Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 26 ed il 30 settembre 2022
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) interesse ad agire e presupposti di sussistenza in sede di impugnazione; (ii) parte rappresentata da due difensori, elezione di domicilio presso uno di essi e notificazioni di controparte; (iii) giudizio di cassazione, notifica telematica del ricorso ed attestazione di conformità della procura alle liti; (vi) sentenza e motivazione "per relationem"; (v) istanze istruttorie, giudizio di appello e presunzione di rinuncia; (vi) questione di giurisdizione e giudizio di appello; (vii) spese processuali e scostamento dai parametri in sede di liquidazione; (viii) spese processuali, riconoscimento pretesa di controparte e compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
AZIONE – Cassazione, sezione L civile, ordinanza 28 settembre 2022, n. 28271 – Presidente Manna – Relatore Di Paolantonio
Procedimento civile – Spese processuali – Liquidazione successiva al DM n. 55/2014 – Vincolo ai parametri medi – Esclusione – Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi – Specifica motivazione – Necessità. (Dm, n. 55/2014, articolo 4; Cc, articolo 2233; Cpc, articolo 91)
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha deciso nel merito la causa riliquidando i compensi dovuti per il giudizio di appello alla parte ricorrente, avendo nella circostanza la corte territoriale liquidato in favore di quest'ultima un importo al di sotto dei parametri tariffari previsti senza esporre alcuna argomentazione a giustificazione della scelta operata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 89; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29606; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22991; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 10 maggio 2019, n. 12537; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30286; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 gennaio 2017, n. 2386).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28325 – Presidente Cirillo – Relatore Iannello
Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione parziale o integrale – Ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" – Riconoscimento, nelle more del giudizio, della pretesa di controparte – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articolo 91 e 132)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il riconoscimento, nelle more del giudizio, della pretesa di controparte non può assurgere a condotta tale da integrare quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano il giudice a disporre, ex articolo 92, comma 2, cod. proc. civ., la compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare la decisione di prime cure in punto compensazione parziale delle spese di lite a seguito di cessazione della materia del contendere, aveva ritenuto la disposta compensazione, operata nella misura di un quarto, sorretta da adeguata motivazione, potendo nella circostanza rientrare nella formula legale delle "gravi ed eccezionali ragioni", così come interpretata all'esito della pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018, il comportamento processuale dell'Istituto controricorrente qualificato virtuoso in quanto consistito nel riconoscimento, nelle more del giudizio, della prestazione previdenziale oggetto di causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 gennaio 2015, n. 373; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 febbraio 2014, n. 4074; Cassazione, sezione civile II, sentenza 15 novembre 2013, n. 25781; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 novembre 2006, n. 2514; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 gennaio 2006, n. 1513).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 settembre 2022, n. 28460 – Presidente Esposito – Relatore De Marinis
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