Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 26 ed il 30 settembre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) interesse ad agire e presupposti di sussistenza in sede di impugnazione; (ii) parte rappresentata da due difensori, elezione di domicilio presso uno di essi e notificazioni di controparte; (iii) giudizio di cassazione, notifica telematica del ricorso ed attestazione di conformità della procura alle liti; (vi) sentenza e motivazione "per relationem"; (v) istanze istruttorie, giudizio di appello e presunzione di rinuncia; (vi) questione di giurisdizione e giudizio di appello; (vii) spese processuali e scostamento dai parametri in sede di liquidazione; (viii) spese processuali, riconoscimento pretesa di controparte e compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

AZIONE Cassazione n. 27991/2022
L'ordinanza ribadisce che l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte sul punto nel precedente giudizio.

NOTIFICAZIONICassazione n. 27995/2022
Nel dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza del ricorrente dal termine breve per impugnare, l'ordinanza, enunciando espressamente il principio di diritto, riafferma che ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 27997/2022
La pronuncia riafferma che in sede di legittimità la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo Pec ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, ma una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante.

SENTENZA Cassazione n. 28141/2022
Cassando con rinvio la decisione gravata, l'ordinanza ribadisce che la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante ed alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 28240/2022
L'ordinanza riafferma che la volontà della parte impugnante di non coltivare, per rinuncia, l'istanza istruttoria disattesa in primo grado non può essere affermata in appello per il solo fatto che la parte non l'abbia riproposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni.

IMPUGNAZIONICassazione n. 28271/2022
La decisione consolida il principio secondo cui la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. in sede di costituzione in appello.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 28325/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la pronuncia riafferma che, in sede di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto solo a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, che diviene invece doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 28460/2022
L'ordinanza rimarca che, in sede di liquidazione delle spese processuali, il riconoscimento, nelle more del giudizio, della pretesa di controparte non può assurgere a condotta tale da integrare quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano il giudice a disporre, ex articolo 92, comma 2, c.p.c., la compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Azione – Interesse ad agire – Impugnazione – Sussistenza – Soccombenza della parte nel giudizio oggetto di impugnazione – Necessità. (Cpc, articoli 100 e 360)
Poiché, ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di impugnazione, per proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse, la sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte sul punto nel precedente giudizio (Nel caso di specie, rilevato che la sentenza impugnata, riformando la decisione di prime cure ed accogliendo l'appello dei ricorrenti, aveva integralmente rigettato la domanda di revindica formulata dagli odierni intimati, la Suprema Corte ha escluso l'interesse ad impugnare in capo ai ricorrenti medesimi dichiarando di conseguenza inammissibili le relative doglianze formulate con il ricorso per cassazione) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 6 marzo 2007, n. 5133).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 26 settembre 2022, n. 27991 – Presidente Orilia – Relatore Massafra

Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione presso il domiciliatario – Carattere alternativo salvi i casi di esclusività previsti dalla legge – Conseguenze – Parte rappresentata da due difensori – Elezione di domicilio presso uno di essi – Facoltà della controparte di effettuare le notificazioni all'altro difensore – Preclusione – Insussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 141, 170 e 325)
Al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domiciliatario (articolo 141 cod. proc. civ.) sia esclusiva, quest'ultima ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione; ne segue che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione generale dell'articolo 170, comma 1, cod. proc. civ. secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo l'eccezione sollevata dalla società controricorrente, avente effetto anche nei confronti dell'altra società controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza di parte ricorrente dal termine breve per impugnare) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 marzo 2004, n. 5759).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 26 settembre 2022, n. 27995 – Presidente Bellini – Relatore Caponi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Notifica telematica del ricorso – Mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti – Inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione – Esclusione – Irregolarità sanabile – Sussistenza – Fondamento. (Legge, n. 53/1994, articoli 3-bis e 11; Dl, n. 179/2012, articolo 16-undecies; Dl, n. 83/2015, articolo 19; Cpc, articolo 369)
Nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo Pec ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la stessa eseguita a mezzo Pec conteneva la procura alle liti priva di attestazione di conformità occorrendo di contro l'asseveramento di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 22 marzo 2022, n. 9262; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29175).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 26 settembre 2022, n. 27997 – Presidente Lombardo – Relatore Grasso

Procedimento civile – Sentenza – Motivazione – "Per relationem" – Legittimità – Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 132 e 360; Disp. att. cpc, articolo 118)
La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante ed alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Nel caso di specie, in cui l'odierno ricorrente si era opposto ad un'ordinanza di ingiunzione con la quale la locale Prefettura lo aveva sanzionato per aver effettuato, in violazione dell'articolo 46 legge n. 298/1974, un trasporto di merci in conto proprio, senza essere in possesso della necessaria licenza, la Suprema Corte, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice del gravame, dopo aver rilevato il difetto di specificità dell'appello, senza tuttavia, dichiararne l'inammissibilità, aveva esaminato le doglianze dell'appellante richiamando "sic e simpliciter" le motivazioni addotte dal primo giudice, senza argomentare in alcun modo sul rigetto degli argomenti proposti da quest'ultimo e, in definitiva, senza far esplicitare una comprensibile "ratio decidendi", risolvendosi, in tal modo, la decisione gravata in una serie di enunciati meramente assertivi tali da non soddisfare il "minimo costituzionale" della motivazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 3 febbraio 2021, n. 2397; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 27 settembre 2022, n. 28141 – Presidente Bertuzzi – Relatore Cosentino

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Istanze istruttorie – Mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni – Presunzione di rinuncia – Operatività – Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 187, 189, 190, 342 e 346)
Affinché un'istanza istruttoria possa presumersi rinunciata non è sufficiente che non sia ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, dovendo il venir meno del relativo interesse desumersi dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di appalto di opere edili, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal committente, soccombente in sede di gravame, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale, nel decidere sull'appello, si era limitata al mero riscontro formale della mancata specifica riproposizione, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, da parte del ricorrente, delle istanze istruttorie precedentemente avanzate nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia accompagnare, al riscontro della presunzione di rinuncia o abbandono dei mezzi istruttori richiesti, la doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale di quest'ultimo o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e, in definitiva, con la linea difensiva adottata nel processo non fosse piuttosto emersa una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10767).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 28 settembre 2022, n. 28240 – Presidente De Stefano – Relatore Gorgoni

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Soccombenza in primo grado sulla sola questione di giurisdizione espressamente respinta – Prospettazione in appello della medesima questione – Riproposizione ex art. 346 c.p.c. – Sufficienza – Esclusione – Onere dell'appello incidentale – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 37, 324, 329 e 346)
La parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'articolo 346 cod. proc. civ., in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'articolo 346 cod. proc. civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'articolo 329, secondo comma, cod. proc. civ., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di pubblico impiego, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla controricorrente amministrazione regionale in quanto l'eccezione di difetto di giurisdizione era stata riproposta in appello ex articolo 346 cod. proc. civ. e, pertanto, sulla questione della giurisdizione si era ormai formato giudicato interno, impeditivo dell'esame della questione medesima in sede di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2605; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 28 gennaio 2011, n. 2067; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 16 ottobre 2008, n. 25246).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 28 settembre 2022, n. 28271 – Presidente Manna – Relatore Di Paolantonio

Procedimento civile – Spese processuali – Liquidazione successiva al DM n. 55/2014 – Vincolo ai parametri medi – Esclusione – Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi – Specifica motivazione – Necessità. (Dm, n. 55/2014, articolo 4; Cc, articolo 2233; Cpc, articolo 91)
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha deciso nel merito la causa riliquidando i compensi dovuti per il giudizio di appello alla parte ricorrente, avendo nella circostanza la corte territoriale liquidato in favore di quest'ultima un importo al di sotto dei parametri tariffari previsti senza esporre alcuna argomentazione a giustificazione della scelta operata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 89; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29606; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22991; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 10 maggio 2019, n. 12537; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30286; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 gennaio 2017, n. 2386).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28325 – Presidente Cirillo – Relatore Iannello

Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione parziale o integrale – Ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" – Riconoscimento, nelle more del giudizio, della pretesa di controparte – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articolo 91 e 132)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il riconoscimento, nelle more del giudizio, della pretesa di controparte non può assurgere a condotta tale da integrare quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano il giudice a disporre, ex articolo 92, comma 2, cod. proc. civ., la compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare la decisione di prime cure in punto compensazione parziale delle spese di lite a seguito di cessazione della materia del contendere, aveva ritenuto la disposta compensazione, operata nella misura di un quarto, sorretta da adeguata motivazione, potendo nella circostanza rientrare nella formula legale delle "gravi ed eccezionali ragioni", così come interpretata all'esito della pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018, il comportamento processuale dell'Istituto controricorrente qualificato virtuoso in quanto consistito nel riconoscimento, nelle more del giudizio, della prestazione previdenziale oggetto di causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 gennaio 2015, n. 373; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 febbraio 2014, n. 4074; Cassazione, sezione civile II, sentenza 15 novembre 2013, n. 25781; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 novembre 2006, n. 2514; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 gennaio 2006, n. 1513).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 settembre 2022, n. 28460 – Presidente Esposito – Relatore De Marinis

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