Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 13 ed il 17 febbraio 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda giudiziale e potere di interpretazione e qualificazione da parte del giudice di merito; (ii) omessa trascrizione delle conclusioni delle parti e conseguenze sulla validità della sentenza; (iii) giudizio di cassazione ed decreto di espropriazione per pubblica utilità; (iv) spese processuali e condanna per responsabilità aggravata; (v) fondo comune di investimento, cessione dei rapporti di gestione e successione nel processo; (vi) decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, opposizione agli atti esecutivi e decorrenza del termine decadenziale; (vii) giudizio civile e principio di "non dispersione o di acquisizione della prova; (viii) giudizio di appello, documento ritualmente prodotto in primo grado e potere-dovere di esame da parte del giudice; (ix) giudizio di appello, documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado ed esame da parte del giudice; (x) giudizio di appello, allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, oneri delle parti e poteri-doveri del giudice del gravame; (xi) assorbimento della domanda in senso proprio o improprio e vizio di omessa pronuncia.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 4302/2023
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, la sentenza riafferma che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte.

SENTENZA Cassazione n. 4332/2023
La sentenza ribadisce che l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 4598/2023
L'ordinanza riafferma che ove l'adozione del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità abbia luogo nel corso del giudizio di cassazione, la relativa prova documentale non trova ostacolo nel divieto o nei limiti di ammissibilità posti dall'articolo 372 c.p.c. comportando comunque la cassazione della sentenza impugnata affinché il giudice di rinvio accerti sia gli effetti giuridici, sia la rilevanza che il fatto sopravvenuto determina in relazione alla fattispecie controversa concreta.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 4725/2023
In tema di spese processuali, la decisione riafferma che la condanna per responsabilità aggravata pronunciata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., esige quale elemento costitutivo della fattispecie, una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo".

SUCCESSIONE NEL PROCESSO Cassazione n. 4741/2023
Enunciando il principio di diritto, la sentenza afferma che se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente ad un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra – ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del Dlgs 98/1998 – i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 4797/2023
Enunciando il principio di diritto, la sentenza afferma che in tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.

PROVA CIVILE Cassazione n. 4835/2023
Enunciando il principio di diritto, le Sezioni Unite affermano che il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.

IMPUGNAZIONICassazione n. 4835/2023
Enunciando il principio di diritto, le Sezioni Unite affermano che il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 4835/2023
Enunciando il principio di diritto, le Sezioni Unite affermano che affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'articolo 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 4835/2023
Enunciando il principio di diritto, le Sezioni Unite affermano che allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

SENTENZA Cassazione n. 5089/2023
La sentenza riafferma che l'assorbimento di una domanda che, se erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia, ricorre in senso proprio quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda – Poteri del giudice di merito – Criteri – Contenuto sostanziale dell'atto – Rilevanza – Fattispecie relativa ad un giudizio di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale.
(Cpc, articoli 99, 112, 183 e 345)
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. In sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d'appello, accogliendo l'eccezione di novità sollevata dagli appellati, aveva ritenuto che la domanda di risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica e di perdita di "chance" non fosse stata espressamente formulata in primo grado; nella circostanza, infatti, osserva la decisione, dal contenuto complessivo dell'atto, e dunque al di là delle formule utilizzate, si deduce che il ricorrente aveva proposto la domanda di risarcimento della perdita di capacità lavorativa e di "chance", in quanto tale domanda, al di là della generica richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, era ricavabile dall'insieme delle sue difese ed allegazioni, di cui nella circostanza non si era tenuto conto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 9 settembre 2008, n. 22893; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 giugno 2007, n. 14751; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2006, n. 5442).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 febbraio 2023, n. 4302 – Presidente Travaglino – Relatore Cricenti

Procedimento civile – Sentenza – Omessa trascrizione delle conclusioni delle parti – Conseguenze – Nullità della sentenza – Configurabilità – Condizioni e limiti – Fattispecie relativa a ad un giudizio di impugnazione di licenziamento. (Cpc, articoli 112, 132; Disp. att. c.c., articolo 118)
L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di un licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto e dichiarato illegittimo in sede di appello in riforma della statuizione di prime cure, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto la corte territoriale, nell'omettere la trascrizione nella sentenza delle conclusioni della società datrice ricorrente relative alle sue domande subordinate, formulate anche in via di eccezione riconvenzionale, non aveva reso sulle stesse alcuna pronuncia; ne consegue, osserva il giudice di legittimità, che la sentenza impugnata è pertanto affetta dal vizio di nullità per omessa pronuncia, in difetto del momento decisorio, per essere stato omesso completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione delle questioni poste, verificandosi tale ipotesi quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero pronunci solo nei confronti di alcune parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 2 novembre 2021, n. 31100; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5730; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2237; Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 marzo 2006, n. 5277; Cassazione, sezione civile I, sentenza 18 febbraio 2005, n. 3388).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 13 febbraio 2023, n. 4332 – Presidente Doronzo – Relatore Patti

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Produzione in sede di legittimità – Ammissibilità – Conseguenze – Cassazione della sentenza impugnata. (Dpr n.327/2001, articoli 21 e 54; Cpc, articoli 372)
In tema di giudizio di cassazione, ove l'adozione del provvedimento di espropriazione si verifichi nel corso di tale giudizio, la relativa prova documentale non trova ostacolo nel divieto o nei limiti di ammissibilità di cui all'articolo 372 cod. proc. civ. e comporta comunque la cassazione della sentenza impugnata affinché il giudice di rinvio accerti sia gli effetti giuridici, sia la rilevanza che il fatto sopravvenuto determina in relazione alla fattispecie controversa concreta. Infatti, il provvedimento ablatorio ha natura giuridica di condizione dell'azione, la cui sopravvenienza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, fino al termine della discussione orale (Nel caso di specie, la Suprema Corte, dato atto che parte ricorrente aveva allegato alla memoria illustrativa il decreto di esproprio ed altri documenti, nonché l'indice dei documenti prodotti notificato ex articolo 372 cod. proc. civ. alla controparte, ha cassato l'ordinanza impugnata con la quale la corte di appello aveva dichiarato inammissibile, per mancata emissione del relativo decreto di esproprio, l'opposizione alla stima proposta dalla ricorrente avverso la stima dell'indennità definitiva di espropriazione determinata ex articolo 21 Dpr n.327/2001 con riferimento ai beni di proprietà del controricorrente ed inerenti alla realizzazione di un'opera ferroviaria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 febbraio 2016, n. 3817; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 giugno 2009, n. 14080).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4598 – Presidente Scotti – Relatore Parise

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità aggravata – Articolo 96, comma 3, c.p.c. – Condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata – Applicabilità – Presupposti – Abuso del processo – Necessità – Ipotesi relative – Individuazione. (Cpc, articolo 96)
In tema di spese processuali, la disposizione di cui all'articolo 96, comma 3 cod. proc. civ. ha lo scopo di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo". Tale ipotesi è ravvisabile, segnatamente, in casi o di vera e propria "giuridica insostenibilità" del ricorso, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate con lo stesso, ovvero in presenza di altre condotte processuali — al pari indicative dello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, e suscettibili, come tali, di determinare un ingiustificato aumento del contenzioso, così ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione — quali la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'articolo 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che ne esclude l'invocabilità (Nel caso di specie, accogliendo la richiesta formulata dai controricorrenti, la Suprema Corte ha condannato parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento in favore di quest'ultimi di un ulteriore importo fissato in via equitativa in una frazione delle spese processuali oggetto di liquidazione; nella circostanza, infatti, se il primo motivo di ricorso non coglieva minimamente la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità, il secondo trascurava del tutto il fatto che il giudice di appello — nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui gode nel disporre la compensazione delle spese di lite — aveva dato rilievo proprio alla circostanza del rigetto della domanda risarcitoria da "culpa in contrahendo", sicché ambo le censure formulate si rivelavano, in definitiva, manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, giustificando in tal modo la statuizione di condanna). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 settembre 2021, n. 25041; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 aprile 2018, n. 10327; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 marzo 2018, n. 7901; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 novembre 2017, n. 27623; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 ottobre 2016, n. 20732).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 febbraio 2023, n. 4725 – Presidente Cirillo – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Successione nel processo – Fondi comuni di investimento – Diritto controverso attinente ad un fondo comune di investimento – Trasferimento, nel corso del giudizio, da una società di gestione ad un'altra dei rapporti di gestione relativi al fondo – Conseguenze processuali. (Dlgs. n. 58/1998, articolo 36; Cpc, articoli 110 e 11 1)
Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente ad un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra – ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del Dlgs 58/1998 – i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel rigettare, in riforma della pronuncia di primo grado, la domanda di pagamento di una provvigione richiesta per l'attività di mediazione svolta dalla ricorrente in relazione alla stipula di un contratto preliminare di vendita immobiliare, aveva, da un lato, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare, nonché odierna ricorrente incidentale, e dall'altro, disatteso l'istanza di chiamata in causa della società succeduta nel corso del giudizio di primo nei rapporti di gestione relativi predetto fondo comune di investimento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione V civile, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15869; Cassazione, sezione I civile, sentenza 15 luglio 2010, n. 16605; Cassazione, sezione L civile, sentenza 9 ottobre 2007, n. 21071; Cassazione, sezione L civile, sentenza 3 dicembre 2002, n. 17127; Cassazione, sezione L civile, sentenza 23 ottobre 2000, n. 13948; Cassazione, sezione L civile, sentenza 9 marzo 1999, n. 2030).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 15 febbraio 2023, n. 4741 – Presidente D'Ascola – Relatore Caponi

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Decreto di trasferimento dell'immobile pignorato – Opposizione agli atti esecutivi – Termine decadenziale – Decorrenza – "Dies a quo" – Individuazione. (Cost, articoli 2, 24 e 111; Cpc, articoli 112, 167, 487, 586 e 617)
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal liquidatore giudiziale nominato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento e dai debitori esecutati avverso il decreto di trasferimento di un bene immobile pignorato ed emesso con deposito in cancelleria nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata; in particolare, osserva la sentenza in esame, il giudice del merito ha errato nell'ascrivere il "dies a quo" dell'opposizione formale alla data di deposito del decreto di trasferimento, occorrendo, a tal fine, per contro, verificare l'epoca di avvenuta conoscenza del provvedimento da parte degli opponenti, da questi ultimi assunta come coincidente con la notifica dell'atto di precetto per rilascio dell'immobile trasferito, la cui data, "in abstracto" considerata, appariva invece giustificare la tempestività del rimedio esperito ex articolo 617 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 giugno 2022, n. 18421; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 settembre 2021, n. 25561; Cassazione, sezione III civile, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 89; Cassazione, sezione III civile, sentenza 12 giugno 2018, n. 15193; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 maggio 2018, n. 13043; Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 marzo 2018, n. 5172; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 maggio 2017, n. 11729; Cassazione, sezione III civile, sentenza 30 dicembre 2014, n. 27533; Cassazione, sezione III civile, sentenza 2 aprile 2014, n. 7708).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 15 febbraio 2023, n. 4797 – Presidente De Stefano – Relatore Rossi

Procedimento civile – Prova civile – Principio di "non dispersione o di acquisizione della prova – Documenti prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo – Operatività – Conseguenze. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 88, 115, 165, 166, 168, 169, 210, 342, 345, 346 e 372; Disp, att. cpc. articoli 72, 76, 77 e 123-bis e 126)
Il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo –, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione (Enunciazione principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione II civile, ordinanza interlocutoria 9 maggio 2022, n. 14534).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4835 – Presidente Virgilio – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Documento ritualmente prodotto in primo grado – Specifica istanza di esame in sede di gravame ad opera della parte interessata – Potere-dovere di esame del giudice di appello – Sussistenza. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 88, 115, 165, 166, 168, 169, 210, 342, 345, 346 e 372; Disp, att. cpc. articoli 72, 76, 77 e 123-bis e 126)
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (Enunciazione principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione II civile, ordinanza interlocutoria 9 maggio 2022, n. 14534).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4835 – Presidente Virgilio – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado – Autonomo e diretto esame da parte del giudice di appello – Documento non più disponibile nel fascicolo di parte – Poteri, doveri del giudice di appello – Modalità di esercizio. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 88, 115, 165, 166, 168, 169, 210, 342, 345, 346 e 372; Disp, att. cpc. articoli 72, 76, 77 e 123-bis e 126)
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'articolo 76 disp. att. cod. proc. civ. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado (Enunciazione principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione II civile, ordinanza interlocutoria 9 maggio 2022, n. 14534).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4835 – Presidente Virgilio – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Documento cartaceo prodotto in primo grado – Parte interessata – Rituale allegazione del fatto rappresentato dal documento al fine di un suo riesame in sede di gravame – Omessa offerta in comunicazione della controparte – Conseguenze. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 88, 115, 165, 166, 168, 169, 210, 342, 345, 346 e 372; Disp, att. cpc. articoli 72, 76, 77 e 123-bis e 126)
Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo (Enunciazione principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione II civile, ordinanza interlocutoria 9 maggio 2022, n. 14534).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4835 – Presidente Virgilio – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Assorbimento di una domanda – In senso proprio e improprio – Nozioni rispettive – Assorbimento erroneamente dichiarato – Conseguenza – Vizio di omessa pronuncia – Configurabilità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia giuslavoristica. (Cpc, articoli 112, 132 e 360)
L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito, nel confermare la decisione di rigetto di primo grado della domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assunzione, con conseguente ordine alla convenuta di integrarlo nel posto di lavoro, secondo i termini e le condizioni pattuite nell'ambito di una proposta negoziale, aveva ritenuto assorbito "ogni altro profilo di appello" senza pronunziarsi, tuttavia, sulla subordinata domanda volta al riconoscimento della responsabilità extracontrattuale di controparte ex articolo 2043 cod. civ. o nelle trattative, ex articolo 1337 cod. civ. nonché sulla connessa domanda di risarcimento del danno). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione L civile, sentenza 22 giugno 2022, n. 12193).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 17 febbraio 2023, n. 5089 – Presidente Raimondi Stefano – Relatore Piccone

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