Società

Difesa all'Avvocatura dello Stato per l'azione di responsabilità sociale proposta dal socio pubblico

La precisa, enunciando un principio di diritto,la Cassazione con la sentenza 191/2022

di Mario Finocchiaro

In caso di azione sociale di responsabilità proposta, ai sensi degli articolo 2476 e 2407, cui rinvia l'articolo 2477, comma 4, Cc, dal socio pubblico, a seguito della confisca in sede penale delle partecipazioni in una società a responsabilità limitata per reati di criminalità organizzata, la chiamata in giudizio della stessa parte attrice, operata dagli esponenti aziendali convenuti in giudizio, che ne alleghino la corresponsabilità per i danni cagionati alla società, non rientra nella fattispecie dell'articolo 106 Cpc, ma costituisce una domanda riconvenzionale, ai sensi dell'articolo 167, comma 2, Cpc, da proporre, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta; di conseguenza, ove sia stata impropriamente autorizzata, o spontaneamente operata, una simile chiamata in causa della stessa parte attrice, la difesa in giudizio è pianamente espletata a mezzo della costituita Avvocatura dello Stato, sia a sostegno dell'azione di responsabilità sociale proposta dal socio pubblico, sia quale difesa contro l'avversa domanda riconvenzionale, non assumendo nessun rilievo l'assunta dichiarazione di contumacia della parte attrice, presente nel processo sin dal suo inizio.Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione I della Cassazione con la sentenza 5 gennaio 2022 n. 191 .

Principio innovativo
Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.
Richiamate in motivazione, nella pronunzia in rassegna, cfr.:
- per il rilievo che la legislazione antimafia ha predisposto un coacervo di misure, di natura penale e amministrativa, di contrasto al crimine organizzato a tutela dell'ordine pubblico economico e della libera concorrenza tra le imprese, ai sensi dell'articolo 41 Cost., Cassazione, ordinanza 4 marzo 2021, n. 6068, in motivazione (ove la precisazione, altresì, che il complesso delle norme antimafia «mira ad isolare le imprese vicine agli ambienti della criminalità organizzata, togliendo loro la linfa data dai guadagni, con l'esclusione dal settore economico pubblico, in particolare nella contrattualistica, e dai finanziamenti pubblici», mediante la «sottrazione del bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo);
- per la precisazione che l'ordinamento positivo distingue tra la confisca quale misura di sicurezza reale e la confisca quale misura di prevenzione patrimoniale. Secondo la ricostruzione dell'istituto, si tratta di un provvedimento ablativo dei diritti del condannato e di tutti i diritti gravanti sul bene confiscato, Cassazione, sentenza 30 novembre 2018, n. 30990, in motivazione;
- per l'affermazione che l'acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca, ex legge n. 575 del 1975, dopo l'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, ha natura originaria e non derivativa, Cassazione, ordinanza 18 maggio 2017, n. 12586;
- nel senso che la erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5048, che ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza in quanto la parte erroneamente dichiarata contumace si era limitata a dedurre l'omesso esame delle difese e dei documenti prodotti, ma non di specifiche allegazioni o di specifici documenti di rilevanza decisiva; sentenza 27 aprile 2006, n. 9649, secondo cui sussiste un pregiudizio, nel caso in cui ad essa, pur vittoriosa, non siano state liquidate le spese di giudizio. (Nello stesso senso, altresì, Cassazione, sentenza 9 marzo 2012, n. 3704, che ha ritenuto pregiudicato il diritto di difesa nel caso in cui la parte erroneamente dichiarata contumace abbia sollevato delle eccezioni comuni a quelle degli altri convenuti, le quali siano state prese in esame e disattese dal giudice).

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