Penale

Riciclaggio la casa comprata con i soldi della bancarotta

di Patrizia Maciocchi

Via libera alla confisca obbligatoria, dopo la condanna per riciclaggio, dell’appartamento comprato con il denaro proveniente dal delitto di bancarotta fraudolenta. La Cassazione (sentenza 6262) respinge il ricorso contro la “scelta” della Corte d’appello di confermare la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare che aveva condannato la ricorrente, in sede di patteggiamento, per il reato di riciclaggio.

Alla base della condanna c’era un trasferimento, di circa 70mila euro, derivanti dal reato di bancarotta fraudolenta, commesso dal fratello e dalla cognata della ricorrente, in relazione al fallimento della loro società. Nella ricostruzione dei giudici, per “dissimulare” la provenienza delittuosa del denaro, l’importo per l’acquisto di un immobile in Trentino era stato versato in dollari americani con bonifici provenienti dal Costarica, Paese in cui i familiari avevano trasferito i loro interessi e con cui l’imputata non aveva mai avuto rapporti.

La ricorrente dal canto suo affermava la provenienza lecita del denaro e la violazione dell’articolo 648-quater del Codice penale per l’errata individuazione dei beni da confiscare. La Corte d’appello avrebbe confermato la confisca dell’intero immobile, per un valore molto superiore a quello contestato come profitto del reato ipotizzato, senza un’adeguata valutazione.

Per la difesa, trattandosi di un’ipotesi di confisca per equivalente,e era necessario far riferimento solo all’importo indicato nel capo di imputazione. Sempre in base alla tesi difensiva, sarebbe contro il diritto l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale l’acquisizione dell’intero immobile confiscato non era sufficiente a compensare la grande sottrazione di beni contestata con la bancarotta e che dovevano essere “destinati” al fallimento. Alla Corte d’appello sarebbe infatti “sfuggito” che in nessun caso l’”acquisizione” dell’immobile poteva diminuire o compensare, anche parzialmente, le distrazioni societarie, perché il bene confiscato, sarebbe destinato all’erario e non alla massa fallimentare.

La Cassazione respinge le argomentazioni della difesa.

I giudici ricordano che nel caso esaminato è stata correttamente ordinata (articolo 648-quater, comma 1, del Codice penale) la confisca obbligatoria dei beni profitto del reato. Una misura che scatta nel caso di condanna dopo il patteggiamento, per i reati di riciclaggio, impiego di denaro o altri beni di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Nella nozione di profitto del reato rientrano anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa, in quanto «simili trasformazioni o impieghi non possono impedire che venga sottratto ciò che rappresenta l’obiettivo stesso del reato posto in essere». La “conversione” del denaro in beni di altra natura, fungibili o no, non argina sequestro preventivo e confisca, che possono riguardare il bene oggetto di investimento.E’dunque profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando il suo impiego «sia casualmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo».

Corte di cassazione – Sentenza 6262/2017

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