Penale

Estinzione delle pene minori, il termine decorre dalla irrevocabilità della sentenza

Lo hanno deciso le Sezioni unite penali, sentenza 46387 depositata oggi, affermando un principio di diritto

di Francesco Machina Grifeo

"Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'articolo 656 co. 5 c.p.p., non rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 172 co. quinto del codice penale". (Secondo il quale: "Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata"). Ragion per cui i tempi per la notifica nei confronti del condannato ad una pena breve, dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione e la mancata formulazione di istanza di misura alternativa alla detenzione nel termine previsto dalla norma, non incidono sul decorso del termine stabilito dall'articolo 172, primo comma, cod. pen. ("La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni."). Piuttosto bisogna guardare al momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Lo hanno deciso le Sezioni unite penali della Cassazione, sentenza 46387 depositata oggi, affermando un principio di diritto e respingendo il ricorso del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della decisione del Gip che aveva dichiarato l'estinzione della pena (a due anni di reclusione e 3.000 euro di multa) per decorso del tempo, inflitta ad un extracomunitario con sentenza divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2007. La notifica nei confronti del condannato era intervenuta solo il 6 marzo 2017, quando era rientrato in Italia, da cui era stato espulso fin dal 2006. Da quel momento egli aveva trenta giorni per presentare istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, cosa che però non aveva fatto. Il Pm allora, il 9 maggio 2017, aveva revocato il decreto di sospensione dell'esecuzione (peraltro, le ricerche del condannato avevano avuto esito negativo per sua irreperibilità fino al suo rintraccio, avvenuto il 12 febbraio 2020, quando Io stesso era stato tradotto in carcere). Secondo il Giudice per le indagini preliminari, però la pena inflitta si era estinta il 21 dicembre 2017 in applicazione dell'art. 172, 1° comma.

Per le S.U. dunque correttamente il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta la pena per il decorso del termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna. In effetti, il condannato, nei dieci anni successivi, non era mai stato tradotto in carcere in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna.

L'orientamento contrario, argomenta la decisione (quello cioè che sostiene l'applicabilità dell'articolo 172, quinto comma, cod. pen, nel caso di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ai sensi dell'articolo 656, comma 5, cod. proc. pen.) "fa dipendere l'esecuzione della sentenza di condanna dal tempo necessario per ivari adempimenti previsti, facendo subire al condannato gli effetti di ritardi e inefficienze, per di più attribuibili a diversi organi e non solo all'autorità giudiziaria". Sostituendo un termine di decorrenza fisso e certo - la data di irrevocabilità della sentenza di condanna – "con uno mobile e del tutto incerto, senza alcuna responsabilità del condannato".

E generando un effetto che contrasta con i principi di ragionevole durata del processo, applicabile anche alla fase esecutiva (articolo III, secondo comma, Cost.; articolo 6, primo comma, CEDU), e della finalità rieducativa della pena (articolo 27, terzo comma, Cost.). "In quanto l'effetto del trattamento penitenziario è possibile se l'esecuzione della stessa è temporalmente vicina alla commissione del reato e alla irrevocabilità della sentenza di condanna". Ciò riguarda anche l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, "la cui efficacia rieducativa è senza dubbio differente se le stesse vengono eseguite a grande distanza di tempo dalla data del reato".

In definitiva il condannato rischierebbe di restare sottoposto alla minaccia dell'esecuzione della pena detentiva per un periodo indeterminato, infatti: "sono incerti i tempi di notificazione al condannato dei provvedimenti del pubblico ministero (nel caso di specie, la notificazione era stata effettuata solo quando Io straniero era tornato in Italia alcuni anni dopo la sua espulsione, venendo identificato), così come quelli del suo rintraccio in caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione delle misure alternative nel termine previsto ovvero della decisione del tribunale di sorveglianza nel caso che l'istanza sia stata presentata".

Dunque: "Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato". Ma aggiungono le S.U.: "Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione".

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