Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Q uesta settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e natura del termine assegnato dal giudice per esperire la procedura deflattiva; (ii) mediazione obbligatoria, diritti reali e limiti di efficacia dell'accordo conciliativo in materia di usucapione; (iii) mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a precetto; (iv) mediazione obbligatoria e partecipazione delegata della parte; (v) negoziazione assistita, ambito applicativo ed azione revocatoria fallimentare; (vi) mediazione obbligatoria e statuizione di condanna per mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

***

ADR - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Bari, Sezione II civile, sentenza 9 luglio 2021, n. 1327
La pronuncia aderisce a quell'orientamento incline a ritenere che, in tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni concesso alle parti dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1–bis del Dlgs n. 28 del 2010 per il deposito della domanda di mediazione debba ritenersi perentorio, potendo tale carattere desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Avezzano, Sezione civile, sentenza 13 luglio 2021, n. 247
La decisione precisa che mentre l'accordo conciliativo in materia di usucapione produce effetti solo tra le parti ex articolo 1372 del Cc, la sentenza di usucapione, oltre ad eliminare l'incertezza in modo incontrovertibile tra le parti, i loro eredi o aventi causa, produce la cosiddetta "efficacia riflessa nei confronti dei terzi", tant'è che ne è prescritta la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 codice civile, sia pure con il limitato effetto della pubblicità notizia, evidentemente esclusa per il negozio di accertamento - che rimane "tamquam non esset" rispetto ai terzi - e, per la limitata portata dei suoi effetti, non ha alcun metro di paragone con la sentenza che dichiari l'acquisto della proprietà per usucapione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Vicenza, Sezione civile, sentenza 14 luglio 2021, n. 1465
La pronuncia specifica che il giudizio di opposizione a precetto ex articolo 615 del Cpc non soggiace all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 15 luglio 2021, n. 6175
Uniformandosi ad un principio espresso nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza ribadisce che nessuna disposizione di legge dettata in tema di mediazione introduce chiaramente e univocamente una deroga alla generale possibilità, in materia di diritti disponibili e atti non personalissimi, di conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto ivi compreso lo stesso avvocato difensore.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Milano, Sezione II civile, sentenza 21 luglio 2021, n. 6370
La decisione chiarisce che, applicandosi anche all'azione revocatoria fallimentare la negoziazione assistita, l'invito alla stipulazione della procedura è idoneo a determinare l'interruzione del termine di decadenza previsto per la proposizione dell'azione de qua.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 29 luglio 2021, n. 3854
La pronuncia ribadisce che la sanzione pecuniaria irrogata dal giudice alla parte costituita che abbia omesso di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria prescinde dalla soccombenza, essendo collegata al mero inadempimento all'onere di collaborazione previsto dalla normativa dettata in materia, senza alcun potere discrezionale per il giudice, fatta salva la prova del giustificato motivo.

***
ADR - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Presentazione istanza di mediazione - Termine di quindici giorni assegnato dal giudice - Carattere perentorio - Configurabilità - Fondamento - Inosservanza - Declaratoria di improcedibilità della domanda. (Cpc, articoli 152 e 153; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, a favore della natura perentoria del termine assegnato dal giudice nel caso di mancato esperimento del procedimento milita la considerazione che, per espressa previsione dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 "…l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale…", sicché, ove il giudice, nelle cause soggette a mediazione obbligatoria, assegni alle parti, ai sensi del medesimo comma 1-bis del citato articolo 5, "…il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione…", il mancato esperimento del procedimento di mediazione nel termine di legge comporta l'improcedibilità della domanda. Né può, a tal fine, ritenersi ostativa la mancata espressa previsione della perentorietà del termine in quanto la natura perentoria del termine può anche desumersi in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione cui adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato, come nel caso di specie, in cui l'osservanza del termine è direttamente strumentale alla funzionalità del sistema nel quale la previsione normativa si inserisce, sicché, al contrario, negare perentorietà al termine vanificherebbe l'utilità e lo scopo del procedimento di mediazione, che sarebbe proponibile "sine die", lasciando il processo in uno stato di quiescenza, la cui durata sarebbe rimessa alla volontà delle parti. Altrimenti, per una sorta di eterogenesi dei fini, la mediazione, da strumento di filtro della domanda giudiziaria, quale è previsto che sia, finirebbe per trasformarsi in uno strumento di dilazione del procedimento giudiziario, allungandone i tempi di durata, ed impedendogli di pervenire al suo esito fisiologico; ragioni di coerenza normativa, peraltro, impongono di escludere che il legislatore, da un lato, sanzioni con la improcedibilità il mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di quindici giorni, e, dall'altro, neghi ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 settembre 2013, n. 21468; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2004, n. 4530; Cassazione, sezione civile V, sentenza 10 novembre 2000, n. 14624).
Corte di Appello di Bari, Sezione II civile, sentenza 9 luglio 2021, n. 1327 - Presidente Labellarte - Relatore Romano
_____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Diritti reali - Acquisto della proprietà per usucapione - Accordo conciliativo - Pronuncia giudiziaria - Distinzione - Conseguenze in punto di efficacia. (Cc, articoli 1158, 1372, 2643 2644 e 2651; D.lgs. n. 28/2010, articoli 2, 5 e 11)
In forza dell'articolo 2 del Dlgs n. 28/2010, considerato che l'accesso alla mediazione per la conciliazione è limitato alle controversie vertenti su diritti disponibili, si deve ritenere che solo l'accertamento del possesso "ad usucapionem" - avente effetti limitati alle parti - può essere demandato all'autonomia negoziale e non anche l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza "erga omnes", in quanto simile accertamento rientra nel novero degli atti riservati al giudice. Pertanto, dal raffronto degli articoli 2 e 5 del Dlgs n. 28/2010, può affermarsi che la mediazione in materia di usucapione deve essere "circoscritta" solo al superamento della lite riguardo all'esistenza dei presupposti di fatto. Il legislatore, infatti, nel prevedere strumenti di conciliazione, non ha mai perseguito lo scopo di rendere equivalente il procedimento di conciliazione al processo, quindi, di assicurare alle parti con la conciliazione un risultato equiparabile alle sentenze. Ne consegue che l'accordo conciliativo in materia di usucapione produce effetti solo tra le parti ex articolo 1372 del codice civile (e non "erga omnes" come la sentenza di usucapione) e proprio per questa ragione si colloca su un piano nettamente differente rispetto alla sentenza di usucapione la quale, oltre ad eliminare l'incertezza in modo incontrovertibile tra le parti, i loro eredi o aventi causa, produce, altresì, la cosiddetta "efficacia riflessa nei confronti dei terzi", tant'è che ne è prescritta la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile, sia pure con il limitato effetto della pubblicità notizia, evidentemente esclusa per il negozio di accertamento - che rimane "tamquam non esset" rispetto ai terzi - e, per la limitata portata dei suoi effetti, non ha alcun metro di paragone con la sentenza che dichiari l'acquisto della proprietà per usucapione.
Tribunale di Avezzano, Sezione civile, sentenza 13 luglio 2021, n. 247 - Giudice Volpe
____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Casi di esclusione - Esecuzione forzata - Giudizio di opposizione a precetto - Esperimento del procedimento di mediazione - Obbligatorietà - Esclusione. (Cpc, articolo 615; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 5, comma 4, lettera e), del Dlgs n. 28 del 2010 è chiaro nell'escludere l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata. Ne consegue che nel giudizio di opposizione a precetto ex articolo 615 codice di procedura civile è infondata l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine al mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Tribunale di Vicenza, Sezione civile, sentenza 14 luglio 2021, n. 1465 - Giudice Biondo

____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Partecipazione personale della parte - Conferimento del potere di rappresentanza - In capo all'avvocato che assiste la parte nel procedimento - Ammissibilità.
(Cc, articoli 1387 e 1392; D.lgs. n. 28/2010, articoli 2, 5 e 8)
Nessuna disposizione di legge dettata in tema di mediazione introduce chiaramente ed univocamente una deroga alla generale possibilità, in materia di diritti disponibili e atti non personalissimi, di conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto ivi compreso lo stesso avvocato difensore (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla società convenuta in quanto dal verbale di mediazione era emerso che parte attrice si era fatta legittimamente rappresentare nel procedimento dal proprio legale non presenziando personalmente al tentativo obbligatorio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 15 luglio 2021, n. 6175 - Giudice Macripò

___

Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Ambito di applicazione - Azione revocatoria fallimentare - Applicabilità - Sussistenza - Invito alla stipulazione della procedura - Interruzione del termine di decadenza - Idoneità. (Rd n. 267/1942, articoli 67 e 69-bis; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 8)
La procedura di negoziazione assistita si applica all'azione revocatoria fallimentare essendo quest'ultima uno strumento di tutela essenzialmente riferito a rapporti patrimoniali ordinari, in quanto tali disponibili e transigibili. Ne consegue che l'invito alla stipulazione della procedura è idoneo a determinare l'interruzione del termine di decadenza previsto per la proposizione dell'azione de qua.
Tribunale di Milano, Sezione II civile, sentenza 21 luglio 2021, n. 6370 - Giudice Paluchowski
___

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parte costituita - Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo - Sanzione pecuniaria - Applicabilità - Fondamento. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28/2010 espone la parte costituita che non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, alla sanzione pecuniaria costituita dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tale sanzione prescinde dalla soccombenza o meno nel successivo giudizio, essendo collegata al mero inadempimento all'onere di collaborazione previsto dalla normativa citata, senza alcun potere discrezionale per il giudice, fatta salva la prova del giustificato motivo che, tuttavia, non può essere integrato dalla deduzione della correttezza del proprio operato.
Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 29 luglio 2021, n. 3854 - Giudice Martinat

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©