Penale

Market abuse, sanzionato anche l’insider secondario

Punito anche l’insider secondario, in via autonoma e non solo come concorrente nel reato. È questa una delle principali novità introdotte dalla Legge europea per scongiurare la procedura d’infrazione e ieri approdata in «Gazzetta»

di Giovanni Negri

Punito anche l’insider secondario, in via autonoma e non solo come concorrente nel reato. È questa una delle principali novità introdotte dalla Legge europea per scongiurare la procedura d’infrazione e ieri approdata in «Gazzetta». La Legge rafforza così la risposta penale sul fronte del market abuse andando a colpire direttamente la figura di colui che riceve da altri informazioni sensibili per poi utilizzarle con l’obiettivo di ricavarne un profitto.

Centrale l’articolo 184 del Testo unico della finanza, nel quale è inserita una nuova disposizione con la quale è sanzionato l’insider secondario, consapevole del carattere privilegiato delle informazioni, con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da ventimila a due milioni e cinquecentomila euro.

La sanzione penale risulta quindi inferiore rispetto al caso previsto dalla norma in vigore per l’insider primario, per la quale la condotta è punita con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da ventimila a tre milioni di euro. Si deve tuttavia sottolineare che la nuova disposizione si applica quando la condotta tenuta dal soggetto non configuri un concorso di reato: in tali casi è applicabile la disciplina sanzionatoria prevista nel caso generale.

Con la modifica si prevede, quindi, una specifica disciplina sanzionatoria nei confronti dell’insider secondario al quale si applica anche la possibilità di aumentare la multa quando essa appare, anche nella misura massima, non adeguata per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito. Si prevede così che la multa inflitta all’insider secondario potrà essere aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato.

La Legge europea modifica anche la disciplina della confisca che si accompagna alle condanne per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato: la nuova formulazione prevede che si procederà alla confisca del profitto realizzato, mentre la formulazione sinora applicata prevede la confisca anche del prodotto (da intendere, secondo la consolidata giurisprudenza, quale insieme delle cose materiali che derivano dalla commissione dell’illecito) e dei mezzi utilizzati per ottenerlo.

La modifica si è resa necessaria anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2019 la quale ha ritenuto illegittimo l’articolo 187 sexies Tuf nella parte in cui prevede (per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 107 del 2018) la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto o del profitto degli illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate.

Attratti poi nell’area della disciplina sanzionatoria penale degli abusi di mercato anche gli strumenti finanziari negoziati (o per i quali è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione) in altre sedi (sistemi multilaterali di negoziazione «Mtf» e sistemi organizzati di negoziazione «Otf») e gli strumenti finanziari non negoziati in alcuna sede («Otc»).

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