Civile

Mediazione, tutela piena per il consumatore se l'azienda non si presenta

Il Tribunale di Torino (n. 31491/2019) ha considerato l'impresa assente per un difetto della delega deducendone prove a sfavore

di Francesco Machina Grifeo

In una controversia civile tra impresa e consumatore, il Tribunale di Torino (n. 31491/2019) adotta una linea intransigente per la mancata comparizione al primo incontro di mediazione. All'assenza tout court viene infatti equiparata la delega non valida, perché avvenuta tramite procura orale, rilasciata dagli avvocati della società convenuta ad altri legali. E dichiaratane l'assenza ingiustificata ne ha dedotto elementi di prova per risolvere il contratto.

L'attrice, infatti, aveva chiesto l'annullamento del contratto stipulato per l'acquisto di un impianto fotovoltaico, a cui era collegato un secondo contratto di finanziamento, affermando di essere stata raggirata dall'agente di vendita.

Il Tribunale per prima cosa afferma che il contratto di fornitura e quello di finanziamento hanno a oggetto il compimento di "un'operazione unitaria", ossia l'acquisto da parte della ricorrente – e quindi la vendita da parte della società – di un impianto fotovoltaico. I due contratti però non si pongono sullo stesso piano: il primo costituisce il contratto principale, mentre il secondo è contratto accessorio, dipendente dal contratto di fornitura.

Disposta la mediazione, le parti convenute, come detto, sono state considerate assenti. Se è vero infatti, spiega il Tribunale, che mancando una previsione espressa la delega può essere effettuata anche a favore del proprio difensore occorre tuttavia che la parte conferisca tale potere mediante una procura avente come specifico oggetto la "partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto". Mentre non integrano tali requisiti né la procura alle liti, ancorché in forma di procura notarile, né la procura autenticata dal difensore, poiché "il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore".

Dunque, nel caso di specie è accaduto che i due avvocati intervenuti all'incontro con il mediatore, in sostituzione degli avvocati di parte convenuta, in forza di delega orale, "non erano muniti di alcuna idonea procura"

Ciò chiarito, il giudice Edoardo Di Capua, ricorda che l'art. 8, comma 4 bis, parte prima, Dlgs n. 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione "il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del Cpp." Dunque, prosegue la decisione, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale. E, come sottolineato in giurisprudenza, "equivarrebbe a tradire l'intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall' ordinamento giuridico".

Così, prosegue la sentenza, dalla mancata partecipazione delle parti convenute all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle domande proposte dalla parte attrice e dell'infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalle parti convenute. Pertanto, il Tribunale ha annullato il contratto "proposta di Adesione per Casa Efficiente", avente ad oggetto l'acquisto di un impianto fotovoltaico W 4, ai sensi dell'articolo 1439 c.c. "per dolo integrato dai raggiri utilizzati dalla parte convenuta al fine di ottenere la sottoscrizione del contratto, che, altrimenti, in assenza della condotta ambigua e ingannevole tenuta dalla società nella persona dell'agente, non avrebbe contrattato". Inoltre, ha annullato anche il contratto di finanziamento ed ha disposto la condanna della convenuta a rimuovere a proprie spese i pannelli fotovoltaici.

Infine, accogliendo l'ulteriore domanda, ha condannato le parti convenute, la società e la banca che ha erogato il finanziamento, al pagamento in favore della attrice della somma complessiva di 15.527,97 euro a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

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