Civile

Tribunale brevetti, l’uscita di Londra impone un «riesame»

di Giuseppe Sena

In seguito alla ratifica da parte dell’Austria dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, è rinata l’attenzione per il brevetto unificato e il relativo Tribunale unitario.

In data 17 dicembre 2012, sono stati emanati i Regolamenti 1257/2012 e 1260/2012, il primo relativo all’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, il secondo sul regime delle lingue e delle traduzioni, la cui applicazione è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti ed è limitata ai Paesi che abbiano ratificato l’Accordo.

Il 19 febbraio 2013 è stato infatti sottoscritto l’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti che comprende due allegati, il primo costituito dallo Statuto, il secondo dalla tabella delle sedi del Tribunale e delle relative competenze. L’articolo 89 dell’accordo richiede la partecipazione dei tre Stati nei quali il maggiore numero dei brevetti europei aveva effetto nel 2012: tali Stati sono Germania, Regno Unito e Francia.

Si richiede quindi espressamente la ratifica o l’adesione di Germania, Regno Unito e Francia. L’individuazione dello Stato che potrebbe subentrare ad uno di essi con riguardo ad un periodo successivo, non rileva nell’interpretazione dell’articolo 89 dell’accordo, che specificamente richiede la partecipazione dei tre Stati che nel 2012 avevano depositato il maggior numero dei brevetti europei e cioè Germania, Regno Unito e Francia.

La ricerca del quarto Stato per numero di brevetti potrebbe costituire solamente la base per una riedizione dell’accordo, ma non consente una diversa interpretazione dell’articolo 89 dell’accordo stesso.

La situazione attuale è dunque incompatibile con la previsione dell’articolo 89, il quale richiede la partecipazione del Regno Unito e la sua “fuoriuscita” non può essere sostituita dal subentro di un altro Stato senza una modifica dell’Accordo del 2013.

È questo un problema che, da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, non sembra facilmente superabile.

Un aspetto del problema è costituito dall’articolo 7 dell’accordo, il cui comma 1 stabilisce che il Tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali.

L’articolo 7.2 dispone che la divisione centrale ha la propria sede a Parigi con sezioni a Londra e a Monaco. Anche tale disposizione prevede dunque, indirettamente, l’adesione all’accordo di Francia, Regno Unito e Germania.

Con la denuncia dell’accordo da parte del Regno Unito, la sezione di Londra della divisione centrale del Tribunale è quindi vacante (e Milano è ufficialmente candidata ad ospitarla). Questa modifica, la sostituzione cioè della sezione di Londra, riguarda un punto sostanziale dell’accordo del 2013 e deve essere attentamente approfondita, valutando le modalità della sua attuazione.

L’1 ottobre 2015, a margine del Consiglio Ue per la competitività, è stato aperto alla firma il “Protocollo per l’applicazione provvisoria” di alcune norme dell’accordo e dello statuto che riguardano l’organizzazione del Tribunale.

L’entrata in vigore del Protocollo (articolo 3) è fissata per il giorno successivo a quello in cui «tredici Stati firmatari dell’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, inclusi Germania, Francia e Regno Unito, abbiano ratificato l’accordo».

Anche questo più recente intervento presuppone espressamente l’adesione all’Accordo ed al Protocollo di Germania, Francia e Regno Unito.

La partecipazione al Tribunale unificato dei brevetti dei tre Stati “fondatori”, è dunque indubbiamente essenziale alla luce dell’accordo del 2013, e del protocollo del 2015, ma deve oggi essere riconsiderata.

La soluzione del problema tecnico-giuridico è semplice e consiste nella “riedizione” del testo dell’accordo e nella sua sottoscrizione, o se si preferisce “ratifica”, da parte degli Stati attualmente aderenti.

Questa modifica sostanziale dell’accordo del 2013 è compatibile con la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (del 23 maggio 1969), essendosi verificato un fondamentale mutamento di circostanze che avevano costituito una base essenziale per il consenso delle parti. E ciò, in particolare, con riguardo all’individuazione della sezione di Londra.

Una diversa soluzione è stata proposta sulla base dell’articolo 87 dell’accordo. Gli articoli 11 e 12 prevedono la costituzione di un Comitato amministrativo, che può modificare l’accordo per adeguarlo ad un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell’Unione. Il paragrafo 87.3 prevede poi la possibilità che un’eventuale decisione del Comitato amministrativo sia contestata da uno Stato, nel qual caso è convocata una Conferenza di revisione degli Stati contraenti.

È necessario approfondire la portata dell’articolo 87 e la competenza del Comitato amministrativo. Ma vi sono dubbi

sul fatto che le modifiche sostanziali dell’articolo 89 (esclusione del Regno Unito) e dell’articolo 7 (sede della sezione di Londra) rientrino nella competenza del Comitato amministrativo.

L’articolo 87 consente il “riesame” e la “revisione” dell’Accordo, consente di introdurre eventuali “modifiche” al suo testo, ma non consente di rifondare l’accordo sulla determinazione degli Stati la cui adesione è essenziale alla sua validità.

Rimane da considerare l’attività del “Comitato Preparatorio” previsto dalla “dichiarazione” degli Stati aderenti all’Accordo del 12 febbraio 2013. In più punti si indica come suo precipuo compito quello di realizzare le strutture richieste per il funzionamento dell’accordo sul Tribunale unificato.

Non è, invece, previsto un intervento diretto a modificare o integrare il contenuto dell’accordo, in particolare, per la partecipazione, o la mancata partecipazione, di uno Stato la cui adesione è espressamente prevista come inderogabile dell’accordo del 2013.

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