Civile

Nullo il marchio con una denominazione generica di uso comune a meno che abbia acquistato distintività

di Paola Rossi

Il carattere individualizzante può derivare anche da un mirato marketing. Ma rileva solo la percezione del mercato e non l'entità dell'investimento pubblicitario

Barilla vince definitivamente la partita contro la Molisana sulla nullità del marchio "spaghetto quadrato", perché privo di distintività.

Così la Cassazione con la sentenza n. 53/2022 conferma la decisione della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato la nullità del marchio, ma aveva negato la richiesta di risarcimento della Barilla G&R Fratelli Spa.

La Cassazione nel respingere il ricorso della Molisana nega che la denominazione "moderna" del tradizionale spaghetto alla chitarra avesse assunto - anche a seguito del battage pubblicitario posto in atto dalla ricorrente - quel carattere distintivo che giustifica la registrazione del marchio e il diritto di privativa del titolare.

Al contrario, la Cassazione conferma che attualmente si tratta solo di una denominazione generica di prodotto che non dà e non dava diritto alla sua registrazione.
La genericità dell'espressione utilizzata nel marchio ora annullato non era venuta meno neanche al momento della controversia.
Infatti, il marchio è legittimo anche se il segno utilizzato - inizialmente generico - ha acquisito distintività al momento della domanda di registrazione o dell'eccezione di nullità. E quando tale distintività viene meno il marchio al contrario decade.

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