Giustizia

Esame d'avvocato, corsi obbligatori dal 31 marzo ma la proroga non è esclusa

La settimana prossima previsto un tavolo tecnico col Cnf al Ministero della Giustizia

di Francesco Machina Grifeo

C'è incertezza per il futuro prossimo della formazione dei praticanti avvocati. In base al Dm Giustizia 9 giugno 2020, n. 80, dopo quattro anni di rinvii, dal 31 marzo 2022 per sostenere l'esame di avvocato dovrebbe partire l'obbligo di partecipare ai corsi di preparazione previsti dall'articolo 43 della legge professionale (L. 247/2012). Se nei prossimi giorni non ci sarà una nuova proroga – un tavolo tecnico Cnf Ministero della Giustizia è previsto per la settimana prossima - i futuri avvocati saranno dunque tenuti a frequentare i corsi regolati dal DM 17/2018. Lo spartiacque sarà l'iscrizione nel registro dei praticanti dal prossimo 1° di aprile.

L'avvio dell'obbligo formativo non dispiace alle Associazioni dei praticanti. "Abbiamo chiesto al Cnf - afferma Claudio Majolo, predidente Upa - di spingere affinché l'obbligo formativo entri in vigore senza ulteriori proroghe perché i corsi sono la soluzione migliore che consentirebbe a tutti i praticanti di avere un'alta formazione grazie all'insegnamento di persone competenti e non improvvisate, come purtroppo accade". Per evitare l'ennesimo rinvio è anche il Consiglio nazionale forense che ha affidato il dossier al Consigliere Vincenzo di Maggio.

Se dunque nulla dovesse accadere, a breve si partirà col nuovo ciclo formativo. I corsi potranno essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi "giudicate idonee", nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali. Nel caso di organizzazione da parte "degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi", i corsi dovranno essere accreditati dai Coa o dal Cnf.

Contenuti del corso di formazione - I corsi di formazione saranno articolati in modo tale da "sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense". I corsi dovranno altresì assicurare la "consapevolezza dei principi deontologici".

Le materie oggetto di approfondimento sono le seguenti: a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) ordinamento e deontologia forense; d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; c) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

Durata del corso - Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale. I corsi saranno organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.

Costi e borse di studio - È possibile da parte degli organizzatori di prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. Ad ogni modo le linee guida del Cnf sono redatte in modo da "garantire il contenimento dei costi, ferma restando la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa". Previste anche borse di studio.

Partecipazione - Possibile anche programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, "tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa". Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare accordi con le Università e attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate che non possono però superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio.

Verifiche intermedie e verifica finale - Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche consistenti in un test a risposta multipla. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. L'accesso è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni.

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