Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 28 novembre ed il 2 dicembre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di appello e conseguenze in caso di vizio di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado; (ii) obbligazioni solidali e deroga al regime di scindibilità dei giudizi; (iii) notificazioni e ricorso alle formalità per le persone irreperibili; (iv) rigetto richieste istruttorie, onere di reiterazione e limite di operatività della presunzione di rinuncia; (v) esecuzione forzata, titolo esecutivo ed assegno bancario postdatato; (vi) giudizio di cassazione, omesso esame delle prove e violazione del "minimo costituzionale" della motivazione; (vii) domanda giudiziale, vizio di omessa pronuncia e rimedi esperibili; (viii) domanda di demolizione di immobile in comunione tra i coniugi e litisconsorzio necessario.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 34897/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la pronuncia riafferma che la mancata integrazione del contraddittorio in prime cure obbliga il giudice d'appello alla rimessione della causa al primo giudice precludendogli qualsiasi statuizione sul merito della controversia.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 34899/2022
L'ordinanza rimarca che la regola secondo la quale l'obbligazione solidale passiva non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, trova una deroga – venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario – quando le cause siano invece tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 35022/2022
L'ordinanza ribadisce che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'articolo 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto nella relata.

UDIENZA PRECISAZIONE CONCLUSIONI Cassazione n. 35034/2022
La decisione riafferma che la presunzione secondo la quale le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito e riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico si ritengono abbandonate e non sono riproponibili con l'impugnazione può ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 35192/2022
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che l'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'articolo 6 della Tariffa allegata al Dpr n. 647/1972, restando, invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 35344/2022
La pronuncia ribadisce che il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, vìola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione.

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 35382/2022
L'ordinanza riafferma che in caso di omessa pronuncia su una domanda e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio.

LITISCONSORZIO NECESSARIO Cassazione n. 35457/2022
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, la sentenza riafferma che nel giudizio avente ad oggetto la domanda di arretramento e demolizione di un immobile in comunione tra i coniugi sussiste litisconsorzio necessario tra quest'ultimi.

PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Mancata integrazione del contraddittorio in primo grado – Rimessione della causa al giudice di prime cure – Pregiudizialità assoluta – Conseguenze – Esame del merito della pretesa – Preclusione – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. (Cpc, articoli 102 e 354; Dlgs n. 209/2005, articolo 144)
La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, ai sensi dell'articolo 354 cod. proc. civ., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio, che impone la rimessione stessa, e, pertanto, il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto un'azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte territoriale, nel dichiarare nulla la pronuncia di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio – nella circostanza, nei confronti del responsabile civile, quale litisconsorte necessario – con consequenziale rimessione delle parti dinanzi al giudice di prime cure ex articolo 354 cod. proc. civ., si era comunque pronunciata sulla legge sostanziale applicabile alla controversia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 14 gennaio 2003, n. 432).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 28 novembre 2022, n. 34897 – Presidente Travaglino – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Impugnazioni – Obbligazioni solidali – Cause scindibili – Deroga – Cause tra loro dipendenti o obiettiva interrelazione tra le posizioni dei coobbligati – Litisconsorzio processuale necessario – Sussistenza. (Cc, articoli 1292, 1294 e 1306; Cpc, articoli 102, 331 e 332)
Di regola, sulla base di quanto emerge dall'articolo 1306 cod. civ., l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà pertanto luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori; a tale regola, tuttavia, si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Nel caso di specie, in cui il giudizio di primo grado era stato definito con il riconoscimento del fatto dannoso e con la conseguente condanna solidale di entrambi i convenuti sia pure per titoli diversi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall'attore originario anche nei confronti del ricorrente, coobbligato solidale non appellante; infatti, nella circostanza, la corte del merito, nell'accogliere l'impugnazione del coobbligato appellante e nell'affermare che la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava il coobbligato contumace era passata in giudicato, aveva finito per accertare in due modi diversi un rapporto che al contrario avrebbe dovuto essere accertato allo stesso modo fra tutte le parti, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale insorto a seguito dell'accoglimento in prime cure dell'azione di regresso/garanzia spiegata dal ricorrente verso l'altro coobbligato ed odierno controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 agosto 2018, n. 20860; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9766; Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 febbraio 2012, n. 1771; Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 luglio 2006, n. 15358).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 28 novembre 2022, n. 34899 – Presidente Frasca – Relatore Condello

Procedimento civile – Notificazioni – Persone irreperibili – Art. 143 c.p.c. – Applicabilità – Presupposti – Indagini – Necessità. (Cpc, articoli 143 e 160)
Ai fini della notificazione ex articolo 143 cod. proc. civ. l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. In particolare, il ricorso alle formalità di notificazione dettate dalla citata disposizione per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, ovvero che quest'ultimo debba comunque preliminarmente e concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza gravata in quanto l'appello proposto avverso la pronuncia di primo grado, tardivo in quanto notificato oltre il termine breve di impugnazione fissato dall'articolo 325 cod. proc. civ., era stato al contrario ritenuto tempestivo dalla corte d'appello sull'erroneo presupposto che la notificazione della sentenza di primo grado fosse invalida benché l'ufficiale giudiziario avesse adeguatamente svolto il suo compito: nella circostanza, infatti, quest'ultimo, si era recato nella località di ultima residenza del destinatario, aveva tentato la notifica, riscontrato che il destinatario non abitava più sul posto ed effettuato delle ricerche in loco, per appurare il luogo di trasferimento, sicché la notifica, successivamente effettuata a norma dell'articolo 143 cod. proc. civ. non poteva affatto ritenersi invalida). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 luglio 2022, n. 21300; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40467; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 aprile 2017, n. 8638; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 novembre 2016, n. 24107; Cassazione, sezione civile I, sentenza 2 dicembre 2003, n. 18385).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35022 – Presidente Frasca – Relatore Rubino

Procedimento civile – Udienza precisazione conclusioni – Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni – Necessità – Omissione – Conseguenze – Superamento delle presunzioni di rinuncia alle richieste istruttorie – Ammissibilità – Motivazione – Contenuto. (Cpc, articoli 187, 189, 190 e 346)
Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è poi tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte d'appello, nel confermare la statuizione di prime cure, si era limitata a rilevare che non vi era stata specifica istanza di reiterazione della prova per testi, senza tuttavia considerare che, essendo stati assunti gli interrogatori formali, il riferimento alle conclusioni negli atti difensivi non poteva che riferirsi alla testimonianza quale prova non ammessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10767).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35034 – Presidente Scoditti – Relatore Valle

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Assegno bancario postdatato – Configurabilità – Presupposti. (Rd, n. 1669/1933, articolo 100; Rd, n. 1736/1933, articolo 1; Dpr, n. 642/1972, articolo 20 e Tariffa; Cpc, articoli 474 e 615)
L'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'articolo 6 della Tariffa allegata al Dpr n. 647/1972; è, invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nel confermare in sede di gravame il rigetto di un opposizione all'esecuzione, aveva ritenuto che anche un assegno postdatato potesse costituire valido titolo esecutivo, quando sia stato presentato all'incasso in data successiva a quella posta sul titolo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 marzo 2010, n. 5069).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 novembre 2022, n. 35192 – Presidente Cirillo – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Vizi di motivazione – Prove dedotte dall'attore – Omesso esame – Rigetto della domanda per difetto di prova – Violazione del minimo costituzionale della motivazione – Sussistenza – Fattispecie relativa a giudizio di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale. (Cpc, articolo 360)
Il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, vìola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui il ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito, nel confermare in sede di gravame il rigetto della domanda risarcitoria, aveva del tutto ignorato le richieste istruttorie formulate nel doppio grado di giudizio senza motivare alcunché in merito all'eventuale inammissibilità o irrilevanza delle stesse). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 novembre 2017, n. 26538; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 aprile 2017, n. 9952).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° dicembre 2022, n. 35344 – Presidente e relatore Scrima

Procedimento civile – Poteri del giudizio – Domanda giudiziale – Vizio di omessa pronuncia – Rimedi esperibili – Impugnazione o riproposizione della domanda in separato giudizio – Carattere alternativo – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie in tema materia fallimentare. (Cc, articolo 2909; Rd, n. 267/1942, articoli 25 e 26; Cpc, articoli 112, 346 e 384)
In caso di omessa pronuncia su una domanda e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex articolo 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso il ricorso nel merito, ex articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., con condanna del Fallimento intimato al rimborso in favore del ricorrente avvocato della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese non imponibili dallo stesso anticipate nell'interesse della procedura fallimentare). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 2 agosto 2019, n. 20879; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 maggio 2018, n. 10406; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 marzo 2017, n. 6529; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 marzo 2016, n. 4388; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 giugno 2008, n. 15461; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 maggio 2006, n. 11356).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° dicembre 2022, n. 35382 – Presidente Ferro – Relatore Vella

Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Domanda arretramento e demolizione di un immobile in comunione tra i coniugi – Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Fondamento. (Cc, articolo 177; Cpc, articoli 102, 404 e 619)
Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di arretramento e demolizione di un immobile in comunione tra i coniugi sussiste litisconsorzio necessario tra quest'ultimi, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda inciderebbe sul contenuto del diritto di proprietà dell'immobile e sulle facoltà di godimento e di disposizione di esso, di cui sono titolari entrambi i comproprietari del bene, a prescindere dall'autore della costruzione illegittimamente realizzata; ciò in quanto occorre evitare, anche con riferimento alla comunione di cui agli articoli 177 e ss. cod. civ., il rischio di pervenire ad una decisione che non sia opponibile ad entrambi i comproprietari e sia, pertanto, "inutiliter data", a nulla rilevando poi in proposito che il coniuge rimasto estraneo al processo ben potrebbe agire ex articoli 404 o 619 cod. proc. civ., in quanto la "ratio" dell'individuato litisconsorzio consiste proprio nell'esigenza di prevenire, per quanto possibile, il ricorso a siffatti rimedi eccezionali e postumi, assicurando invece, nell'ambito di un giudizio unitario, le garanzie dei diritti spettanti ad entrambe le parti interessate alla decisione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte distrettuale nella circostanza avrebbe dovuto non già escludere in radice la sussistenza del litisconsorzio necessario, ma, al contrario, indagare sull'esistenza della comunione, costituendo quest'ultima, in difetto di convenzione contraria, il regime legale della famiglia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 20 marzo 1999, n. 2610; Cassazione, sezione civile II, sentenza 13 giugno 1997, n. 5335; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 luglio 2010, n. 17532; Cassazione, sezione civile II, sentenza 1° aprile 2008, n. 8441).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 2 dicembre 2022, n. 35457 – Presidente Lombardo – Relatore Oliva

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