Civile

Corsie preferenziali aperte ai motorini: non intralciano i mezzi pubblici

L'innovativa lettura del Cds è stata data dal Tribunale di Bologna con un ragionamento innovativo che ha portato al Cassazione, sentenza n. 16801/2022, a confermare la compensazione delle spese col comune

di Francesco Machina Grifeo

I ciclomotori sono liberi di circolare nelle corsie preferenziali: per le ridotte dimensioni, infatti, i veicoli a due ruote sono incapaci di intralciare il traffico dei mezzi pubblici. Il divieto di circolazione posto dall'articolo 7, comma 4, del codice della strada, dunque, non si applica a chi li conduce. L'innovativa interpretazione è stata data prima dal Giudice di pace di Bologna (sentenza n. 2964/2019) e poi, a seguito del ricorso dell'amministrazione confermata in Appello dal locale Tribunale (sentenza n. 257/2021 del, depositata il 02/02/2021).

La Cassazione, sentenza n. 16801/2022, investita della solo questione relativa alla ripartizione delle spese del giudizio, dunque non affrontando direttamente il tema, ha riconosciuto però la correttezza della scelta di compensarle considerata l'assoluta novità della soluzione giuridica adottata. Nessuna censura, dunque, da parte della Suprema corte rispetto al ragionamento fatto dai giudici di merito che ora trova una sua conferma in sede di legittimità.

In primo grado il Gdp accolse l'opposizione ed annullò i 12 verbali contestati affermando appunto che "del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, posto dalla norma di cui all'articolo 7 del Codice della Strada, non dovessero ritenersi destinatari i conducenti di ciclomotore, in ragione delle ridotte dimensioni del mezzo, inidonee a costituire intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici". Il Giudice di pace ritenne, così, sussistenti "giusti motivi" per compensare le spese di lite.

Non soddisfatta della pur eclatante vittoria nel merito, la parte proposte ricorso davanti al Tribunale di Bologna che - integrando la motivazione del primo giudice - confermò la decisione di primo grado. Secondo il Tribunale: "[l]a motivazione [della sentenza di primo grado] si fonda su un'interpretazione dell'art.7 CdS del tutto innovativa, individuandone la ratio nella volontà del legislatore di garantire che i mezzi pubblici possano circolare in maniera spedita senza intralci, intralci che il Giudice di Pace ravvisa soltanto nei veicoli privati a quattro ruote, escludendo quelli a due ruote, in tal modo giungendo ad affermare che sarebbe carente di offensività in generale la circolazione di questi ultimi in tali aree". E quindi concluse (affermando di aver trovato un unico precedente in tal senso, emesso dal medesimo ufficio del Giudice di Pace di Bologna n. 5165/2018) che il "profilo relativo alla possibilità di circolazione da parte dei ciclomotori/motocicli nelle corsie preferenziali costituisse questione del tutto nuova, tale da giustificare la compensazione stessa".

Proposto ricorso in Cassazione, sempre sulla questione delle spese, la VI Sezione civile ha riaffermato il principio per il quale l'articolo 92, comma 2, c.p.c., là dove, permette la compensazione delle spese di lite "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza", oppure allorché concorrano altre analoghe "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica … da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche".

In particolare, prosegue la decisione, integrano le suddette nozioni anche la carenza di un uniforme orientamento interpretativo, l'opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate "come nella specie ritenuto dal Tribunale di Bologna quanto alla violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, ex art. 7, comma 4, Cod. Strada, da parte dei conducenti di ciclomotore, questione che lo stesso ricorrente riferisce affrontata in sede di legittimità soltanto dalla sparuta sentenza n. 26311 del 2006, peraltro in motivazione e senza enunciare un principio di diritto al riguardo".

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