Amministrativo

La responsabilità resta anche dopo fusioni e cessioni

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

La responsabilità amministrativa dell'ente comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, graduate “per quote” in relazione alla capacità economica dello stesso e alla gravità dell'illecito. In presenza di operazioni straordinarie e delle vicende modificative che ne discendono, le sanzioni si applicano all’ente che risulta da tali operazioni, per evitare che l’impresa possa eluderne l'applicazione. Questa esigenza era stata affermata già dalla Corte di giustizia Ue (sentenze 11 dicembre 2007, C-280/06 e 5 marzo 2015, C-343/13).

Ciò posto, gli effetti delle vicende modificative, in ordine al soggetto delle sanzioni previste dal Dlgs 231, sono indicati nella sezione II del Capo II del decreto, in base ai quali:

la trasformazione dell'ente non fa venire meno la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui essa ha avuto effetto;

l'ente incorporante o risultante dalla fusione risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione;

la scissione parziale dell'ente non fa venire meno la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui essa ha avuto effetto;

gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo (cioè di mercato) del patrimonio netto trasferito a ognuno di essi (l’ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato, risponde tuttavia per l'intero patrimonio). Le sanzioni interdittive si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività in cui il reato è stato commesso;

il cessionario (in caso di cessione) o la società conferitaria dell'azienda (in caso di conferimento), nell’ambito della cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato (limitatamente alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero che sono dovute per illeciti amministrativi dei quali era comunque a conoscenza) al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente/conferente e nei limiti del valore dell'azienda.

Le prime quattro fattispecie riguardano operazioni che, come chiarito con la riforma del diritto societario del 2003, danno luogo a una vicenda modificativa (e non estintiva) delle società partecipanti. Il legislatore ha ritenuto opportuno sgomberare il campo da ogni rischio di diversa interpretazione, affermando in maniera esplicita che la continuità della responsabilità trova applicazione anche con riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti (Cassazione 11442/2016). Con riferimento alla cessione d'azienda, operazione realizzativa, il legislatore, sempre ai fini antielusivi, ha inteso sancire un legame tra la responsabilità amministrativa e il complesso aziendale nell'interesse o a vantaggio del quale è stato commesso il reato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©