Penale

Processo penale, la prescrizione «allunga» i tempi

di Guido Camera

Il testo di rifoma del processo penale votato dal Senato modifica in modo significativo il codice penale e quello di procedura penale.

La versione approvata da palazzo Madama prevede: i) un aumento “della metà”, in caso di atto interruttivo, del tempo necessario a prescrivere i reati di corruzione, induzione indebita e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, maltrattamenti e reati sessuali di diversa natura in danno di minori; ii) l’inserimento tra le cause interruttive della prescrizione dell’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del Pm; iii) un’estensione dei casi di sospensione della prescrizione oggi previsti dall’articolo 159 comma 1 del codice penale; iv) un “congelamento” della prescrizione in caso di sentenza di condanna.

Quest’ultima è la novità più rilevante. La natura dell’intervento è sostanziale, dato che è stato collocato nel comma II dell’articolo 159 : il divieto di applicazione retroattiva è una conseguenza inevitabile, ed è stato sancito espressamente dal Senato. Il congelamento opera «per un tempo non superiore a un anno e sei mesi»: inizia con il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e cessa con la pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo. Identico il termine tra il deposito della sentenza di condanna in appello e il dispositivo della sentenza della Cassazione.

Le cause di sospensione (articolo 159 comma 1) possono concorrere con il congelamento della prescrizione previsto dal comma successivo. Se però la sentenza del grado successivo proscioglie l’imputato, oppure annulla la sentenza o ne dichiara la nullità, il periodo di congelamento della prescrizione viene decurtato.

Il testo votato dal Senato prevede che il Governo emani, entro 3 mesi, dei decreti legislativi nelle seguenti aree: i) tutela della riservatezza delle conversazioni (in particolare tra difensore e assistito); ii) semplificazione dell’impiego delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e telematiche per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la Pa; iii) disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti con il captatore informatico (“trojan”).

La delega impone al Governo una serie di cautele per assicurare la riservatezza delle conversazioni intercettate, telematiche o telefoniche, soprattutto se riguardano persone terze al procedimento, contengono dati sensibili, o sono penalmente irrilevanti. E’ previsto un delitto punito con pena non superiore a 4 anni di carcere per chi diffonde, per danneggiare la reputazione o l’immagine altrui, riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. Non c’è reato se le registrazioni sono utilizzate per esercitare il diritto di difesa o di cronaca.

Un argomento “caldo” è quello del trojan. Lo scorso luglio le sezioni unite della Cassazione (sentenza 26889), ne hanno sancito una legittimità piuttosto estesa.

La novella pone alcuni paletti: possibilità di usare il trojan nei luoghi di privata dimora solo se si stia svolgendo attività criminosa, controllo rigoroso del giudice sull’’indispensabilità del ricorso a tale mezzo di ricerca della prova, utilizzo di tale mezzo di prova solo se un’associazione criminale ha finalità di terrorismo o criminalità organizzata, gestione da remoto ad opera della polizia giudiziaria, verbalizzazione analitica delle operazioni. Cautele minime per arginare “voraci” acquisizioni di dati personali con troppa facilità.

Il nuovo testo del disegno di legge penale (Atto Senato 2067-A)

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