore un sufficiente lasso di tempo per assicurare “la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale”.

È stato così indicato il termine del 31 ottobre 2025 (previsto dall’articolo 32, primo periodo, del Dlgs 13 luglio 2017, n. 116, di riforma generale della magistratura onoraria), stabilendo che, fino ad allora, la “temporanea tollerabilità costituzionale” dell’attuale assetto è volta a evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’appello dell’apporto necessario alla riduzione dell’arretrato nelle cause civili. “Pertanto, la pur sussistente illegittimità delle norme non è causa di nullità delle sentenze deliberate da collegi composti da giudici onorari entro il 31.10.2025”.

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