Civile

Non è consumatore l'avvocato che acquista uno smartphone da utilizzare nella propria attività

La regola non vale se il bene comprato sia funzionale solo in parte all'attività svolta

di Giampaolo Piagnerelli

«Non può essere considerato consumatore chi acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l'uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale». Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 5097/23.

La vicenda all'esame della Suprema corte
Venendo al caso concreto: una Spa ha proposto ricorso di legittimità avverso la sentenza n. 1263/2021 con la quale il Tribunale di Pisa aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'azienda a restituire a un professionista la somma di 829 euro per la sussistenza di vizi della cosa venduta (nel caso specifico si trattava di uno smartphone), nonché 200 euro per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del Cpc.

Il ricorso della società
Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente lamentava «violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 del Dlgs n. 206/2005 e conseguentemente delle ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento agli articoli 129 e 132, per avere il Tribunale di Pisa riconosciuto in capo all'avvocato la qualifica di consumatore nonostante lo stesso avesse confessato nel corso di entrambi i precedenti gradi di giudizio di avere acquistato lo smartphone oggetto della vertenza per scopi professionali, e per avere statuito la sussistenza di una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo con conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica». Secondo i Supremi giudici il Tribunale si è posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ad avviso della Corte di cassazione (in un precedente arresto) non può, infatti, essere considerato consumatore un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della sua attività professionale (si veda la sentenza n. 11933/2006).

La posizione degli Eurogiudici
Secondo la Corte di Giustizia, poi, non può invocare la normativa che ha l'obiettivo di proteggere «la persona che presumibilmente si trova in posizione di debolezza rispetto alla sua controparte» il «soggetto che conclude un contratto per un uso anche solo in parte relativo alla sua attività professionale», a meno che il nesso tra il contratto e l'attività professionale sia «talmente modesto da divenire marginale» (sentenza del 20 gennaio 2005, resa nel procedimento Gruber contro Bay Wa AG, caso n. C-464/01).

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