Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Giurisdizione del giudice ordinario civile italiano ed instaurazione di procedimento di separazione avanti l'autorità giurisdizionale Sammarinese
2. Divorzio, modifica degli accordi di negoziazione assistita e residenza attuale abituale del minore
3. Assegno divorzile in funzione assistenziale e costituzione di società semplice da parte dei coniugi
4. Natura del reato di maltrattamenti in famiglia
5. Prime applicazioni della Riforma Cartabia in tema di stalking
6. Natura preventiva dell'ammonimento nel reato di stalking
7. Diritto alla pensione ai superstiti e concetto di vivenza a carico


1. SEPARAZIONE - Giurisdizione del giudice ordinario civile italiano ed instaurazione di procedimento di separazione avanti l'autorità giurisdizionale Sammarinese (Cpc, articoli 100, 112, 277, 709-bis; Convenzione di Roma, articoli 5, 7; legge 218/1995, articoli 2, 15, 32; Regolamento Ue 1259/2010, articoli 4, 8; legge 49/1986 della repubblica di San Marino, articolo 108; Dpr 115/2002, articolo13)
La giurisdizione italiana sussiste anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano.
Sussistendo la giurisdizione del giudice italiano e precisato che il giudizio dinanzi al giudice italiano è stato instaurato prima di quello proposto dinanzi all'autorità giudiziaria sammarinese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 218/1995, il procedimento deve proseguire regolarmente e senza alcuna sospensione, svolgendosi secondo le regole dell'ordinamento processuale italiano, essendo il processo civile che si svolge in Italia regolato dalla legge italiana.
Corte d'Appello di Bologna, sentenza 7 settembre 2022 n. 1817 - Pres. Montanari, Cons. est. Allegra

2. DIVORZIO - Modifica degli accordi di negoziazione assistita in tema di collocazione prevalente della minore presso la madre (Cpc, articolo 38; legge 898/1970, articolo 9)
La revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere radicata nel luogo di residenza abituale dei minori.
Nel caso in esame, il padre al fine di garantire maggiore benessere alla figlia aveva unilateralmente deciso di trattenerla presso di sé non riconsegnandola alla madre, genitore collocatario in forza degli accordi divorzili. Il centro di interessi della minore doveva comunque ritenersi quello dove la minore aveva risieduto stabilmente per un anno, ossia, presso la madre in un paesino in provincia di Caserta.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Tribunale di Reggio Emilia, decreto 14 ottobre 2022 - Pres. Parisoli, Giudice rel. Rago

3. DIVORZIO – Riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale (Legge 898/1970, articoli 4, 5, 9)
Nel caso prospettato alla Corte felsinea, i coniugi avevano concordato che la moglie cessasse di lavorare per occuparsi a tempo pieno di un progetto sociale sperimentale presso un complesso immobiliare da ristrutturare, ideato ed avviato da entrambi ed avente come obiettivo quello di curare persone disabili anche avvalendosi di animali, ed in particolare di cavalli.
E' stato riconosciuto alla donna un assegno divorzile nella misura di € 1.500,00 con funzione esclusivamente assistenziale, ritenendo che l'assenza della donna dal mondo del lavoro durata, circa otto anni, fosse dipesa da una scelta condivisa dai coniugi. Doveva dunque, aversi riguardo all'età raggiunta all'epoca del divorzio ed alla situazione del mercato del lavoro a tale epoca.
Corte d'Appello di Bologna, sentenza 26 gennaio 2023 n. 182 - Pres. Rel. Montanari

4. MALTRATTAMENTI – Natura del delitto di maltrattamenti in famiglia (Cp, articoli 582-585-576. c. 1, n. 5) - 577, c. 1, n.i) - 61, n. 11 quinquies)
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.
Ai fini della sua configurabilità è richiesto l'elemento dell'abitualità, ovvero, la sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo e possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.
E' necessario che le condotte non siano meramente sporadiche ma che siano la manifestazione di una persistente attività vessatoria, tale da generare un regime di vita persecutorio ed umiliante.
Tribunale Potenza, sentenza 12 agosto 2022, n. 793 – Giudice Zampoli

5. STALKING - Prime applicazioni in tema di stalking della Riforma Cartabia (Cp, articoli . 612 bis e 635 ; Cpp, articoli 442, 533, 545-bis e ss.; legge 689/1981, articolo 56)
Il Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, con la sentenza del 18 gennaio 2023 ha applicato la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare una donna, in un procedimento relativo al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612 bis c.p. commessi in danno di una persona alla quale era stata legata da relazione affettiva, ai sensi dell'articolo 56, L. n. 689/1981.
L'imputata veniva condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
L'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Detenzione domiciliare sostitutiva) è stato sostituito dall'articolo 71, comma 1, lettera c), Dlgs.10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Con la riforma, le sanzioni della semidetenzione e della libertà controllata che avevano una diffusione molto limitata, sono state abrogate e sono state introdotte, accanto alla pena pecuniaria, le sanzioni sostitutive della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e dei lavori di pubblica utilità sostitutivi.
Inoltre, è stato esteso, da un lato, l'ambito di applicazione di queste sanzioni, dall'altro, si è incrementato il limite di pena entro il quale è consentita la sostituzione della pena detentiva.
Uff. indagini preliminari Milano, sentenza 18 gennaio 2023 – Giudice Maccora

6. STALKING - Natura preventiva dell'ammonimento nel reato di stalking (Cp, articolo 612 bis; Dl 22/2009, articolo 8)
Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 8, Dl n. 11/2009 si muove su un piano diverso, preventivo e cautelare, da quello del procedimento penale per il reato di cui all'articolo 612-bis c.p. e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo, decreto di ammonimento, presuppone non l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di atti persecutori, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato.
L'istituto dell'ammonimento previsto dall'articolo 8 del Dl n. 11/2009 è una misura di prevenzione con finalità dissuasive finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione o di violenza nel contesto di relazioni affettive e sociali; essa assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, mirando ad impedire che gli atti persecutori e/o violenti siano ripetuti e possano condurre ad esiti irreparabili.
Tar Puglia Bari, Sezioni Unite, sentenza 27 gennaio 2023, n. 174 – Pres. Scafuri, Cons. est. Blanda

7. ALIMENTI - Diritto alla pensione ai superstiti e concetto di vivenza a carico
(Dpr 1124/1965, articolo 106; Costituzione, articoli 3 e 38)
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa; tale requisito, della cosiddetta "vivenza a carico", va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.
NOTA
La questione decisa dalla pronuncia in commento riguarda il significato da attribuire, ai fini della concessione della rendita ai superstiti, al requisito della cosiddetta vivenza a carico, il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Dpr n. 1124/1965, deve ritenersi provato "quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto".
Sulla concreta dimostrazione di tale requisito la Cassazione ha dato in passato alcune utili indicazioni, precisando che ai fini della vivenza a carico non è necessario che il superstite sia totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza, risultando viceversa sempre necessario il presupposto dell'insufficienza dei mezzi del superstite.

Corte d'Appello Messina, Sez. lavoro, sentenza 24 giugno 2022, n. 375 – Pres. Catarsini, Giud.Aus. Est. Doldo

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