Civile

La cartolarizzazione dei crediti: funzione e rilevanza della segregazione patrimoniale prevista dall'art. 3 comma 2 della Legge 130/1999

Tale testo legislativo delinea, in estrema sintesi e semplificando ai minimi termini, un'operazione finanziaria in cui un soggetto (Cedente o Originator) cede crediti ad una cosiddetta società-veicolo avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione (Special Purpose Vehicle, SPV), a fronte del pagamento di un corrispettivo economico ottenuto attraverso l'emissione e il collocamento di titoli obbligazionari presso investitori

di Guido Coppola*

Nata negli Stati Uniti d'America intorno alla seconda metà degli anni 1970 e salita alla ribalta per esser stata da taluni additata come concausa della "bolla" bancaria statunitense del primo decennio del nuovo millennio , la cartolarizzazione (in inglese securitization) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 30 aprile 1999, n. 130 "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti".

Tale testo legislativo delinea, in estrema sintesi e semplificando ai minimi termini, un'operazione finanziaria in cui un soggetto (Cedente o Originator) cede crediti ad una cosiddetta società-veicolo avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione (Special Purpose Vehicle, SPV), a fronte del pagamento di un corrispettivo economico ottenuto attraverso l'emissione e il collocamento di titoli obbligazionari presso investitori.

L'articolo 2, inoltre, prevede che le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi e le attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento siano svolte da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB (anche Master Servicer) con possibilità di delegare queste ultime – e solo esse – a soggetti non vigilati (Special Servicer o Sub Servicer).

Senza voler entrare nel merito della (complessa) struttura dell'operazione e dei relativi soggetti, ai nostri fini risulta sufficiente rilevare che l'articolo 3 comma 2 della citata legge 130/1999 prevede che qualsiasi credito acquistato e/o maturato dalla SPV nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione, i relativi incassi e altresì le attività finanziarie acquistate con i medesimi, costituiscono patrimonio segregato (rectius, separato) da quello della SPV stessa (o dalla società che ha emesso i titoli obbligazionari, se diversa) e da quello relativo ad altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli obbligazionari emessi per finanziare l'acquisto dei crediti.

I successivi commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 3 testè citato, contengono le modalità attuative della "segregazione" suddetta.

Il primo stabilisce che sui conti della SPV (o della società emittente i titoli obbligazionari, se diversa) dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti, nonché le altre somme maturate nel contesto della cartolarizzazione:

a) non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli obbligazionari;

b) le somme accreditate su tali conti possano essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione;

c) nel caso in cui la banca depositaria dei titoli fosse soggetta alle procedure di cui al titolo IV del Testo Unico Bancario (misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa) o a procedure concorsuali ordinarie, le somme presenti su tale conto e quelle successivamente ivi accreditate non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla società senza la necessità di alcuna domanda di ammissione al passivo o rivendica da parte della stessa.

Il comma 2 ter, invece, dispone che sulle somme corrisposte dai creditori ceduti sui conti corrente aperti dal Master Servicer – Sub Servicer nell'esecuzione delle attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento, non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non sulle somme eccedenti quelle dovute alla SPV a fronte dell'acquisto delle partite creditizie. Inoltre, aggiunge che in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti di tali soggetti, le somme presenti o accreditate su tali conti e dovute alla SPV, vengono immediatamente restituite alla stessa senza necessità di alcuna domanda di ammissione al passivo o rivendica da parte della stessa.

È evidente che l'impianto normativo suesposto delinea un'operazione che appare particolarmente "difesa" da pretese di terzi, in quanto sia il conto corrente della SPV (o della società emittente i titoli, se diversa) dedicato alla ricezione delle somme derivanti dalla cartolarizzazione, che il conto corrente del soggetto incaricato materialmente della riscossione e incasso dei crediti ceduti, beneficiano di quella protezione da pretese dei creditori particolari dei titolari di tali conti (la segregazione, appunto), propria nel nostro ordinamento di altri istituti volti a tutelare valori ben diversi (si pensi al fondo patrimoniale in ambito familiare, ex art. 167 c.c., o ai patrimoni destinati ad uno specifico affare in ambito societario, ex art. 2447 bis c.c.).

La funzione di tale segregazione patrimoniale non va sicuramente ricercata in limitazioni di responsabilità della SPV o degli ulteriori soggetti dell'operazione, bensì nella creazione di un meccanismo di garanzia patrimoniale per i soggetti maggiormente esposti ai rischi – finanziari e non – sottesi la stessa, ovvero i portatori dei titoli. In sostanza, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al ritorno dell'investimento mediante il rimborso dei titoli emessi, la corresponsione degli interessi pattuiti ed il pagamento dei costi dell'operazione.

In tal senso la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13735 reso lo scorso 02/05/2022 (che ha confermato l'orientamento espresso con il provvedimento n. 21843 del 2019), ha avuto modo di conferire ulteriore dignità a tale spririto garantista della segregazione patrimoniale, prevedendo che "[…] i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della legge n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso […]".

Come si desume dall'avveduta parte motivazionale del provvedimento in esame, a differenza di quanto precedentemente ritenuto con riferimento ad un contratto di factoring (sul punto si consideri a titolo esemplificativo Cassazione Civile, Sez. I, n. 24657 del 2 dicembre 2016) gli Ermellini hanno ritenuto non applicabile all'istituto della cartolarizzazione il disposto dell'articolo 58 4 comma del Testo Unico Bancario (che prevede una responsabilità soldale del cessionario, unitamente al cedente, per l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione nei tre mesi successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), motivando tale assunto sulla base dell'articolo 4 comma 2 della Legge 130 del 1999 (a norma del quale non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente alla pubblicazione della cessione in gazzetta ufficiale).

Sul punto, è stato avvedutamente argomentato che "[…] consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da esso vantati verso il cedente […] e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone" così la conseguenza sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo".

Appare quindi evidente la rilevanza del meccanismo di segregazione suddetto, che – ancor più della struttura propria dell'operazione finanziaria - rende la cartolarizzazione dei crediti un istituto unico, e per alcuni versi sui generis rispetto alle ulteriori forme di cessione di crediti previste nel nostro ordinamento.

Ad avviso dello scrivente, infatti, nell'ambito dell'economia della cartolarizzazione descritta dal legislatore – a maggior ragione in seguito agli interventi successivi dello stesso e agli arresti giurisprudenziali sul tema – la segregazione patrimoniale sopra esposta è probabilmente l'effettivo tratto caratterizzante dell'operazione in oggetto, ancor più della connessione tra titolo obbligazionario e reperimento della provvista necessaria al pagamento del corrispettivo della cessione, da cui trae origine la denominazione dell'istituto nella sua versione "italianizzata" (in realtà ad oggi non più attuale considerata l'ampia dematerializzazione di tali titoli).

*di Guido CoppolaLegal Counsel e MBA candidate

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Mario Finocchiaro

Norme & Tributi Plus Diritto

Isabella Bufacchi

Il Sole 24 Ore