Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 14 ed il 18 novembre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) processo esecutivo e violazione del divieto di frazionamento del credito; (ii) vittime del terrorismo e patrocinio a spese dello Stato; (iii) ricorso per declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo e limiti di ammissibilità; (iv) interpretazione giurisprudenziale e presupposti di applicabilità del "cosiddetto prospective overruling"; (v) sentenza e nullità della stessa per motivazione meramente apparente; (vi) giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del Ctu e violazione dell'integrità del contraddittorio; (vii) giudizio di cassazione, vizio di omessa pronuncia e spese di lite; (viii) patrocinio a spese dello Stato ed istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa; (ix) opposizione a decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio e composizione del collegio giudicante; (x) giudizio di appello, violazione del principio del contraddittorio e nullità della sentenza.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 33443/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante, il quale – dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure – intimi, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, richiedendo pure ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cassazione n. 33481/2022
La decisione afferma che il patrocinio a totale carico dello Stato previsto dalla legge in favore di vittime o superstiti del terrorismo e di stragi di tale matrice non decade nel caso in cui il beneficiario decida di avvalersi di due difensori attraverso una nomina congiunta.

PROCEDIMENTO MONITORIOCassazione n. 33516/2022
La pronuncia rimarca che il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex articolo 188 disp. att. c.p.c. è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica, e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario.

SENTENZA Cassazione n. 33553/2022
La sentenza riafferma che il cosiddetto "prospective overruling", ricorre in presenza cumulativa dei seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che, infine, il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

SENTENZA Cassazione n. 33614/2022
L'ordinanza riafferma la nullità della sentenza fondata su una motivazione apparente ribadendo i relativi presupposti elaborati dalla casistica giurisprudenziale.

MEZZI DI PROVA Cassazione n. 33615/2022
Cassando con rinvio l'ordinanza impugnata, la pronuncia riafferma che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d'ufficio l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento determina, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 33751/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l'acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all'articolo 306, comma 4, c.p.c.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cassazione n. 33921/2022
Applicando il principio espresso dalle Sezioni Unite, la decisione riafferma che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, sicchè il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'articolo 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

SENTENZACassazione n. 33929/2022
La decisione riafferma che, in sede di giudizio di opposizione a decreto di liquidazione del compenso emesso a favore del difensore d'ufficio, la Corte di appello deve decidere la controversia, a pena di nullità della pronuncia, in composizione monocratica.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 34072/2022
Applicando il principio espresso dalle Sezioni Unite, l'ordinanza ribadisce che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Sentenza di appello confermativa della pronuncia di prime cure – Atto di precetto intimato dal creditore esecutante al debitore esecutato per il pagamento delle spese legali – Successivo atto di precetto per il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado – Violazione del divieto di frazionamento del credito – Sussistenza. (Cost, articoli 24 e 111; Cc, articoli 1175 e 1375; Cpc, articoli 474 e 480)
Integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante, il quale – dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure – intimi, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, richiedendo pure ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo fondata la doglianza con la quale parte ricorrente aveva lamentato che – sebbene la sentenza, resa all'esito della fase di appello del giudizio fosse confermativa di quella pronunciata in prime cure – la creditrice, dopo aver richiesto precetto quanto alle spese del secondo grado di giudizio, con nuovo atto ex articolo 480 cod. proc. civ., le aveva intimato, ad onta, tra l'altro, dell'avvenuta corresponsione di quanto richiesto, il pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 aprile 2013, n. 8576; Cassazione, sezione civile L, sentenza 15 marzo 2013, n. 6664).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 14 novembre 2022, n. 33443 – Presidente De Stefano – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Legge n. 206/2004 – Vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica – Giudizio civile – Nomina di due difensori – Decadenza dal beneficio del patrocinio gratuito – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Dpr, n. 115/2002, articoli 80 e 91; Legge, n. 206/2004, articolo 10)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'articolo 10 della legge n. 206 del 2004, che detta nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, prevede che le vittime o i superstiti di questi eventi nefasti possano fruire, per agire in giudizio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili del patrocinio a totale carico dello Stato. Trattasi di un beneficio che viene riconosciuto a supporto di queste categorie di soggetti che hanno subito un particolare "vulnus", ed a prescindere da ogni valutazione preventiva del requisito reddituale, per facilitare loro l'azione e la difesa in giudizio. Ne consegue che non si può applicare ad essi, ove fruiscano del patrocinio gratuito in un processo civile, la norma, già in applicazione estensiva, contenuta nell'articolo 91 del T.U. sulle spese di giustizia, che esclude l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando il richiedente sia assistito da più di un difensore. Ciò in quanto in riferimento a tale categoria individuata di soggetti non è presente la "ratio" di assicurare a tutti, anche a chi non se lo possa permettere, la tutela minima garantita in giudizio, né può ritenersi che con la nomina del secondo difensore cessi la fiducia nei confronti del primo. La "ratio" è invece quella di assicurare a chi sia rimasto vittima, diretta o indiretta, di un episodio di terrorismo, la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, potendo contare sul patrocinio a spese dello Stato (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dai due difensori e dal loro assistito, ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata con la quale il giudice del merito aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali depositata per l'assistenza prestata nell'ambito di una causa civile in favore del loro cliente, vittima del terrorismo e beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, al fine di ottenere le provvidenze previste dalla legge n. 204/2006; in particolare, la scelta di avvalersi di due difensori, attraverso una nomina congiunta, osserva il giudice di legittimità, non può avere l'effetto di caducare o rendere inefficace l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rendendo inammissibile la domanda di liquidazione dei compensi, proprio perché non è necessario in questo caso un provvedimento di ammissione al patrocinio, che presuppone una preventiva valutazione fondata sul requisito reddituale, in tale ipotesi, inesistente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5639; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 gennaio 2020, n. 1736).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 14 novembre 2022, n. 33481 – Presidente Travaglino – Relatore Rubino

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Procedimento per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo – Ambito applicativo – Ammissibilità – Limiti – Ipotesi di nullità della notifica – Esclusione – Inesistenza o radicale mancanza di notifica – Necessità. (Cpc, articoli 644 e 650; Disp, att. cpc, articolo 188)
Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex articolo 188 disp. att. cod. proc. civ., è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica, e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario (Nel caso di specie, relativo ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società avente sede nel Regno Unito e notificato secondo le previsioni contenute nel Regolamento CE n. 1393 del 2007, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata, dichiarativa dell'inefficacia del decreto d'ingiunzione, e, decidendo nel merito, dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto ex articolo 188 disp. att. cod. proc. civ.; nella circostanza, infatti, il giudice del merito aveva dichiarato l'inefficacia del provvedimento monitorio, sulla base della considerazione per cui le formalità previste dalla legge inglese, in base alla quale, conformemente a quanto disposto dal citato Regolamento, era stata eseguita la notifica, non davano sufficienti garanzie di conoscenza del provvedimento stesso, in quanto tale legge riteneva sufficiente, ai fini del completamento del procedimento notificatorio, l'inserimento dell'atto nella casella postale del destinatario, senza assicurarne l'effettiva conoscenza o conoscibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 ottobre 2018, n. 23903).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 15 novembre 2022, n. 33516 – Presidente Travaglino – Relatore Rubino

Procedimento civile – Sentenza – Interpretazione giurisprudenziale – Orientamento espresso del giudice di legittimità – Efficacia retroattiva – Sussistenza – Limiti – Mutamento di giurisprudenza – "C.d. prospective overruling" – Applicabilità – Presupposti – Principio ribadito in controversia insorta in materia di invalidità civile. (Cost, articoli 24, 101 e 111; Dl, n. 269/2003, articolo 42; Dl, n. 355/2003, articolo 23; Disp, att. c.c., articolo 23)
Un orientamento del giudice della nomofilachia è di norma retroattivo in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, potendo avere una deroga a tale principio solo nel caso di "prospective overruling", per il quale devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (Nel caso di specie, nell'accogliere il ricorso proposto dall'Inps avverso la sentenza con la quale la corte territoriale lo aveva condannato al pagamento della pensione e dell'assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ritenendo inapplicabile il termine decadenziale di sei mesi ai provvedimenti amministrativi comunicati prima dell'1 gennaio 2005, data di entrata in vigore del termine ex articoli 42, comma 3, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e 23, comma 2, del decreto legge n. 355 del 2003, convertito in legge n. 47 del 2004, la Suprema Corte, cassata la sentenza impugnata e dichiarata inammissibile la domanda introduttiva del giudizio, ha escluso l'applicabilità dell'istituto dell'"overruling" giurisprudenziale per un duplice ordine di ragioni: da un lato, perché prima del ricorso introduttivo non esisteva un orientamento giurisprudenziale di legittimità, ma un unico precedente, e dall'altro perché la decadenza in esame non presenta natura processuale, ma sostanziale, determinante l'estinzione, pur parziale, del diritto come ripetutamente affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 11 marzo 2013, n. 5962; Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 dicembre 2011, n. 28967).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 15 novembre 2022, n. 33553 – Presidente Berrino – Relatore Buffa

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione apparente – Nullità della sentenza – Configurabilità – Presupposti. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360; Disp. att. c.p.c. articolo 118)
La motivazione meramente apparente equiparabile, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del "decisum". In particolare, la motivazione può dirsi solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso incidentale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo sussistente la violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente, non risultando percepibili le ragioni del rigetto dell'appello incidentale espresse dai giudici del gravame in punto di liquidazione delle spese del giudizio di primo grado: infatti, osserva il giudice di legittimità, le argomentazioni offerte dalla corte del merito – testualmente, "…quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, la doglianza sviluppata dall'appellante incidentale è alquanto generica e va, perciò, disattesa…" – risultano obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20112; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 maggio 2007, n. 11880; Cassazione, sezione civile V, sentenza 24 novembre 2006, n. 24985; Cassazione, sezione civile I, sentenza 27 gennaio 2006, n. 1756; Cassazione, sezione civile L, sentenza 14 aprile 2000, n. 4891).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 15 novembre 2022, n. 33614 – Presidente Cosentino – Relatore Varrone

Procedimento civile – Mezzi di prova – Consulenza tecnica – Decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d'ufficio – Giudizio di opposizione – Integrità del contraddittorio – Violazione delle norme sul litisconsorzio necessario – Nullità del procedimento e della decisione. (Dpr, n. 115/2002, articoli 49, 168 e 170; Cpc, articoli 102 e 383)
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d'ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali compreso il pubblico ministero e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio (Nel caso di specie, rilevato che l'opposizione proposta dal ricorrente, nominato consulente nell'ambito di un procedimento penale, era stata erroneamente notificata soltanto al ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, pur litisconsorti necessari, la Suprema Corte, dichiarata la nullità dell'intero procedimento, ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'opposizione affinché questi disponga l'integrazione del contraddittorio previa verifica della cessazione del segreto sugli atti di indagine). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9102; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 gennaio 2013, n. 2176; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 marzo 2006, n. 7528).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 15 novembre 2022, n. 33615 – Presidente Manna – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Denuncia del vizio di omessa pronuncia del giudice di primo grado a motivo di domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello – Dedotta incidenza, in caso di rigetto, sul regolamento delle spese di lite – Inammissibilità del ricorso. (Cpc, articoli 91, 92, 306, 346 e 360-bis)
È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l'acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all'articolo 306, comma 4, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento del compenso professionale reclamato dal ricorrente avvocato per lo svolgimento di prestazioni giudiziali, la Suprema Corte, enunciando espressamente il principio di diritto, ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal difensore già soccombente in entrambi i gradi di merito: secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia delle controricorrenti alla domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata per inadempimento del professionista, non avendo quest'ultime impugnato l'omessa pronuncia di primo grado al riguardo, oppure avrebbe dovuto intendere la riconvenzionale medesima come implicitamente rigettata, pervenendo, in entrambe le ipotesi, al rilievo della soccombenza reciproca tra le parti e quanto meno alla compensazione delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 20 dicembre 2017, n. 30592; Cassazione, sezione civile II, sentenza 31 gennaio 2014, n. 2149; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 luglio 2005, n. 14989; Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 dicembre 1971, n. 3768; Cassazione, sezione civile II, sentenza 18 dicembre 1964, n. 29 15).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 novembre 2022, n. 33751 – Presidente Orilia – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Presentazione dell'istanza di distrazione delle spese da parte del difensore – Rinuncia tacita al beneficio da parte dell'assistito – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cost, articolo 24; Cpc, articoli 84 e 93; d.P.R., n. 115/2002, articoli 74, 76 e 136)
La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese – l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" –, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'articolo 136 del Dpr n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata il quanto il tribunale adito, nel rigettare l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva ritenuto che quest'ultima fosse correttamente giustificata dal giudice di prime cure dalla formulazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta ex articolo 93 c.p.c. dal ricorrente difensore della parte beneficiaria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 26 marzo 2021, n. 8561).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 novembre 2022, n. 33921 – Presidente Di Virgilio – Relatore Falaschi

Procedimento civile – Sentenza – Composizione del collegio – Giudizio di opposizione a decreto di liquidazione del compenso emesso a favore del difensore d'ufficio – Decisione assunta in composizione collegiale – Nullità – Fondamento. (Cost, articolo 25; Dpr, n. 115/2002, articoli 82, 84 e 170; Dlgs, n. 150/2011, articolo 15; Cpc, articolo 158)
Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 15 del Dlgs n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione, ex articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del giudice monocratico del Tribunale o della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato, sicché la decisione assunta dal Tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'articolo 158 cod. proc. civ., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto di liquidazione del compenso emesso a favore del ricorrente quale difensore d'ufficio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio l'ordinanza di rigetto del ricorso avendo la Corte di appello deciso la controversia in composizione collegiale, anziché in composizione monocratica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 12 settembre 2019, n. 22795; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 luglio 2017, n. 18343).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 novembre 2022, n. 33929 – Presidente Orilia – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio d'appello – Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione – Conseguenze – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 101, 125, 156, 170, 291 e 305)
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, in cui la valida instaurazione del rapporto processuale era stata impedita in sede di riassunzione del giudizio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo nella circostanza la corte d'appello statuito senza che agli odierni ricorrenti incidentali fosse consentito dispiegare con pienezza le proprie difese finali con violazione del principio del contraddittorio).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 18 novembre 2022, n. 34072 – Presidente Di Virgilio – Relatore Rolfi

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