Società

Le operazioni di riorganizzazione aziendale ex. art.3, comma 4, Dlgs n. 346/90 a favore della continuità aziendale nel passaggio generazionale

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021 si è (ri)espressa in relazione alle operazioni di riorganizzazione societaria familiare da attuarsi per il tramite di conferimenti di partecipazioni ai sensi dell'art. 175 TUIR, dell'art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR. Degni di nota alcuni passaggi del documento in cui l'ADE afferma che:

di Monica Peta*

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021 si è (ri)espressa in relazione alle operazioni di riorganizzazione societaria familiare da attuarsi per il tramite di conferimenti di partecipazioni ai sensi dell'art. 175 TUIR, dell'art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR. Degni di nota alcuni passaggi del documento in cui l'ADE afferma che:

- nei casi di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell'articolo 175 che dell'articolo 177, del TUIR debba prevalere l'articolo 175, in quanto, in quest'ultimo viene in astratto precisato l'ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma, mentre, nell'articolo 177 detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria;

- il regime di cui all'art. 175, del TUIR non può trovare applicazione nelle ipotesi di NO PEX VS PEX, ovvero qualora le partecipazioni conferite siano prive dei requisiti PEX, mentre quelle ricevute possiedano i requisiti PEX (disposizione antielusiva richiamata anche dall'art. 177, del TUIR);

- in ordine all'applicazione dell'art. 3, co. 4-ter, del TUS è stata ribadita la necessità che qualora oggetto del trasferimento – anche mediante patto di famiglia – dovessero essere quote sociali, l'esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo (anche in regime di comproprietà a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitai da un rappresentante comune il quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

Al riguardo, si ricorda che, la ratio dell'esenzione mira ad agevolare - attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione - la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti della famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria.

Ciò che merita rilievo, quindi, è la necessaria ed indispensabile presenza nell'oggetto principale della disposizione agevolativa in esame, la sussistenza di un'azienda di famiglia, intesa quale realtà produttiva meritevole di essere tutelata nella fase del suo passaggio generazionale anche per evitare "una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico". Di contro, ne deriva che in assenza di un'azienda l'applicazione dell'agevolazione de qua violerebbe la ratio della disposizione medesima.

Il caso oggetto dell'istanza vedeva l'ipotesi di un ‘operazione di riorganizzazione aziendale prospettata in quattro fasi di seguito rappresentate. In particolare, l'istante, socio A della società di diritto italiano ALFA S.p.A., e vicepresidente del CDA, detiene una quota del capitale sociale di 400.000 azioni, pari al 20% del capitale sociale, ha tre figli (25, 22 e 16 anni). Il resto della compagine societaria risultava costituito da:

- la moglie (socio B), con la piena proprietà di 300.000 azioni, corrispondenti al 15% del capitale sociale

- il cugino (socio C), con la piena proprietà di 1.000.000 di azioni, corrispondenti al 50% del capitale sociale;

- la moglie del cugino (socio D), con la piena proprietà di 300.000 azioni, corrispondenti al 15% del capitale sociale.

ALFA S.p.A. è una società per azioni non quotata nei mercati regolamentati, ed è la capogruppo operativa del gruppo ALFA, gruppo industriale attivo nel settore agroalimentare. Le fasi che prefigurano la costituzione di una superholding ed il passaggio generazionale si riassumono in:

Fase 1: - uscita dalla compagine societaria della moglie dell'istante, socio B, attraverso l'integrale cessione della propria partecipazione sociale per il 96,5% (corrispondente al 14,48% del CS di ALFA S.p.A.) detenuta in ALFA S.p.A. ad una società Holding di nuova costituzione MF Holding, (riconducibile al nucleo familiare del socio C e partecipata da questi per il 76,92% e dal socio D per il 23,08%, costituita mediante conferimento delle partecipazioni detenute dai soci C e D in ALFA S.p.A.); - acquisto da parte dell'istante dello 0,52% delle partecipazioni detenute dal socio B in ALFA S.p.A., al fine di integrare i requisiti previsti dal comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR per l'accesso al regime di realizzo controllato;

Fase 2: conferimento del 20,52% delle partecipazioni detenute dall'istante in ALFA S.p.A. (di seguito al precedente acquisto) in favore della neocostituita PF Holding S.r.l., interamente partecipata dall'istante;

Fase 3: conferimento in una super holding di nuova costituzione ACD Holding S.p.A. delle partecipazioni detenute da MF Holding S.p.A. e PF Holding S.r.l. in ALFA S.p.A.;

Fase 4: trasferimento (entro la fine del 2022) delle partecipazioni detenute in PF Holding ai propri tre figli, in applicazione dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico dell'Imposta sulle successioni e donazioni, TUS);

Con riferimento alle imposte dirette ed all'acquisto dello 0,52% delle quote dal socio B, l'Istante chiede se detto acquisto, funzionale all'integrazione dei requisiti richiesti dall'articolo 177 comma 2-bis del TUIR per il conferimento a realizzo controllato, possa costituire un'operazione censurabile ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 212 del 2000.

Una volta riorganizzato l'assetto societario, concentrando i titoli azionari della Società ALFA S.p.A. nella ACD Holding S.p.A., a conclusione della Fase 3, l'Istante chiede se il successivo trasferimento pro-indiviso delle partecipazioni (totalitarie o di maggioranza) di PF Holding a favore dei propri figli, mediante la stipula di un patto di famiglia, configura una ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 212 del 2000.

L'Agenzia delle Entrate nella conclusione del parere interpretativo ha evidenziato che: l'operazione di riassetto societario, per come descritta nell'istanza, persegue le finalità di una migliore gestione del controllo societario attraverso la super holding - destinata ad accogliere (ed a risolvere al suo interno) le eventuali conflittualità tra i soci - e di separazione successiva dei rami familiari, ai fini di una gestione autonoma – per mezzo della propria holding - delle iniziative imprenditoriali riconducibili a ciascun nucleo familiare.

La dismissione della partecipazione da parte del socio B risulta parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione e si presenta, unitamente ai conferimenti che la seguono, coerente con le finalità riorganizzative illustrate, tale da ritenere che il vantaggio fiscale – in ipotesi rappresentato dall'applicazione degli articoli 177, comma 2-bis, e 175 del TUIR in luogo dell'articolo 9 del TUIR – non risulti indebito, posto che l'operazione nel suo complesso non appare in contrasto con la ratio legis sottesa alle norme menzionate. Nel presupposto della sussistenza dei preliminari requisiti per accedervi, l'applicazione dei regimi di realizzo controllato ex articoli 177, comma 2-bis, e 175 del TUIR (in luogo del regime realizzativo ex articolo 9 del TUIR) ai conferimenti descritti nell'istanza, ottenuta anche attraverso il preventivo acquisto da parte dell'istante (dal socio B) di una quota di ALFA S.p.A. idonea ad integrare i requisiti richiesti dal comma 2-bis, non appare realizzare un vantaggio fiscale qualificabile come indebito a condizione che, dopo la conclusione dell'operazione di riorganizzazione rappresentata, il socio B non ritorni – per effetto di altri negozi, di disposizioni testamentarie o di legge, etc. – ad essere socio (anche indiretto) di ALFA S.p.A.; che la quota acquistata dall'Istante non sia trasferita ad MF Holding o ai soci di quest'ultima.

Infine, con specifico riferimento all'imposta di donazione, l'ADE si è espressa confermando che la combinazione degli atti e negozi giuridici rappresentati (Fase 1, 2, 3 e 4) unitariamente considerati, non comporti il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito, anche in considerazione degli effetti derivanti dalla sottoscrizione del patto di famiglia ai fini del ricambio generazionale. La stipula del patto di famiglia per l'attribuzione in comproprietà della PF Holding da parte dell'Istante a favore dei tre figli, si inserisce infatti nel riassetto societario finalizzato a consentire il subentro graduale di questi ultimi nel gruppo di famiglia.

A bene vedere, l'Agenzia delle Entrate, nel parere de quo, evidenzia con maggiore vigore l'elemento intrinseco e proprio della ratio ratio dell'art.3, comma 4-ter, D. Lgs. n. 346/90.

La norma è tesa ad agevolare, attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale sul trasferimento mediante successione o donazione, la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti della famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria. Ciò che merita rilievo è la necessaria ed indispensabile sussistenza di un'azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale, meritevole di tutela nel passaggio generazionale, anche per prevenire l'impatto sociale legato ad una conseguente perdita di posti di lavoro ed ulteriori ripercussioni sul tessuto economico. Di contro, in assenza di un'azienda l'applicazione dell'agevolazione de qua violerebbe la ratio della disposizione medesima.

*a cura di Monica Peta, Dottore Commercialista - Revisore Legale PhD in Scienze Aziendali Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma Componente Comitato Scientifico Nazionale Istituto Governo Societario M P Compliance & Tax

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