Civile

Riforma Cartabia del processo civile: istituito in Cassazione l'Ufficio delle questioni pregiudiziali (Uqp)

Il provvedimento di modifica tabellare del Primo presidente dà attuazione allo strumento di nomofilachia "preventiva" introdotto con l'articolo 363-bis Cpc, ispirandosi ad un modello organizzativo di tipo "accentrato"

di Aldo Natalini

Riforma Cartabia del processo civile di legittimità: istituito l’Ufficio delle questioni pregiudiziali (Uqp) presso la Suprema corte.

Con il decreto n. 16/2023 il Primo presidente della Cassazione ha dato attuazione – mediante modifica tabellare – ad una delle principali novità introdotte dal Dlgs 149/2022 riguardanti il processo civile in cassazione: l’istituzione del cosiddetto rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito (articolo 363-bis del Cpc).

Si tratta di uno strumento di indirizzo nomofilattico “preventivo” già presente in altri ordinamenti stranieri (in quello francese, ad esempio, attraverso la cosiddetta saisine pour avis), consistente nella possibilità per il giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale deve decidere ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.

A livello organizzativo, a fronte di due possibili soluzioni attuative – un modello di tipo “distribuito” (con il rinvio pregiudiziale trasmesso direttamente alla sezione della Corte tabellarmente competente) ed uno “accentrato” (con il rinvio pregiudiziale trasmesso ad un ufficio centrale preparatorio per il preventivo vaglio di ammissibilità) – l’allegato decreto mediante l’istituzione di un ufficio ad hoc denominato “Ufficio delle questioni pregiudiziali” (Uqp) opta per quest’ultima soluzione, senz’altro più agile rispetto all’altra che avrebbe richiesto vari passaggi tra sezioni ordinarie e Primo presidente; inoltre, questa soluzione, quanto meno nella prima fase di attuazione della riforma ed in attesa di avere la disponibilità di dati statistici sull’utilizzo di tale nuovo strumento, offre la possibilità di mantenere un’impostazione accentrata ed uniforme.

L’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione

In attuazione del pertinente principio di delega, il legislatore delegato ha introdotto l’articolo 363-bis del Cpc, rubricato «Rinvio pregiudiziale », prevedendo che il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, possa disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto.

Il primo comma dell’articolo 363-bis Cpc elenca le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l’utile accesso allo strumento in esame e segnatamente:

1) che la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;

2) che la questione presenti gravi difficoltà interpretative;

3) che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il secondo comma dell’articolo di nuovo conio descrive le caratteristiche dell’ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito n. 2), si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

Alla luce di tale specificazione sembra potersi ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili (in tal senso la relazione del Massimario sulle novità normative della riforma “Cartabia” diritto e procedura civile, pagina 36). Il deposito dell’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, l’automatica sospensione del procedimento di merito, salvo il compimento degli atti urgenti e dell’attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il terzo comma, poi, introduce una sorta di “filtro” delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo – che trova ora compiuta attuazione organizzativa con l’allegato provvedimento presidenziale n. 16/2023 – conferma che il nuovo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.

L’allegato decreto presidenziale, in conformità a quanto chiarito dalla relazione illustrativa al Dlgs 149/2022, precisa che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Cassazione, sia a Sezioni unite che a Sezione semplice, si pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378 Cpc

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Cassazione, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell’ambito del quale è stata rimessa la questione.

Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l’ultimo comma dell’articolo 363-ter Cpc estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.

Il modello organizzativo “accentrato” adottato dalla Cassazione

Sul piano ordinamentale, in esito all’istituzione del nuovo strumento di indirizzo nomofilattico “preventivo”, era necessario provvedere alle conseguenti variazioni tabellari per definire in concreto le modalità di trattazione delle ordinanze di rimessione da parte della Suprema corte.

Il decreto n. 16/2023 prevede anzitutto che, ai sensi dell’articolo 137-ter delle disposizioni di attuazione al Cpc, le ordinanze di rimessione dei giudici di merito pervenute alla Corte dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale a cura del CED della Cassazione nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Sulla base dell’adottato modello organizzativo di tipo “accentrato”, si prevede poi che le ordinanze dovranno essere esaminate dal Primo Presidente per verificare l’ammissibilità della rimessa questione e, in caso positivo, assegnate alle S ezioni unite o ad una delle sezioni semplici competenti tabellarmente ratione materiae.

Il provvedimento presidenziale dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data in cui perviene in Corte.

A tal fine il Primo presidente della Cassazione sarà affiancato da un ufficio denominato “Ufficio delle questioni pregiudiziali” (UQP) – costituito con l’allegato provvedimento organizzativo – che è composto dal direttore del Massimario, dal consigliere coordinatore delle Sezioni unite civili, dal Direttore del CED, ciascuno con facoltà di delega.

L’ufficio si avvarrà della cancelleria e dei funzionari dell’Upp delle Sezioni unite civili.

Il fascicolo recante l’ordinanza di rimessione verrà iscritto in cancelleria centrale civile, con apposizione del codice per materia, e quindi trasmesso al neocostituito Uqp con assegnazione al Primo Presidente.

L’Uqp entro trenta giorni lo istruirà, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’articolo 363-bis, numeri 1, 2 e 3, Cpc, e, se la questione è ammissibile, ai fini della scelta tra Sezioni unite civili e Sezione semplice.

Terminata l’istruttoria, l’UQP preparerà una breve relazione, che previo parere del Presidente titolare della sezione competente per materia (da esprimersi entro cinque giorni dalla ricezione), sarà tramessa al Primo Presidente.

Il decreto di inammissibilità o di assegnazione a sezione (Sezioni unite o sezione semplice) del Primo Presidente verrà pubblicato sul sito istituzionale della Corte a cura del CED ai sensi del novello articolo 137-ter delle disposizioni di attuazione al Cpc (norma, del pari introdotta dal Dlgs 149/2022, che ha codificato la previsione della pubblicità sul sito istituzionale della Corte, di una serie di atti del giudice di merito e del pubblico ministero).  

Il decreto di inammissibilità, poiché definisce il procedimento dinanzi alla Corte, assumerà anche un numero di pubblicazione.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice remittente.

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