Famiglia

Responsabilità genitoriale e articolo 709-ter, le disposizioni possono avere natura decisoria e carattere stabile

Basta prendere in considerazione la portata semantica dell'espressione letterale adoperata dal legislatore per rendersi conto del carattere tutt'altro che esortativo del provvedimento, nel quale è implicita la minaccia di più gravi misure per l'ipotesi di persistente inadempienza

di Mario Finocchiaro

In ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 709-ter Cpc per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell'affidamento - al pari di quanto accade per quelli in tema di affidamento dei figli, aventi attitudine al giudicato, sia pure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi - l'efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioni adottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisoria e l'idoneità ad assumere un carattere tendenzialmente stabile. Al riguardo peraltro, prosegue la Cassazione con l'ordinanza 142/2023, deve escludersi che tra le misure previste dall'art. 709-ter, comma 2, Cpc, soltanto quelle di cui ai nn. 2, 3 e 4 risultino suscettibili d'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto aventi le prime due carattere risarcitorio e la terza carattere sanzionatorio, laddove quella di cui al n. 1 (ammonimento al genitore inadempiente) riveste natura meramente esortativa. E' sufficiente, infatti, prendere in considerazione la portata semantica dell'espressione letterale adoperata dal legislatore nella formulazione dell'art. 709-ter, comma 2, n. 1, Cpc, per rendersi conto del carattere tutt'altro che esortativo del provvedimento, nel quale è implicita la minaccia di più gravi misure per l'ipotesi di persistente inadempienza delle condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale o l'affidamento dei minori: «ammonire» non significa infatti semplicemente consigliare o esortare una persona, ma avvertirla autorevolmente, al fine d'indurla al rispetto di regole di condotta, mettendola in guardia contro le conseguenze negative della loro inosservanza.
Sulla prima parte della massima, in termini generali, i provvedimenti de potestate adottati ai sensi dell'art. 709-ter Cpc dalla corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico, Cassazione, ordinanza 27 luglio 2021, n. 21553.
Nel senso che i provvedimento emesso ai sensi dell'art. 709-ter Cpc, con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., Cassazione, sentenza 8 agosto 2013, n. 18977.
In termini opposti, in molteplici occasioni si è affermato, peraltro, in sede di legittimità:
- il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori emesso ex art. 709-ter, comma 2, n. 1 Cpc, a differenza dei provvedimenti di risarcimento dei danni o di irrogazione di una sanzione pecuniaria, previsti dalla stessa norma, non è ricorribile per cassazione, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività, Cassazione, ordinanza 13 luglio 2022, n. 22100;
- nell'ambito dei provvedimenti che il tribunale può adottare per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori, è ricorribile in cassazione il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 709-ter, comma 2, n. 4, Cpc, in quanto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, Cassazione, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810, in Giurisprudenza italiana, 2015, c. 2589 (con nota di Mendola A., Violazione del diritto di visita tra regime sanzionatorio e strumenti processuali), che ha escluso che ad analoga soluzione possa pervenirsi per il provvedimento di ammonimento emesso ai sensi dell'art. 709-ter, comma 2, n. 1,Cpc.
Sempre diversamente, rispetto alla pronunzia in rassegna, e, in particolare, nel senso che il procedimento di cui all'art. 709-ter Cpc (inserito dall'art. 2 della legge n. 54 del 2006), di competenza del giudice del procedimento di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, è soggetto al rito camerale, ai sensi dell'art. 737 ss. Cpc, e quando abbia ad oggetto i provvedimenti sanzionatori adottati in caso di inadempienze dei genitori o quelli aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalità di affidamento dei figli e all'esercizio della potestà genitoriale (anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 155, comma 3, Cc e nelle controversie riguardanti la interpretazione dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro più precisa determinazione e specificazione), esaurita la fase del reclamo, non è ricorribile per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell'individuo, non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà), né carattere di definitività, Cassazione, sentenza 22 ottobre 2010, n. 21718, in Guida al diritto, 2011, fasc. 2, p. 61, con nota di Fiorini M., Contro l'ammonimento del genitore inadempiente non è possibile proporre ricorso per cassazione. Una misura meramente sanzionatoria priva del carattere di definitività.
Per una interessante interpretazione dell'art. 709-ter, n. 1) Cpc, in sede di merito cfr. Tribunale di Roma, sentenza 13 novembre 2020, in lanuovaproceduracivile.com, 2021: l'art. 709-ter Cpc prevede due distinte fattispecie a cui corrisponde un diverso intervento del giudice adìto: la prima relativa alla soluzione di controversie insorte fra i genitori per l'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento, ove l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere il contrasto con l'adozione della soluzione ritenuta adeguata al caso concreto, la seconda attinente a «gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento» in cui la funzione giudiziale si risolve, invece, nell'applicazione delle misure specificamente indicate (costituite o dall'ammonizione del genitore inadempiente o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti del minore o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti dell'altro coniuge o dall'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della cassa delle ammende, provvedimenti adottabili anche congiuntamente); in quest'ultima fattispecie si tratta di un intervento sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole medesima; la norma fa espresso riferimento a condotte del genitore inadempiente nei confronti del figlio minore; ratio della disposizione è fornire tutela rafforzata alle statuizioni inerenti la prole di minore età ritenuta meritevole di maggior tutela; la sopraggiunta maggiore età del figlio, quindi, non fa venir meno la domanda di irrogazione delle sanzioni del risarcimento del danno, in applicazione del consolidato principio per il quale i fisiologici tempi del procedimento non possono riverberarsi in danno dell'attore; occorre, invece, compiere una precisazione quanto alla richiesta sanzione dell'ammonimento: la stessa essendo dettata al fine di evidenziare e ribadire la necessità di puntale ottemperanza alle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori, può avere effettività solo nel caso di perdurante minore età della prole, in quanto raggiunta la maggiore età dei figli ammonire il genitore inadempiente al puntale rispetto delle disposizioni previste in materia, non ha più ragion d'essere; date tali premesse, accertata la cessata materia del contendere quanto alla richiesta sanzione dell'ammonimento, per sopraggiunta maggior età del figlio, occorre verificare in fatto se il resistente sia stato inadempiente, durante la minore età del figlio, agli obblighi sullo stesso gravanti quanto al corretto accudimento e mantenimento del minore.
Sempre in sede di merito, sulla questione specifica si è precisato, altresì:
- posto che l'interesse di un minore ancora in tenera età (nella specie, tre anni) non è leso dalla mancata somministrazione di un sacramento, in ordine al quale egli non può ancora esprimere una scelta autonoma, tanto più se cresciuto in una famiglia non praticante, e fermo che, semmai, i genitori devono impartirgli insegnamenti morali (attinenti ad un credo religioso o anche aconfessionali) secondo la propria libera autodeterminazione, è infondato e va rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 709 ter Cpc, dal genitore non collocatario volto a conseguire l'ammonimento dell'altro, oltre che l'irrogazione allo stesso di una sanzione pecuniaria, perché ottemperi alle formalità necessarie al battesimo del figlio, Corte Appello di Napoli, 17 gennaio 2018, in Foro italiano, 2018, I, c. 1645;
- nel caso di contrasto tra i genitori in ordine alla tipologia di cure alla quale affidare la figlia minore (medicina tradizionale od omeopatia) e alla scelta di vaccinare o meno la stessa, il giudice - valutato che le cure tradizionali e la sottoposizione a vaccinazione corrispondano all'interesse della minore - può riconoscere esclusivamente al genitore più diligente (con obbligo di tenere informato l'altro, il potere di prenotare gli esami e i trattamenti necessari, secondo le indicazioni del pediatra e dei medici del servizio sanitario nazionale di accompagnare la figlia alle visite, nonché di prestare il consenso informato alle cure il tutto a spese equamente ripartite tra i genitori e con ammonimento al genitore dissenziente circa la possibilità di adottare nei suoi confronti - in presenza di ulteriori comportamenti ostruzionistici - i provvedimenti di cui all'art. 709-ter Cpc, Tribunale di Roma, 16 febbraio 2017, in Famiglia e diritto, 2017, p. 1104, con nota di De Pamphilis M., La tutela della salute del minore tra autonomia dei genitori e intervento pubblico;
- in tema di affidamento condiviso dei figli minori, nella specie in forza di separazione consensuale dei genitori, costituisce condotta illecita, sanzionabile con le misure di cui all'art. 709-ter Cpc, sia la modifica unilaterale della residenza del minore, ad opera del genitore collocatario, che però non comporta automaticamente il collocamento presso l'altro genitore, dovendosi pur sempre dare prevalenza all'interesse del minore, sia la decisione unilaterale, da parte dell'altro genitore, di far seguire al figlio un corso di catechismo, Tribunale di Roma, 29 marzo 2016, in Foro italiano, 2016, I, c. 2605, che ha inflitto ad entrambi i genitori la sanzione dell'ammonimento; pur non disponendo il ritorno della minore nell'originario comune di residenza, ha però statuito che essa continui a frequentare la scuola in quel comune, poco lontano da quello di attuale residenza, ha rimodulato le modalità di permanenza con l'uno e l'altro genitore ed infine ha confermato la frequentazione del catechismo, in conformità alle originarie scelte educative dei genitori, sempre nel comune di origine;
- proposto ricorso ex art. 709-ter Cpc il giudice può d'ufficio provvedere a sanzionare o ammonire un genitore, nell'interesse primario della prole, che può anche essere quello che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio, Tribunale di Varese, sentenza 5 luglio 2012, in Famiglia e diritto, 2013, p. 373, con nota di Baroncini V. Ammonizione ex art. 709 ter c.p.c. e poteri ufficiosi del giudice;
- in tema di separazione giudiziale dei coniugi, costituisce una grave inadempienza, da sanzionare con l'ammonimento, la condotta del genitore che non concorda con l'altro, neanche informandolo compiutamente, la partecipazione del figlio minore infradodicenne - in regime di affidamento condiviso - ad un percorso di catechesi, finalizzato al battesimo, quest'ultimo originariamente escluso concordemente dai genitori medesimi; tuttavia, non va anche disposta l'interruzione di tale percorso, perché non corrispondente all'interesse del minore, ove sia stato accertato che questi lo segue ormai da un periodo significativo di tempo, senza manifestare contrarietà al riguardo, Corte di Appello di Milano, sentenza 21 febbraio 2011, in Corriere merito 2012, p. 32, con nota di Casaburi G., L'ascolto del minore tra criticità processuali ed effettività della tutela;
- la norma contenuta nell'art. 709-ter, comma 2, n. 1, Cpc deve ritenersi applicabile anche da parte del tribunale per i minorenni nel caso in cui, adìto dalle parti, intervenga a tutela del minore, non solo ai sensi dell'art. 317-bis Cc ma anche ai sensi degli art. 333 e 336 Cc; invero la finalità della norma è quella di consentire al giudice procedente (del procedimento in corso come recita testualmente la disposizione) di garantire al figlio minore, tramite i meccanismi di ammonimento e poi eventualmente tramite quelli più propriamente sanzionatori previsti, l'attuazione di quelle modalità di esercizio della potestà genitoriale - ivi comprese quelle di visita al figlio - necessarie per un equilibrato sviluppo psicofisico del minore, Tribunale minorenni Genova, 6 settembre 2008, in Nuova giur. ligure, 2008, fasc. 3, p. 76;
- in un quadro di grave carenza genitoriale della madre, la quale, deliberatamente ed ingiustificatamente, ostacola i rapporti tra padre e figlia con comportamenti pregiudizievoli per la minore e senza alcun impegno per diminuire il conflitto esistente, che lei stessa alimenta, sussistono i presupposti per l'ammonizione di cui all'art. 709-ter Cpc, Tribunale di Firenze, sentenza 11 febbraio 2008, in Famiglia e diritto, 2009, p 167, con nota di Pascucci L., Conflittualità coniugale, affidamento e potestà: come garantire il principio di bigenitorialità'.
Per la precisazione che sulla domanda di uno dei genitori diretta ad ottenere dall'altro il rendiconto della gestione delle rendite di beni immobili pervenuti per -donazione ai figli minori e l'ammonimento a non persistere nella condotta inadempiente, è competente il tribunale ordinario adìto per il giudizio di separazione e non il tribunale per i minorenni, Cassazione, ordinanza 30 ottobre 2012, n. 18686, in Foro italiano, 2013, I, c. 2176.
In dottrina, sempre in margine a Cassazione, sentenza 22 ottobre 2010, n. 21718, cit., tra i numerosi contributi cfr: Astiggiano F., L'art. 709 ter c.p.c. tra posizioni dottrinali ed applicazioni giurisprudenziali; in particolare, i mezzi di gravame esperibili., in Famiglia e diritto, 2011, p. 573; Bassora L., Provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c. e ricorso straordinario per Cassazione, in Famiglia e diritto, 2011, p. 770; Danovi F., Inamissibilità del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., in Rivista diritto processuale, 2011, p. 1538; De Marzo G.,Il primo intervento della Cassazione sull'art. 709 ter c.p.c.: più ombre che luci, in Foro italiano, 2011, I, c. 2821; Zingales I., Il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all' esercizio della potestà genitoriale o alle modalità dell'affidamento in una recente pronunzia della S.C., in Diritto di famiglia, 2011, p. 656.

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