Civile

Il processo tributario cartaceo può proseguire in modalità telematica

Per la Cassazione l'obbligo di seguire una determinata modalità sussiste solo nel caso di giudizio telematico ab initio e non invece nel caso opposto

di Marina Crisafi

Se il processo tributario inizia in forma cartacea può ben proseguire con modalità telematica. L'obbligo di seguire una determinata modalità sussiste soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio e non certo nel caso opposto. È quanto chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 34224/2022.

La vicenda
La vicenda nasce dall'impugnazione proposta da un commercialista contro l'avviso di accertamento ricevuto dall'Agenzia delle Entrate teso al recupero a tassazione di importi a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA. La CTP, in primo grado dava ragione al contribuente annullando l'avviso di accertamento in questione. In sede di gravame, la CTR, accoglieva l'appello del fisco rigettando il ricorso del contribuente e condannandolo anche alla rifusione delle spese.
Il commercialista proponeva quindi ricorso in sede di legittimità lamentando, tra l'altro, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del gravame avverso la sentenza di prime cure, posto che l'iniziale atto, in formato cartaceo, e lo svolgimento del giudizio di primo grado in modalità cartacea escludevano la possibilità che l'appello potesse essere notificato a mezzo posta elettronica certificata (come avvenuto nel caso di specie), dovendo piuttosto la notifica degli atti nei gradi successivi essere svolta con le modalità ordinarie previste dall'art. 16 D.lGs. n. 546/1992.

La decisione
Il professionista però rimane inascoltato. La quinta sezione civile della Cassazione, infatti, ritiene il motivo infondato.
In base "all'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 546/1992, inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera h), del d.lgs. 24 settembre 2015, n.156 – premettono innanzitutto gli Ermellini - a decorrere dal 1° gennaio 2016, le notifiche degli atti sono effettuate con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Dm Economia e Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163". E nel caso di specie, la notifica dell'appello, ragionano dal Palazzaccio, è avvenuta "mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata che i difensori sono obbligati ad avere".
Ergo, proseguono gli Ermellini, se è vero che il Dm n. 163/2013 prevede "all'art. 2, comma 2, che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche, è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio, nonché per l'appello" tale obbligo "di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio sussiste soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio, ma non riguarda anche l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio".
Del resto, la notifica a mezzo pec, nel caso di specie, è avvenuta all'indirizzo di posta elettronica dei difensori della parte privata, "e come tale – rincarano dalla S.C. - essa ha pacificamente raggiunto il suo scopo ex art. 156 cod. proc. civ., trattandosi di modalità comunque idonea a far entrare l'atto di appello nella sfera di conoscenza della parte suddetta".
Per cui, ritenuta infondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'appello e gli altri motivi del ricorso, la Corte rigetta integralmente.

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