Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 4 e l'8 luglio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) prova civile, perizia giurata ed efficacia probatoria; (ii) spese processuali ed onere di rimborso verso il terzo chiamato; (iii) notifica decreto ingiuntivo a soggetto diverso dal debitore ed ambiguità delle indicazioni contenute nel ricorso; (iv) patrocinio a spese dello Stato, spese processuali del giudizio di opposizione e mancata costituzione del Ministero; (v) notificazioni e ricorso alle formalità per le persone irreperibili; (vi) onorari, lesione quota di legittima e determinazione valore; (vii) lodo arbitrale, decreto di esecutorietà, rigetto del reclamo e ricorso per cassazione; (viii) diritti di obbligazione, incompetenza per territorio ed oneri di contestazione del convenuto.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROVA CIVILE – Cassazione n. 21080/2022
L'ordinanza ribadisce che alla parte che ha prodotto la perizia giurata, la quale ha altrimenti un valore puramente indiziario, è comunque riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 21084/2022
La pronuncia riafferma che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

PROCEDIMENTO MONITORIO – Cassazione n. 21213/2022
Cassando con rinvio la decisione impugnata ed enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma che allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore dell'opposto a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, qualora sia riscontrata l'effettiva ambiguità di tali indicazioni, va dichiarato il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, traendone le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – Cassazione n. 21277/2022
L'ordinanza riafferma che nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato.

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 21300/2022
L'ordinanza ribadisce che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.

DIFENSORI – Cassazione n. 21435/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza ribadisce che, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione.

ARBITRATO – Cassazione n. 21583/2022
La pronuncia, resa in tema di arbitrato, riafferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo.

COMPETENZA – Cassazione n. 21754/2022
La decisione ribadisce che il convenuto il quale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare tempestivamente, con il primo atto difensivo la competenza del giudice adito, con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in difetto di tale specifica e tempestiva contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, in forza del criterio di competenza non contestato.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Prova civile – Consulenza tecnica – Di parte – Perizia giurata – Valore di indizio – Obbligo di esame del giudice di merito – Esclusione – Valore di prova – Condizioni – Conseguenze. (Cpc, articolo 201)
La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità risarcitoria promosso dal committente per inadempimento nell'esecuzione di un contratto di appalto di lavori di ristrutturazione immobiliare, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto infondato anche il motivo con cui il ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata con riferimento all'accertamento dello stato dei luoghi ed alla sussistenza dei danni: nella fattispecie, infatti, la corte del merito aveva correttamente applicato l'enunciato in principio avendo chiarito le ragioni per le quali le risultanze della perizia di parte avessero trovato riscontro in una deposizione testimoniale che aveva puntualmente confermato sia i dati contenuti nella perizia, sia lo stato dei luoghi, come risultanti dalle fotografie allegate alla predetta perizia, mai disconosciute dalle parti convenute in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 maggio 1997, n. 4437).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 4 luglio 2022 n. 21080 – Presidente Di Virgilio; Relatore Massafra

Procedimento civile – Spese processuali – Terzo chiamato in causa dal convenuto – Onere di rimborso posto a carico dell'attore – Configurabilità – Condizioni – Valutazione della palese infondatezza o arbitrarietà nella chiamata in causa – Necessità – Principio espresso in controversia relativa a compravendita di autovettura usata. (Cc, articoli 1490 e 1492; Cpc, articoli 91, 106 e 269)
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto, nei confronti del terzo, alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui, in sede di gravame, era stato confermato il rigetto della domanda proposta in prime cure di risoluzione di un contratto di compravendita per asseriti vizi relativi ad una autovettura usata acquistata presso una concessionaria, la Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha ritenuto infondato anche il motivo con cui il ricorrente acquirente aveva lamentato l'indebita disposizione di condanna alle spese anche nei confronti del terzo chiamato contenuta nella sentenza impugnata: in quest'ultima, infatti, la corte del merito aveva correttamente argomentato le ragioni per le quali anche tali spese legali dovessero essere poste a carico del ricorrente, evidenziando come la chiamata in garanzia operata dalla concessionaria non fosse affatto "pretestuosa", cosicché, nel caso in cui la domanda principale fosse stata ritenuta fondata, sarebbe stata di conseguenza accolta anche la domanda di manleva proposta da quest'ultima verso la società terza chiamata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° luglio 2021, n. 18710; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 settembre 2019, n. 23948; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 17 settembre 2019, 23123).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 4 luglio 2022 n. 21084 – Presidente Bellini; Relatore Trapuzzano

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione – Notifica del decreto ingiuntivo – Soggetto diverso dal debitore effettivo – Riscontro ambiguità indicazioni contenute nel ricorso – Conseguenze – Difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente – Incidenza sul regime delle spese di lite. (Cpc, articoli 81, 91, 633, 645 e 650)
Allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore dell'opposto a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, qualora sia riscontrata l'effettiva ambiguità di tali indicazioni, va dichiarato il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, traendone le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, accogliendo il gravame esperito dalla controricorrente avverso la sentenza del resa dal tribunale di Milano, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ., proposta dalla ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale del medesimo foro, ponendo a carico della stessa le spese di entrambi i gradi di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951; Cassazione, sezione civile II, sentenza 7 giugno 2013, n. 14444; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 agosto 2011, n. 17802; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 maggio 2011, n. 9911).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 luglio 2022 n. 21213 – Presidente Graziosi; Relatore Guizzi

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Spese processuali – Liquidazione spettanze all'avvocato della parte ammessa – Opposizione – Accoglimento – Mancato svolgimento di attività difensiva dell'intimato Ministero della Giustizia – Giusto motivo per la compensazione delle spese – Esclusione – Principio di soccombenza – Applicazione. (Dpr 115/2002, articoli 84 e 170; Cpc, articoli 91 e 92)
Nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato. Infatti, fermo che, in tale ipotesi, il difensore agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, sicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ. relative alla responsabilità delle parti per le spese, anche in tale materia vale il principio di portata generale a mente del quale, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio: la soccombenza, pertanto, non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto il tribunale adito, pur accogliendo l'opposizione proposta dal difensore medesimo in un giudizio di separazione personale, aumentando l'importo dei compensi liquidati dal giudice del procedimento, aveva riconosciuto che il Ministero della Giustizia non andava "…assoggettato alle spese di lite, considerata la posizione processuale non oppositiva, in quanto mai si è costituito in giudizio..."). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5255; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2018, n. 13498; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 marzo 2018, n. 7072; Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 febbraio 1988, n. 6722).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 luglio 2022 n. 21277 – Presidente Lombardo; Relatore Tedesco

Procedimento civile – Notificazioni – Persone irreperibili – Art. 143 c.p.c. – Applicabilità – Presupposti – Indagini – Necessità. (Cpc, articolo 143)
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenuta viziata dal ricorrente per nullità della notificazione del ricorso in riassunzione e per l'omesso rilievo della stessa da parte del giudice d'appello: nella circostanza, infatti, la notificazione era stata eseguita presso la casa comunale, ex art. 143 cod. proc. civ., vista l'irreperibilità del destinatario presso l'ultima residenza conosciuta, senza tuttavia che fossero state indicate nella relata di notifica le ulteriori indagini eseguite dall'Ufficiale Giudiziario per accertare la residenza del ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40467).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 luglio 2022 n. 21300 – Presidente Scoditti; Relatore Pellecchia

Procedimento civile – Difensori – Onorari – Causa di lesione della quota di legittima – Determinazione del valore – Criterio della quota contestata – Fondamento. (Dm 127/2004, articolo 6; Cc, articolo 553; Cpc, articolo 12)
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 cod. proc. civ., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del D.M. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice d'appello disposto la liquidazione dei compensi professionali in base al valore della causa e non già al valore della quota spettante a ciascun erede). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 9 gennaio 2020, n. 195; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 maggio 2012, n. 6765).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 6 luglio 2022, n. 21435 – Presidente Di Virgilio; Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Arbitrato – Lodo – Decreto di esecutorietà – Provvedimento di rigetto del reclamo – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Fondamento. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articoli 824 e 825)
In tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo; difatti, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo stesso (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il decreto col quale la corte d'appello ne aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di esecutorietà di un lodo arbitrale reso a definizione di una controversia insorta con la società controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11803; Cassazione, sezione civile I, sentenza 14 maggio 2014, n. 10450; Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 ottobre 2011, n. 21894).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 luglio 2022 n. 21583 – Presidente Bisogni; Relatore Terrusi

Procedimento civile – Competenza – Diritti di obbligazione – Specificazione del foro concorrente – Da parte dell'attore – Esclusione – Eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dal convenuto – Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti – Necessità – Violazione – Conseguenze. (Cpc, articoli 18, 19, 20 e 38)
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta per il mancato pagamento di somme dovute in forza di un contratto di agenzia, la Suprema Corte, rigettando il ricorso per regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del tribunale adito che, al termine della prima udienza di trattazione, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza essendosi la società ricorrente limitata a contestare l'operatività del criterio del "forum destinatae solutionis" senza nulla dedurre relativamente al "forum contractus", alternativamente previsto dallo stesso art. 20 cod. proc. civ. per le obbligazioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 25 novembre 2005, n. 24903; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 aprile 1995, n. 4499; Cassazione, sezione civile II, sentenza 24 dicembre 1994, n. 11152).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 luglio 2022 n. 21754 – Presidente Orilia; Relatore Giannaccari

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