Penale

Il basso quantitativo della droga rinvenuta non è il solo dato da considerare per la destinazione a uso personale

L'iniziale contestazione del possesso come illecito amministrativo non impedisce la successiva imputazione per finalità di spaccio

di Paola Rossi

L'uso personale della droga rinvenuta è dimostrato dal concorso di diversi elementi e non solo dal dato quantitativo per quanto di per sé rilevante. Infatti, le modalità della detenzione e altre circostanze di fatto, come la notorietà come "pusher" in una data area di spaccio, possono far regredire la rilevanza del dato ponderale fino all'imputazione penale per detenzione a fini di spaccio.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12926/2022, ha perciò confermato la condanna per spaccio nei confronti del ricorrente che deteneva droga entro i limiti tabellari dell'uso personale, ma che la custodiva - non in luogo di propria competenza - bensì all'interno di un bar di proprietà di terzi. Vi erano inoltre risultanze investigative da cui emergeva che il ricorrente fosse noto per cedere ad altri sostanze stupefacenti di cui egli affermava però il solo uso personale anche in ragione della ridotta quantità rinvenuta.

La Cassazione chiarisce che - ai fini dell'inquadramento della detenzione a uso personale - il preminente dato quantitativo del peso lordo della sostanza stupefacente va correlato alle altre risultanze previste dalla legge quali il confezionamento eventualmente frazionato della droga e le altre circostanze dell'azione dell'imputato. Tanto che al contrario è possibile che sia riconosciuto il solo illecito amministrativo per il possesso a fini di uso personale anche se il dato quantitativo è oltre soglia, ma tutti gli altri elementi dell'azione invece lo affermano.

Ne bis in idem
Non viola il principio del ne bis in idem l'imputazione per il reato ex articolo 73 del Testo unico degli stupefacenti se, come nel caso affrontato, vi è stata iniziale contestazione da parte della polizia giudiziaria del solo illecito amministrativo previsto per l'uso personale dall'articolo 75 del testo unico. Tale contestazione non esaurisce il potere punitivo dello Stato a fronte di elementi che facciano emergere la commissione di un fatto più grave che integra il reato. Inoltre, nel caso specifico, non era stata forinita prova dell'avvenuta comminazione della sanzione amministrativa. Per cui non risultava alcuna doppia punizione per il fatto contestato.

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