Civile

Nullo il marchio con una denominazione generica di uso comune a meno che abbia acquistato distintività

Il carattere individualizzante può derivare anche da un mirato marketing. Ma rileva solo la percezione del mercato e non l'entità dell'investimento pubblicitario

immagine non disponibile

di Paola Rossi

Barilla vince definitivamente la partita contro la Molisana sulla nullità del marchio "spaghetto quadrato", perché privo di distintività.

Così la Cassazione con la sentenza n. 53/2022 conferma la decisione della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato la nullità del marchio, ma aveva negato la richiesta di risarcimento della Barilla G&R Fratelli Spa.

La Cassazione nel respingere il ricorso della Molisana nega che la denominazione "moderna" del tradizionale spaghetto alla chitarra avesse assunto - anche a seguito del battage pubblicitario posto in atto dalla ricorrente - quel carattere distintivo che giustifica la registrazione del marchio e il diritto di privativa del titolare.

Al contrario, la Cassazione conferma che attualmente si tratta solo di una denominazione generica di prodotto che non dà e non dava diritto alla sua registrazione.
La genericità dell'espressione utilizzata nel marchio ora annullato non era venuta meno neanche al momento della controversia.
Infatti, il marchio è legittimo anche se il segno utilizzato - inizialmente generico - ha acquisito distintività al momento della domanda di registrazione o dell'eccezione di nullità. E quando tale distintività viene meno il marchio al contrario decade.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©