Giustizia

Carceri, un sindacato dei detenuti

In 226 pagine la commissione istituita dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia indica una mole assai significativa di interventi sul sistema penitenziario.

di Giovanni Negri

Favorire un processo di autodeterminazione che possa condurre il detenuto a riappropriarsi della vita, riducendo il rischio di ricaduta nel reato. Con quest’obiettivo creare condizioni di sistema in grado di responsabilizzare per il futuro, più che a porre rimedio per il passato. E in 226 pagine la commissione istituita dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia indica una mole assai significativa di interventi sul sistema penitenziario.

Del resto Cartabia, rivolgendosi lunedì ai vertici dei 190 istituti penitenziari del Paese, ha promesso un «percorso di rinnovamento che giovi all’intera comunità penitenziaria». E così a venire formalizzato dalla commissione presieduta dal costituzionalista Marco Ruotolo è un pacchetto di proposte che inevitabilmente si intreccia con la redazione, in corso, dei decreti delegati per la modifica del sistema sanzionatorio penale e per la disciplina organica della giustizia riparativa.

Alcune misure sono a loro modo esemplari, come quella che prevede, per la prima vota, il superamento del sistema del sorteggio, per arrivare a vere e proprie elezioni per la scelta delle rappresentanze dei detenuti. E poi, la specifica previsione che ammette i colloqui a distanza, già impiegati in periodo di emergenza pandemica, evitando che siano considerati nel numero complessivo dei colloqui ammessi in presenza; l’eliminazione dell’automatismo per cui il lavoro svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria deve essere retribuito con la necessaria riduzione di un terzo del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.

Si propone poi di concedere permessi non solo nei casi di «particolare gravità», ma anche in quelli di «particolare rilevanza», con eccezione, in quest'ultimo caso, dei detenuti sottoposti al 41 bis.

Ridotti i vincoli nella concessione dei permessi premio da parte del magistrato di sorveglianza, da un lato rispetto alla durata massima di ogni singolo beneficio (cancellato il limite di 15 giorni), e dall’altro rispetto alla durata complessiva per ogni anno di espiazione (si passerebbe da 45 a 60 giorni).

In sintonia con la giurisprudenza internazionale sulle dimensioni delle celle, in ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici. Le perquisizioni personali sono possibili per ragioni di sicurezza, che però dovranno essere documentate, e quelle corporee più delicate solo con intervento di un medico.

Ancora, la realizzazione di totem touch per le richieste dei detenuti; per agevolare il mantenimento delle relazioni affettive, disponibilità di telefoni cellulari, non generalizzata ed esclusa in caso di particolari esigenze cautelari, legate a ragioni processuali o alla pericolosità dei soggetti.

Lo straniero privo di permesso di soggiorno, per il tempo dell’esecuzione della pena, avrà poi titolo alla permanenza nel territorio nazionale e, se sarà disposta in suo favore una misura alternativa che preveda lo svolgimento di una attività lavorativa, potrà stipulare contratti di lavoro per la durata della misura. L'espulsione non è disposta quando pregiudica gravemente i risultati del percorso di reinserimento sociale del condannato ed è revocata in caso di concessione di misura alternativa alla detenzione.

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