Civile

Sulla decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità nessuna innovazione legislativa

Il legislatore, in occasione della riforma della filiazione ha ritenuto opportuno tradurlo in norma di legge, ma senza che possa annettersi a tale scelta una portata innovativa rispetto al quadro interpretativo previgente

di Mario Finocchiaro

L'espressa previsione al comma 2 dell'art. 480 Cc, come modificato dall'art. 69 del decreto legislativo n 154 del 2013 - secondo cui il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre, in caso di accertamento giudiziale della filiazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa - ha carattere meramente confermativo di un indirizzo interpretativo già affermatosi in giurisprudenza, avendo il legislatore, in occasione della riforma della filiazione ritenuto opportuno tradurlo in norma di legge, ma senza che possa annettersi a tale scelta una portata innovativa rispetto al quadro interpretativo previgente. Lo ha ricordato la sezione II della Cassazione con l'ordinanza 2725 del 2023.

Sulla questione non risultano precedenti esattamente in termini. Ma è fondamentale quanto affermato da Corte cost. 29 giugno 1983, n. 191, in Giustizia civile, 1983, I, 2226; in Giur. it., 1983, I, 1; c. 1749 e in Foro it., 1983, I, c. 2074, che, nel ritenere non fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480 Cc nella parte in cui non prevede che, per i figli naturali non riconosciuti, il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità decorra dal giorno in cui è stata dichiarata giudizialmente la paternità, ha precisato che ai sensi dell'art. 2935 Cc il termine decennale di prescrizione non può correre finché non sia stata accertata giudizialmente la paternità.

Alla luce di tale ultima affermazione la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare:
- il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità stabilito dalla norma dell'art. 480 Cc, decorre per il figlio naturale, nell'ipotesi di dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione, dalla data di tale dichiarazione, se successiva all'apertura della successione, e non dalla data di quest'ultima, in quanto, pur retroagendo gli effetti della dichiarazione giudiziale di paternità al momento della apertura della successione, il figlio naturale versa nell'impossibilità giuridica e non di mero fatto di accettare l'eredità del genitore fino a quando tale dichiarazione non è pronunciata, Cassazione, sentenza 12 marzo 1986, n. 1648;
- per il combinato disposto degli art. 2935 e 480 Cc, nel testo risultante dall'intervento interpretativo della corte costituzionale (sentenza n. 191 del 1983) il termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità decorre per i figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte del genitore, solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro status, trovandosi essi fino a tale accertamento nell'impossibilità giuridica, e non di mero fatto, di accettare l'eredità, Cassazione, sentenza 19 ottobre 1993, n. 10333, in Giustizia civile, 1994, I, p. 1282 e in Vita notarile, 1994, p. 783;
- il figlio che abbia ottenuto lo status di figlio naturale con dichiarazione giudiziale di paternità dopo l'entrata in vigore della l. di riforma del diritto di famiglia (20 settembre 1975) ed in forza della operatività della nuova disciplina anche per i figli nati o concepiti anteriormente (art. 232, legge 151 del 1975), ha diritto di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi prima della suddetta data senza che possa a lui opporsi l'eventuale decorrenza del termine fissato per l'accettazione dell'eredità (art. 480 Cc) dato il carattere dichiarativo e retroattivo della dichiarazione di paternità e l'inapplicabilità delle limitazioni poste dall'art. 230, 3º comma, cit. l., che nel disporre la sanatoria del riconoscimento invalidamente compiuto nel vigore della precedente normativa anche agli effetti delle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore (con la triplice eccezione di un diverso giudicato o di un accordo fra le parti o del decorso di tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia avanzato ragioni creditorie) va inteso come norma introduttiva di limitazioni all'indicata retroattività e, quindi, trattandosi di limitazioni riguardanti il solo caso del riconoscimento, non è estensibile a quello della dichiarazione giudiziale nel cui ambito le limitazioni stesse non troverebbero giustificazione mancando la possibilità di un precedente esercizio dei diritti correlato ad uno status non ancora attribuito, Cassazione, sentenza 11 giugno 1987, n. 5076.

Sempre nella stessa ottica:
- per l'affermazione che nei confronti del figlio naturale non riconosciuto, nato anteriormente al 1º luglio 1939, cui, a norma dell'art. 123, 1º e 2º comma, disposizioni attuazione Cc, poi dichiarato incostituzionale, era preclusa l'azione di accertamento del suo status, il termine decennale per l'accettazione dell'eredità non decorre dall'apertura della successione, né dall'entrata in vigore della costituzione, ma dal passaggio in giudicato della dichiarazione dello stato di figlio naturale, Cassazione, sentenza 21 marzo 1990, n. 2326, in Foro it., 1990, I, c. 2182, con nota di Caso F. Limiti incostituzionali alla dichiarazione giudiziale di paternità e decorrenza del termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità; in Giustizia civile, 1990, I, p. 1750, con nota di Azzariti G., In tema di sentenza interpretativa della corte costituzionale su decorrenza dei termini per l'accettazione ereditaria, e in Giur. it., 1991, I, 1, c. 82, con nota di Rapone P., Dichiarazione giudiziale di paternità e prescrizione del diritto di accettare l'eredità (le riforme e il diritto transitorio;
- nel senso che Il figlio adulterino, che abbia ottenuto lo status di figlio naturale con dichiarazione giudiziale di paternità dopo la data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, ed in forza dell'operatività della nuova disciplina anche per i figli nati o concepiti anteriormente (art. 232), ha diritto di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi prima della suddetta data, senza che possa a lui apporsi l'eventuale pregressa decorrenza del termine fissato per l'accettazione dell'eredità (art. 480 Cc), dato che il diritto stesso viene conseguito solo con la predetta riforma; tale principio discende dal carattere dichiarativo e retroattivo della dichiarazione di paternità, la quale, al pari del riconoscimento, fa risalire i suoi effetti giuridici al momento della nascita, con l'ulteriore conseguenza che l'art. 230, comma 3, cit., il quale prevede, nel disporre la sanatoria del riconoscimento invalidamente compiuto nel vigore della precedente normativa; la validità del riconoscimento stesso anche agli effetti di successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, con la triplice eccezione di un diverso giudicato od accordo fra le parti, o del decorso di tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia avanzato ragioni ereditarie, va inteso come norma introduttiva di limitazione all'indicata retroattività, e quindi riguardante il solo caso del riconoscimento e non estensibile a quello della dichiarazione giudiziale (nel cui ambito le limitazioni stesse non troverebbero giustificazione, mancando la possibilità di un precedente esercizio di diritti correlati ad uno status non ancora attribuito), Cassazione, sentenze 7 febbraio 1987, n. 1261 e sez. un., 16 luglio 1985, n. 4173, in Giurisprudenza italiana, 1985, I, 1, c. 1516, con nota di Maggio C., Dichiarazione giudiziale posteriore all'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e diritto alla successione del genitore naturale (sulla questione specifica, peraltro, in termini opposti e, in particolare nel senso che l'efficacia retroattiva del riconoscimento del figlio naturale, in considerazione della sua natura dichiarativa, opera in via generale, ai fini successori, solo quando il riconoscimento stesso sia avvenuto nel vigore della medesima legge applicabile al momento dell'apertura della successione, non anche quando si realizzi in forza di ius superveniens modificativo di tale ultima legge, quale quello introdotto dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151. In questa seconda ipotesi, infatti, dalle disposizioni intertemporali disciplinanti la materia (artt 98 e 122 disposizioni transitorie Cc ed art 230 della citata legge) si evince che il principio fondamentale del sistema successorio, secondo il quale ciascuna successione e regolata dalla legge vigente al momento della sua apertura, resta derogato solo nei casi espressamente contemplati, come quello dell'art 230 secondo e terzo comma della predetta legge, con riguardo alla convalida del riconoscimento del figlio naturale, compiuto prima dell'entrata in vigore della legge stessa fuori delle situazioni in cui era ammesso dalle leggi anteriori, Cassazione, sentenza 18 marzo 1981, n. 1584, in Giustizia civile, 1981, I, p. 2037, con nota di Finocchiaro A., Sussiste il diritto del figlio la cui filiazione sia stata giudizialmente dichiarata dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi sotto il vigore del codice civile del 1942 non ancora riformato? e in Diritto di famiglia, 1981, p. 994, con nota di Arrivas F., Successione ereditaria, jus superveniens e riconoscimento di figlio naturale);
- per il rilievo che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità stabilito dalla norma dell'art. 480 cod. civ., decorre per il figlio naturale, nell'ipotesi di dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione, dalla data di tale dichiarazione, se successiva all'apertura della successione, e non dalla data di quest'ultima, in quanto, pur retroagendo gli effetti della dichiarazione giudiziale di paternità al momento della apertura della successione, il figlio naturale versa nell'impossibilità giuridica e non di mero fatto di accettare l'eredità del genitore fino a quando tale dichiarazione non è pronunciata.
Per la giurisprudenza di merito, nel senso che il dies a quo della prescrizione del diritto di accettare l'eredità e per esercitare l'azione di riduzione, volta al conseguimento della quota di legittima, decorre dal giorno in cui può essere fatto valere il relativo diritto; pertanto, il figlio naturale, dichiarato giudizialmente, il cui genitore sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, che, nei termini, accetti l'eredità ed agisca in riduzione, ha diritto alla riserva prevista dalla legge vigente all'apertura della successione, Tribunale di Genova, sentenza 6 giugno 1990, in Giustizia civile, 1990, I, p. 2416, con nota di Santarsiere V., Effetti successori della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, con apertura della successione infra il 20 settembre 1975.

Sempre in argomento si è precisato, altresì:
- da un lato, che in tema di successioni mortis causa, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost., dell'art. 480, comma 2, Cc, interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria; d'altra parte, prevedendo l'art. 480 Cc un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa, Cassazione, sentenza 8 gennaio 2013, n. 264, in Foro it., 2013, I, c. 1593, in motivazione;
- dall'altro, che in tema di accettazione dell'eredità, la pendenza di un giudizio volto all'accertamento del soggetto destinatario dell'istituzione di erede, sulla base della ricostruzione della volontà testamentaria, non rileva, in quanto impedimento di mero fatto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 480 Cc, trattandosi di diritto di natura potestativa, per il quale non operano gli atti interruttivi della prescrizione e che è soggetto unicamente alle ordinarie cause di sospensione ed agli impedimenti legali, Cassazione, sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687;
- da ultimo, che la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ottenuta dopo il 20 settembre 1975 da un figlio adulterino concepito o nato prima di tale data, dà diritto di partecipare alla successione del genitore apertasi prima del 20 settembre 1975, secondo le norme regolanti i diritti successori dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, vigenti all'epoca dell'apertura della successione. Tale diritto sussiste anche se il figlio naturale, anteriormente al 20 settembre 1975, ha ottenuto una sentenza passata in giudicato o ha stipulato una transazione, aventi per oggetto l'assegno di cui agli artt. 580 e 594 Cc del 1942 (e 752 Cc del 1865), in quanto la attribuzione anteriore di tale legato ex lege non preclude la richiesta dei più ampi e diversi diritti conferiti dalle nuove norme, che possono farsi valere soltanto dopo il 20 settembre 1975. Infatti l'art. 230, comma terzo, legge 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia) riguarda soltanto gli effetti successori del riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975, nelle condizioni previste dal secondo comma dello stesso articolo, ma non si applica ne' alle ipotesi del primo comma, ne' a quelle dell'art. 232 della stessa legge, Cassazione, sentenza 26 giugno 1984, n. 3709, in Foro italiano, 1984, I, c. 2160, nonché in Giustizia civile, 1984, I, p. 2055.

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