Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 15 ed il 19 maggio 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del giudice di pace; (ii) pignoramento mobiliare, tutela del terzo proprietario dei beni pignorati e rimedi esperibili; (iii) giudizio di appello e proposizione in via autonoma di querela di falso; (iv) notificazione della sentenza e decorso del termine breve d'impugnazione; (v) atto di citazione e notifica a persona giuridica estinta; (vi) principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato e vizio di omessa pronuncia; (vii) procedura espropriativa immobiliare, beni trasferiti ed estensione degli effetti del pignoramento; (viii) udienza "cartolare" a trattazione scritta e regime applicabile ai provvedimenti ivi pronunciati; (ix) opposizione a precetto, credito non quantificabile in base al titolo esecutivo e regime dell'onere probatorio.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROCEDIMENTO MONITORIO Cassazione n. 13267/2023
La decisione riafferma che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere il regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 13362/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che, in tema di pignoramento mobiliare, il terzo che assuma di essere proprietario dei beni pignorati può proporre – prima che venga disposta la vendita o assegnazione – l'opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c., allo scopo di paralizzare l'azione esecutiva, nonché, dopo la vendita, l'opposizione tardiva, ex articolo 620 c.p.c., finalizzata alla ripetizione della somma ricavata. Nel caso in cui sia stata però disposta l'assegnazione in favore del creditore, occorre distinguere se questi abbia acquisito il possesso dei beni in buona o in mala fede; nel primo caso, ai sensi dell'articolo 2926, comma 1, c.c., il terzo può solo agire per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza; nel secondo caso, il terzo può proporre un'azione petitoria senza limitazioni temporali (salva l'eventuale prescrizione acquisitiva in favore dell'assegnatario), in forza del combinato disposto degli articoli 2925 e 2920 c.c.

IMPUGNAZIONICassazione n. 13376/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che la proposizione in via autonoma d'una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest'ultimo, la quale è accordata dall'articolo 355 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 13426/2023
La pronuncia consolida il principio secondo cui la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli articoli 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 13535/2023
La decisione riafferma che l'atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto processuale; in tal caso, si verifica nullità della citazione e, diversamente dalla ipotesi in cui la nullità investa la notificazione e non la sostanza dell'atto introduttivo del giudizio, non è consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex articolo 354 c.p.c. al giudice di primo grado.

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 13566/2023
Cassando la decisione gravata, l'ordinanza consolida il principio secondo cui ricorre il vizio di omessa pronuncia ove si riscontri l'assenza di qualsiasi decisione su un capo di domanda, anche parziale, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, la quale non sia resa neppure sotto il profilo di un'implicita statuizione di rigetto.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 13701/2023
La decisione riafferma che i beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex articolo 586 cod. proc. civ.., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex articolo 2912 cod. civ., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente.

ATTI PROCESSUALI Cassazione n. 13735/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che nella sede dell'udienza "cartolare", a trattazione scritta, prevista dall'articolo 83, commi 6 e 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 – oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l'introduzione dell'articolo 127-ter c.p.c. – i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi "fuori udienza", con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato articolo 176, comma 2, c.p.c. non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 13848/2023
La pronuncia ribadisce che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex articolo 615, primo comma, c.p.c. qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace – Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito – Conseguenze – Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale – Necessità – Rimessione al giudice superiore dell'intera causa – Regolamento di competenza d'ufficio – Ammissibilità. (Cpc, articoli 7, 38, 40, 45 e 645)
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'articolo 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'articolo 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex articolo 45 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo la richiesta di regolamento di competenza sollevata d'ufficio dal tribunale capitolino, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha dichiarato la competenza del giudice di pace sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fissando il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza per la riassunzione del giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2237; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 luglio 2017, n. 18863; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 gennaio 2015, n. 272).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 15 maggio 2023, n. 13267 – Presidente Frasca – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Pignoramento mobiliare – Terzo proprietario dei beni pignorati – Rimedi processuali – Opposizione di terzo ed opposizione tardiva – Presupposti rispettivi – Ipotesi di assegnazione al creditore dei beni mobili pignorati – Tutela del terzo proprietario non avente in precedenza agito tempestivamente ex art. 619 c.p.c. – Possesso di beni in buona o in mala fede – Rilevanza – Azioni esperibili – Individuazione. (Cc, articoli 2920, 2925 e 2926; Cpc, articoli 619 e 620)
In tema di pignoramento mobiliare, il terzo che assuma di essere proprietario dei beni pignorati può proporre – prima che venga disposta la vendita o assegnazione – l'opposizione di terzo ex articolo 619 cod. proc. civ., allo scopo di paralizzare l'azione esecutiva, nonché, dopo la vendita, l'opposizione tardiva, ex articolo 620 cod. proc. civ., finalizzata alla ripetizione della somma ricavata. Nel caso in cui sia stata però disposta l'assegnazione in favore del creditore, occorre distinguere se questi abbia acquisito il possesso dei beni in buona o in mala fede; nel primo caso, ai sensi dell'articolo 2926, comma 1, cod. civ., il terzo può solo agire per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza; nel secondo caso, il terzo può proporre un'azione petitoria senza limitazioni temporali (salva l'eventuale prescrizione acquisitiva in favore dell'assegnatario), in forza del combinato disposto degli articoli 2925 e 2920 cod. civ. Infine, a prescindere dalla condizione soggettiva di buona o mala fede dell'assegnatario, il terzo può anche proporre l'opposizione tardiva ex articolo 620 cod. proc. civ. dinanzi al giudice dell'esecuzione, allo scopo di far valere i propri diritti sulla somma ricavata, nella sola ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare – dopo l'assegnazione stessa – sia ancora pendente, occorrendo procedersi alla distribuzione tra i creditori concorrenti. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo proprietario e per le spese che questi ha dovuto affrontare, a causa dell'esecuzione (Nel caso di specie, pur rigettando il ricorso, la Suprema Corte, disponendo la correzione ex articolo 384, ultimo comma, cod. proc. civ. della motivazione della sentenza impugnata, ha enunciato il suddetto principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 novembre 2012, n. 19761; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 aprile 1955, n. 1031).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 maggio 2023, n. 13362 – Presidente Frasca – Relatore Saija

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Proposizione in via autonoma di querela di falso – Sospensione del gravame – Configurabilità – Esclusione – Ragioni. (Cpc, articoli 295 e 355)
La proposizione in via autonoma d'una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest'ultimo, la quale è accordata dall'articolo 355 cod. proc. civ. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello (Nel caso di specie, in cui la corte territoriale, rilevata la pendenza del giudizio autonomo di falso, aveva disposto con ordinanza la sospensione del giudizio d'appello ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. ritenendo necessario attendere l'esito del predetto giudizio prima di definire il gravame, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha accolto il ricorso per regolamento di competenza ed ordinato la prosecuzione del processo, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione dello stesso).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 maggio 2023, n. 13376 – Presidente Frasca – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Impugnazioni – Sentenza impugnata – Notificazione eseguita personalmente alla parte costituita nel giudizio – Effetti – Inidoneità alla decorrenza del termine breve – Sussistenza – Limiti. (Cpc, articoli 170, 285, 325, 326 e 327)
La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli articoli 170, comma 1, e 285, cod. proc. civ., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la corte del merito, nel dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la pronuncia di prime cure, aveva erroneamente ritenuto valida, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, la notificazione di tale pronuncia eseguita dal controricorrente presso la parte personalmente e non già presso il procuratore costituito di quest'ultima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 gennaio 2022, n. 455; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 settembre 2020, n. 20866; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6478; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 febbraio 2017, n. 4374; Cassazione, sezione civile V, sentenza 5 ottobre 2016, n. 19876; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 agosto 2015, n. 16804; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° giugno 2010, n. 13428).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 maggio 2023, n. 13426 – Presidente Cirillo – Relatore Dell'Utri

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta – Mancata instaurazione del contraddittorio – Sussistenza – Nullità della citazione – Rimessione al giudice di primo grado – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione di terzo. (Cpc, articoli 101, 112, 291, 354 e 404)
L'atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto processuale; in tal caso, si verifica la nullità insanabile della citazione (e non la nullità della notificazione della stessa, sanabile mediante il rimedio della rinnovazione ex articolo 291 cod. proc. civ.) e neppure è consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex articolo 354 cod. proc. civ. al giudice di primo grado. Tale nullità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e travolge pure le sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto estintosi prima dell'inizio dello stesso (Nel caso di specie, pronunciandosi sul ricorso, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di primo e di secondo grado e cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 382, comma 3, cod. proc. civ., regolando, secondo soccombenza, a carico della società ricorrente, per avere la stessa dato causa alla predetta nullità, le spese processuali dei gradi di merito, negli importi già liquidati nelle sentenze di primo e di secondo grado, oltre al giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 aprile 2022, n. 11506; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2647; Cassazione, sezione civile II, sentenza 6 giugno 2013, n. 14360; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 marzo 1962, n. 532).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13535 – Presidente Di Virgilio – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato – Vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – Nozione – Principio riaffermato in controversia insorta in materia giuslavoristica. (Cpc, articol0 112)
Ricorre il vizio di omessa pronuncia ove si riscontri l'assenza di qualsiasi decisione su un capo di domanda, anche parziale, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, la quale non sia resa neppure sotto il profilo di un'implicita statuizione di rigetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui il lavoratore aveva agito in via monitoria nei confronti del datore di lavoro, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso con cui quest'ultimo aveva lamentato l'omessa pronuncia di condanna datoriale al pagamento di un ulteriore emolumento rispetto a quelli già accertati e riconosciuti nei gradi di merito, ha cassato la sentenza impugnata e, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto e decidendo nel merito, condannato la società controricorrente al pagamento dell'ulteriore importo reclamato, compensando tra le parti, per il parziale accoglimento della domanda, le spese dell'intero processo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 13 gennaio 2022, n. 933; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 13 agosto 2018, n. 20718; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2018, n. 18797; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29191; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 marzo 2007, n. 5351).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13566 – Presidente Doronzo – Relatore Patti

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Beni trasferiti a conclusione della procedura – Identificazione – Riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento – Necessità – Inclusione dei beni ex art. 2912 c.c. – Sussistenza – Conseguenze. (Cc, articoli 2912; Cpc, articolo 586)
I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex articolo 586 cod. proc. civ.., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex articolo 2912 cod. civ., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata la quale aveva incluso nell'ambito del pignoramento anche i manufatti realizzati in sopraelevazione e la cantina, dei quali, con deduzione nuova, il ricorrente aveva allegato l'autonomia catastale rispetto al terreno acquistato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 giugno 2021, n. 17811; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 28 giugno 2018, n. 17041; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2011, n. 26841).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 18 maggio 2023, n. 13701 – Presidente Di Virgilio – Relatore Picaro

Procedimento civile – Atti processuali – Udienze – Udienza "cartolare" a trattazione scritta – Regime applicabile – Provvedimenti ivi pronunciati – Presunzione legale di conoscenza – Applicabilità – Esclusione. (Dl, n. 18/2020, articolo 83; Cpc, articoli 127-ter e 176)
Nella sede dell'udienza "cartolare", a trattazione scritta, prevista dall'articolo 83, commi 6 e 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 – oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l'introduzione dell'articolo 127-ter cod. proc. civ. – i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi "fuori udienza", con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato articolo 176, comma 2, cod. proc. civ. non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità degli amministratori di una società di capitali, la Suprema Corte, esaminando il profilo pregiudiziale della tempestività del ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza impugnata, ha enunciato il suddetto principio di diritto).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 maggio 2023, n. 13735 – Presidente Acierno – Relatore Amatore

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Opposizione a precetto – Credito non quantificabile in base al titolo esecutivo – Contestazione sull'entità del credito precettato – Onere della prova – Grava sul creditore opposto – Principio riaffermato in controversia insorta in materia previdenziale. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 615)
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex articolo 615, primo comma, cod. proc. civ., qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia previdenziale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto fosse onere dell'INPS, debitore opponente, provare di aver pagato tutto quanto dovuto al creditore opposto, sulla base del titolo giudiziale).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 19 maggio 2023, n. 13848 – Presidente Berrino – Relatore Solaini

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