Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e contratto di fideiussione; (iii) contratto di assicurazione, arbitrato irrituale e perizia contrattuale; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e domanda riconvenzionale; (v) negoziazione assistita e soggetto destinatario dell'invito alla procedura in pendenza di giudizio; (vi) mediazione obbligatoria e natura del termine di durata del procedimento; (vii) mediazione obbligatoria e sanzione pecuniaria per mancata partecipazione senza giustificato motivo.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 16 gennaio 2023, n. 14
La decisione ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, sentenza 26 gennaio 2023, n. 37
La sentenza, uniformandosi all'indirizzo prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito, riafferma che la controversia relativa ad un contratto di fideiussione, non potendo essere ricondotta alla materia dei contratti bancari, non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Torino, Sezione IV civile, sentenza 27 gennaio 2023, n. 384
La pronuncia riafferma che la pattuizione con cui le parti del contratto di assicurazione affidano ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione reciprocamente vincolante ed escludendo che al terzo sia demandata la soluzione di questioni attinenti alla validità e all'efficacia della garanzia assicurativa, integra non già un arbitrato irrituale, quanto piuttosto una perizia contrattuale, con semplice formulazione di un apprezzamento tecnico e senza finalità di composizione di una controversia già insorta o che possa insorgere in ordine al rapporto contrattuale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, sentenza 8 febbraio 2023, n. 547
La pronuncia aderisce all'orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che la condizione di procedibilità, relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, debba essere assolta anche in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Latina, Sezione I civile, sentenza 16 febbraio 2023, n. 369
La decisione afferma che l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita disposto dal giudice in corso di causa deve essere comunicato dall'attore al difensore costituito della parte convenuta e non già a quest'ultima personalmente.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Torino, Sezione III civile, sentenza 17 febbraio 2023, n. 709
Nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la sentenza afferma che il termine trimestrale di durata del procedimento di mediazione obbligatoria non ha natura perentoria, dovendosi consentire alle parti di impiegare, ove occorra, un tempo superiore ai tre mesi al fine di dirimere il contenzioso, senza onerarle dei costi di iscrizione a ruolo della causa.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Vercelli, Sezione civile, sentenza 20 febbraio 2023, n. 83
La pronuncia, resa all'esito di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto attinente alla materia dei contratti assicurativi, afferma che la condotta della parte chiamata che, anziché presentarsi al primo incontro davanti al mediatore, si limiti ad inviare all'organismo adito una comunicazione di "non adesione" integra gli estremi dell'assenza ingiustificata e pertanto legittima la statuizione di condanna a carico della stessa, ai sensi dell'articolo .8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.
(Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'aver reso preventiva la procedura quale condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. In particolare, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che parte opposta non aveva attivato la procedura di mediazione nonostante l'invito rivoltole con ordinanza all'udienza di prima comparizione, ha dichiarato improcedibilità la domanda, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato parte opposta medesima, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 16 gennaio 2023, n. 14 – Giudice Tassi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia di contratti bancari – Controversia relativa a contratto di fideiussione – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta a seguito di sottoscrizione di un contratto autonomo di garanzia. (Cc, articolo 1936; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
La fideiussione, anche se stipulata con una banca, non è propriamente riconducibile ad un contratto bancario ai sensi del testo unico bancario, dovendosi intendere, per controversia in materia di contratti bancari, la lite che verta su uno dei contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi in tali termini per la sola qualità soggettiva di una delle parti. Ne consegue che, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Tub (Dlgs n. 385/1993) ed alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal Tuf (Dlgs n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, pur aderendo all'indirizzo giurisprudenziale espressione degli enunciati principi, ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda monitoria per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria sollevata dall'opponente avendo nella circostanza quest'ultima sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, negozio comunque incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 31 ottobre 2022, n. 31209).
Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, sentenza 26 gennaio 2023, n. 37 – Giudice Calafiore

Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Nozione – Contratto di assicurazione – Affidamento pattizio ad un terzo dell'incarico di esprimere una valutazione tecnica vincolante sull'entità delle conseguenze di un evento cui è collegata la prestazione indennitaria – Natura – Perizia contrattuale – Sussistenza. (Cc, articoli 1349, 1362 e 1882; Cpc, articolo 808-ter)
L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono sorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante e transattiva. Ne consegue che la pattuizione con cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione reciprocamente vincolante ed escludendo che al terzo sia demandata la soluzione di questioni attinenti alla validità e all'efficacia della garanzia assicurativa, integra non già un arbitrato irrituale quanto piuttosto una perizia contrattuale, con semplice formulazione di un apprezzamento tecnico e senza finalità di composizione di una controversa già insorta o che possa insorgere in ordine al rapporto contrattuale (Nel caso di specie, nel confermare, seppure con diversa motivazione, la sentenza appellata, unicamente riformandola, in accoglimento del primo motivo di appello sotto il profilo del rito, nel rigetto nel merito della domanda attorea di corresponsione di indennizzo, con la diversa motivazione del rigetto della domanda nel merito e disattendendo la motivazione di nullità ex articolo 164 cod. proc. civ. adottata dal giudice di prime cure, il giudice d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice appellata di improponibilità della domanda attorea per il mancato espletamento dell'arbitrato previsto dalla polizza assicurativa; infatti, in applicazione degli ordinari criteri di interpretazione del contratto, di cui agli articoli 1362 e ss. cod. civ. nella circostanza era da escludere che le parti avessero voluto prevedere un'ipotesi di arbitrato irrituale; inoltre, osserva la sentenza in epigrafe, anche a prescindere dalla qualificazione dell'oggetto della clausola contrattuale in esame quale arbitrato irrituale o perizia contrattuale, essendo la valutazione del terzo limitata all'accertamento relativo al "quantum" risarcitorio, la pattuizione risulta inoperante con riferimento all'"an" del rapporto contrattuale, ovvero alla sussistenza dei presupposti del diritto alla prestazione indennitaria, di cui l'appellante chiede l'accertamento giudiziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 novembre 2018, n. 28511).
Tribunale di Torino, Sezione IV civile, sentenza 27 gennaio 2023, n. 384 – Giudice Tassone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Estensione – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articoli 36, 167, 183 e 657; Legge n. 392/1978, articolo 34; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il tentativo di conciliazione deve essere esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, in special modo quando tali domande rientrino tutte tra le materie obbligatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010. Ne consegue che, costituendo il procedimento di mediazione obbligatoria una condizione di procedibilità dell'azione, anche riconvenzionale, ne discende che, in mancanza di esperimento di tale tentativo, la stessa debba essere dichiarata improcedibile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di intimazione di licenza per finita locazione, il giudice adito, mentre da un lato ha accolto la domanda di parte ricorrente, dichiarando cessata la locazione tra le parti con condanna della resistente al rilascio dell'immobile locato ad uso commerciale, dall'altro, ha dichiarato invece improcedibile la domanda, spiegata in via riconvenzionale da quest'ultima al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità da perdita dell'avviamento commerciale; nella circostanza, infatti, mentre la ricorrente, ottemperando all'invito rivolto alle parti dal giudice medesimo, aveva tempestivamente instaurato il procedimento di mediazione, realizzando in tal modo la condizione di procedibilità della propria domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, la resistente al contrario non aveva soddisfatto quest'ultima con riferimento alla propria domanda, non avendo preso parte al procedimento ritualmente avviato dalla controparte e definito pertanto dal mediatore con verbale di esito negativo per assenza della parte intimata).
Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, sentenza 8 febbraio 2023, n. 547 – Giudice Maffei

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Invito alla procedura conciliativa disposto dal giudice in corso di causa – Soggetto destinatario – Difensore costituito – Idoneità – Fondamento. (Cpc, articolo 170; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l'invito alla procedura conciliativa in corso di causa deve essere comunicato al difensore costituito della parte convenuta e non già a quest'ultima personalmente. Invero, l'articolo 170 cod. proc. civ. prevede che, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notifiche e comunicazione devono esser fatte al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti, e l'articolo 3 del decreto-legge n. 132/2014, limitandosi a stabilire che, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita, il giudice provvede assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito, non costituisce una deroga. Diversamente opinando, infatti, non si comprenderebbe la ragione per la quale, avendo la parte già eletto domicilio presso il procuratore, debba ricevere una comunicazione presso il proprio domicilio per poi successivamente inoltrarla al suo difensore, atteso che non è consentito alla parte sollevare personalmente in giudizio eventuali eccezioni relative all'invito alla negoziazione assistita (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata da parte di uno dei convenuti in giudizio).
Tribunale di Latina, Sezione I civile, sentenza 16 febbraio 2023, n. 369 – Giudice Venditto

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Durata del procedimento – Termine trimestrale – Natura perentoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria, la natura perentoria del termine trimestrale di durata del procedimento non solo non è prevista espressamente, ma non appare neppure coerente con l'intento deflattivo della normativa in esame, dovendosi consentire alle parti di impiegare, ove occorra, un tempo superiore ai tre mesi al fine di dirimere il contenzioso, senza onerarle dei costi di iscrizione a ruolo della causa. Infatti, la finalità della mediazione sarebbe al contrario frustrata laddove le parti fossero tenute ad instaurare la controversia avanti all'autorità giudiziaria pur in costanza di possibili trattative (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito, nell'accogliere la domanda attorea, ha ritenuto infondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal Condominio convenuto per l'eccessiva durata del procedimento di mediazione promosso dall'attore "ante causam"; infatti, ferma la tempestività dell'introduzione dell'azione giudiziaria dopo il deposito del verbale di esito negativo della mediazione, il Condominio, nell'eccepire l'intervenuta decadenza dall'impugnativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 1137 cod. civ. e 5 e 6 del Dlgs n. 28 del 2010, non poteva affatto dolersi dell'eccessiva durata della procedura rispetto al termine trimestrale, in quanto, nella circostanza, le diverse proroghe concesse dal mediatore erano state sollecitate proprio dallo stesso ente di gestione).
Tribunale di Torino, Sezione III civile, sentenza 17 febbraio 2023, n. 709 – Giudice Gallo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancata partecipazione di parte chiamata senza giustificato motivo – Invio di una comunicazione di "non adesione" – Assenza ingiustificata – Configurabilità – Conseguenze – Condanna al pagamento della pena pecuniaria – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia assicurativa. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, affinché la condizione di procedibilità si possa ritenere realizzata, una o entrambe le parti devono comunicare, al termine del primo incontro davanti al mediatore, la propria indisponibilità a procedere oltre. Ciò significa che, pur non potendosi certo obbligare le parti a mediare, è comunque obbligatorio per le stesse presenziare personalmente o farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale al primo incontro in mediazione. Ne consegue che la condotta della parte chiamata che, anziché presentarsi al primo incontro davanti al mediatore, si limiti ad inviare all'organismo adito una comunicazione di "non adesione" integra gli estremi dell'assenza ingiustificata e pertanto legittima la statuizione di condanna a carico della stessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia assicurativa, il giudice adito ha ritenuto che la comunicazione di mancata adesione inviata dalla compagnia di assicurazione convenuta, la quale in tal modo aveva omesso di presenziare al primo incontro della procedura davanti al mediatore, sia personalmente, che a mezzo di procuratore speciale, equivalesse a non presentarsi alla procedura medesima, con consequenziale condanna della stessa al pagamento della sanzione pecuniaria che il citato articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 riconnette alla mancata partecipazione della parte senza giustificato motivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Vercelli, Sezione civile, sentenza 20 febbraio 2023, n. 83 – Giudice Fanini

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