Civile

Imballaggi secondari: non assimilabili agli urbani in caso di mancata attivazione della raccolta differenziata. L'onere della prova spetta al Comune

Nell'occasione, gli Ermellini hanno confermato, ove ce ne fosse bisogno, la non assimilabilità dei rifiuti degli imballaggi terziari a quelli urbani, escludendo altresì l'assimilazione agli urbani anche dei rifiuti degli imballaggi secondari, prescindendo dalle possibili previsioni regolamentari del Comune se manca il servizio di raccolta da parte del Comune stesso

di Giuseppe Durante*

I rifiuti degli imballaggi terziari nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia stata attivata la raccolta differenziata da parte del Comune, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, previo espletamento dell'esercizio del potere attribuito all'ente locale dall 'art.21 del D.L. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) e dalla successiva abrogazione della L. n. 146/1994, art.39.

Con specifico riferimento agli imballaggi secondari l'art.21, comma 7 del Decreto Ronchi dispone l'esonero di tale tipologia di rifiuti, non solo in caso di assenza di raccolta differenziata da parte del Comune, ma, a condizione che venga provato, da parte dell'operatore economico, l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida e comprovante documentazione.

E' quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5578 del 23 febbraio 2023 . Si tratta di una pronuncia con la quale i giudici affrontano, ancora una volta, l'annosa questione relativa alla assimilabilità o meno dei rifiuti degli imballaggi terziari e/o secondari a quelli urbani, legittimata da una espressa previsione regolamentare del Comune.

Nell'occasione, gli Ermellini hanno confermato, ove ce ne fosse bisogno, la non assimilabilità dei rifiuti degli imballaggi terziari a quelli urbani, escludendo altresì l'assimilazione agli urbani anche dei rifiuti degli imballaggi secondari, prescindendo dalle possibili previsioni regolamentari del Comune se manca il servizio di raccolta da parte del Comune stesso.

Tuttavia, alla prima condizione deve aggiungersi necessariamente, la prova tangibile che spetta all'occupante (produttore o utilizzatore) sul fatto che tali rifiuti speciali non pericolosi vengono effettivamente avviati al recupero e al successivo riciclo.

Il fatto

La questioni impositiva posta al vaglio degli Ermellini è riconducibile alla impugnazione di due avvisi di accertamento TARI riferiti ai periodi d'imposta 2014 e 2015 ad opera di un opificio industriale di imbottigliamento di acqua minerale. Al rigetto del ricorso introduttivo faceva seguito l'accoglimento dell'appello da parte del giudice del gravame, avendo, nel caso di specie, l'appellante provato sub judice l'avvio dei rifiuti degli imballaggi secondari e terziari tramite una società specializzata, e non avendo il Comune resistente offerto alcuna prova che attestasse l'avvio della raccolta differenziata.

La coesistenza delle due circostanze, emerse in sede giudiziale, facevano propendere per l'accoglimento delle ragioni mosse dall'appellante. Il Comune, tuttavia, ricorreva in sede di legittimità ritenendo legittimi entrambi gli avvisi di accertamento TARI emessi e notificati. In particolare, il Comune ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 360 c.p.c. comma1 n. 3) in relazione all'art.1, comma 649 della L. n. 147/2013 ritenendo, il collegio tributario di appello, non conferibili i rifiuti da imballaggio nonostante la previsione regolamentare di assimilazione degli stessi da parte del Comune.

Si costituiva in qualità di ricorrente parte convenuta, ribadendo in sede di legittimità la fondatezza del giudicato di seconde cure.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 5578 del 23 febbraio 2023

La questione impositiva posta al vaglio dei giudici di Legittimità affronta, nel caso di specie, l'annosa questione riconducibile alla possibilità o meno, da parte del Comune impositore, di stabilire l'assimilazione agli urbani dei rifiuti degli imballaggi non solo terziari ma, anche secondari, in osservanza alla disposizione normativa di cui all'art. 21 del Decreto Ronchi (D.L. n. 22/1997), allorquando l'ente locale lo stabilisce espressamente e discrezionalmente nel proprio regolamento Tari.

La pronuncia è sicuramente interessante poiché in essa i giudici focalizzano alcuni principi generali sulla tematica, sgombrando dubbi e perplessità sul modus operandi che legittima il Comune a regolamentare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani.

In particolare, gli Ermellini hanno condiviso, nel caso di specie, l'orientamento di legittimità prevalente riconducibile alle disposizioni normative contenute nel Titolo II del D.L. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) secondo cui i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello previsto per i rifiuti in genere, caratterizzato dall'attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione, precludendo ciò qualsiasi forma di assimilazione ai rifiuti urbani.

Pertanto, grava sugli stessi produttori e/o utilizzatori l'obbligo di provvedere direttamente allo smaltimento, non solo dei rifiuti da imballaggio terziario, ma anche di quelli da imballaggio secondario ex art. 21, comma 7 del D.L.n. 22/1997. In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, qualora non risulti attivata la raccolta differenziata da parte del Comune, ciò preclude qualsiasi forma di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, prescindendosi da qualsiasi espressa previsione regolamentare del Comune che abbia invece disposto l'assimilazione tra le due tipologie di rifiuti.

Tuttavia, la mancata assimilazione non equivale ad una totale esenzione, poiché alla categoria dei rifiuti degli imballaggi secondari e terziari si applicano le disposizioni normative di cui al previgente art. 62, comma 3 del vecchio D.lgs.n. 507/1993 istitutivo della previgente TARSU. Per cui, potranno essere esonerate dalla superficie tassabile quelle parti interessate esclusivamente dalla produzione di rifiuti dai imballaggi secondari e terziari.

Con specifico riferimento agli imballaggi secondari, l'art.21, comma 7 del richiamato D.L.n. 22/1997 prevede l'esonero dalla privativa comunale solo nel caso in cui l'ente locale non abbia attivato il servizio di raccolta differenziata. A tale prima condizione deve aggiungersi altresì la prova, offerta dal soggetto che occupa la superficie, che attesti l'effettivo e corretto avviamento al recupero degli imballaggi secondari.

Per cui, la possibilità di esenzione riferita agli imballaggi secondari è strettamente subordinata alla coesistenza di due condizioni imprescindibili:

a) la mancanza del servizio di raccolta differenziata non attivata dal comune;

b) la prova dell'effettivo e corretto avviamento dei rifiuti speciali da imballaggio terziario e secondario da parte del produttore e/o utilizzatore degli stessi.

Per cui, l'attivazione del servizio di raccolta differenziata da parte del comune preclude inevitabilmente la possibilità di esenzione della superficie dal tributo anche nel caso in cui il produttore e/o utilizzatore dei rifiuti degli imballaggi secondari dimostra, anche con documentazione idonea, l'effettivo e corretto recupero degli stessi rifiuti speciali (non pericolosi) realizzato a proprie spese previa convenzione con una società specializzata.

Con riferimento al caso di specie, i giudici di legittimità con espresso riferimento ai rifiuti degli imballaggi secondari hanno confermato il giudicato di seconde cure che aveva concesso alla società il beneficio dell'esenzione TARI alla superficie interessata poiché, il comune impositore, non aveva dato prova sub judice di avere attivato effettivamente servizio di raccolta differenziata; a tale circostanza, si è aggiunta la dimostrazione sempre in sede giudiziale, da parte della società richiedente, di avere effettivamente provveduto alla raccolta e al recupero dei rifiuti speciali, a proprie spese e tramite una società specializzata.

La sussistenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) come sopra richiamate ha legittimato l'applicazione della previsione normativa di cui al già richiamato art. 62, comma 3 del D.lgs.n. 507/1993 istitutivo della vecchia TARSU, esonerando, dal pagamento della tassa, quella parte di superficie interessata dalla produzione di rifiuti speciali degli imballaggi sia terziari, ma, anche secondari; ciò, nonostante la previsione regolamentare di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani disposta dal comune impositore, ma, disapplicata dai giudici tributari, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.n. 546/1992.

*a cura del Prof. Avv. Durante Giuseppe, Docente a contratto in diritto Tributario presso la Facoltà di Economia dell'Università LUM "G. De Gennaro" – Tributarista

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