Civile

Mediazione negata, risponde il funzionario

Riguarda le liti tributarie di valore non superiore a 50mila euro

di Giuseppe Morina, Tonino Morina

Reclami/mediazione da valutare con più attenzione, prima di emettere il diniego. L’ufficio, se rigetta immotivatamente il reclamo, subirà la condanna al pagamento delle spese di giudizio. La condanna può anche rilevare ai fini della responsabilità amministrativa del funzionario che rigetta l’istanza o non accoglie la proposta di mediazione. Sono questi gli effetti del nuovo comma 9-bis inserito nell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 dalla riforma della giustizia tributaria approvata definitivamente dal Parlamento (articolo 4, comma 1, lettera e).

Il nuovo comma 9- bis stabilisce che, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Questa condanna può rilevare inoltre ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente respinto il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

Il reclamo mediazione riguarda le liti tributarie, di valore non superiore a 50mila euro, anche quando la parte in giudizio è un ente impositore diverso dall’agenzia delle Entrate, come, ad esempio, l’agente delle Dogane e dei Monopoli o un ente locale, o l’agente della riscossione. Per le liti di valore non superiore a 50mila euro, chi intende fare ricorso deve prima presentare reclamo. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate. Il valore della lite va determinato sulla base non dell’importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato. In caso di sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Nel caso di accertamento contenente contributi previdenziali, il valore della lite va determinato al netto dei contributi accertati. Il reclamo mediazione si applica anche quando, in sede di autotutela parziale, l’amministrazione finanziaria riduce l’ammontare del tributo accertato al di sotto del limite di 50mila euro, purché ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso. È invece escluso il reclamo mediazione nei casi in cui la riduzione abbia luogo dopo la notifica del ricorso.

Il reclamo mediazione si configura particolarmente come espressione dell’esercizio di un potere di autotutela, nonché più attenta determinazione dell’ente impositore, che va stimolato ed incoraggiato, per indurre l’ufficio a rivedere i propri errori prima dell’intervento del giudice tributario. L’ufficio che procede all’istruttoria del reclamo mediazione presentato, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione del contribuente, ne può formulare una propria.

Nel valutare il reclamo mediazione, l’ufficio deve tenere presenti tre criteri specifici previsti dalla legge, l’«eventuale incertezza delle questioni controverse», il «grado di sostenibilità della pretesa» e il «principio di economicità dell’azione amministrativa». A questi tre criteri, si aggiungono ora le novità della riforma, con l’ufficio che, in caso di rigetto immotivato del reclamo, subirà la condanna al pagamento delle spese di giudizio, condanna che può rilevare ai fini della responsabilità amministrativa del funzionario che ha rigettato l’istanza o non accolto la proposta di mediazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©