Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria e termine di decadenza per il rilievo d'improcedibilità; (iii) mediazione obbligatoria, vendita immobiliare con accollo di mutuo e controversie in tema di contratti bancari; (iv) negoziazione assistita, soccombenza giudiziale e rimborso delle spese della procedura; (v) controversie agrarie, tentativo obbligatorio di conciliazione e raffronto tra istanza conciliativa e domanda giudiziale; (vi) controversie agrarie, tentativo obbligatorio di conciliazione e domanda riconvenzionale; (vii) mediazione obbligatoria, verbale del mediatore e accordo delle parti.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione civile, sentenza 20 febbraio 2023, n. 666
La pronuncia rimarca che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ad istanza di parte opposta, la mancata utile comparizione di quest'ultima nel procedimento avviato da controparte nonché l'assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini per procedere al riguardo, determinano l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 20 marzo 2023, n. 944
La decisione rimarca che in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 11 aprile 2023, n. 5794
La pronuncia afferma che non è soggetta a mediazione obbligatoria in quanto non riconducibile alla materia dei contratti bancari, la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento del prezzo di vendita della proprietà superficiaria di beni immobili corrisposto dalla parte acquirente attraverso l'accollo delle rate del mutuo edilizio ipotecario stipulato dalla parte venditrice con un istituto di credito.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 17 aprile 2023, n. 553
La sentenza rimarca che le spese legali sostenute dall'attore vittorioso in giudizio per la negoziazione assistita promossa prima del giudizio sono risarcibili dalla controparte soccombente solo nell'ipotesi in cui le stesse siano state "ex ante" effettivamente idonee ad una conclusione stragiudiziale della controversia.

CONCILIAZIONE/CONTROVERSIE AGRARIETribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 20 aprile 2023, n. 606
La pronuncia specifica che, in sede di il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge a pena di improponibilità della domanda giudiziale per le controversie agrarie, ai fini del rispetto della corrispondenza dell'oggetto della domanda con quello successivo indicato nella domanda giudiziale, è sufficiente l'indicazione dei termini essenziali della controversia al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della stessa, senza necessità di una articolazione o specificazione della domanda stessa sul modello previsto dall'atto introduttivo del giudizio.

CONCILIAZIONE/CONTROVERSIE AGRARIE Tribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 20 aprile 2023, n. 606
La decisione ribadisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge a pena di improponibilità della domanda giudiziale per le controversie agrarie si applica anche alla domanda riconvenzionale salvo le parti del giudizio coincidano con le parti del predetto tentativo e che la formulazione della domanda riconvenzionale medesima non comporti alcun ampliamento della controversia già oggetto della tentata conciliazione in quanto fondata su questioni già esaminate in quella sede.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Velletri, Sezione civile, sentenza 20 aprile 2023, n. 796
La decisione rimarca che, ove la mediazione abbia avuto esito positivo, il contenuto del verbale si amplia e, proprio in conseguenza del recepimento delle dichiarazioni negoziali delle parti, lo stesso non solo estende il suo contenuto ma – stante il disposto dell'articolo 12 del Dlgs n. 28 del 2010 – può anche implementare la sua funzione contenendo al suo interno l'accordo di mediazione, ovvero quell'atto idoneo a costituire titolo esecutivo.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento promosso ad impulso di parte opponente – Mancata partecipazione ed assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini ad opera di parte opposta – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione ad istanza di parte opposta, la mancata utile comparizione di quest'ultima nel procedimento avviato ad impulso di parte opponente nonché l'assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini per procedere al riguardo, si ripercuotono in termini di improcedibilità della domanda originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che – per effetto di detta declaratoria – va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame. Tale circostanza, infatti, determina la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente, precludendo lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte nel merito della "res controversa", fatto salvo, in ogni caso, il diritto di parte opposta medesima di riproporre la sua domanda (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, in cui il procedimento di mediazione era stato avviato dal soggetto non onerato, ovvero parte opponente, e parte opposta non era comparsa innanzi all'organismo di mediazione con i relativi rappresentanti o con un procuratore speciale, il giudice adito, nel dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha tuttavia disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dei sopravvenuti arresti giurisprudenziali, del pregresso contrasto tra giudicati nonché degli stessi dubbi interpretativi che lo avevano accompagnato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596; Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione civile, sentenza 20 febbraio 2023, n. 666 – Giudice Di Rauso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Improcedibilità – Eccezione di parte o rilievo officioso – Termine di decadenza – Prima udienza del giudizio di primo grado. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso del quale l'eccezione di improcedibilità era stata sollevata, sull'erroneo presupposto che fosse onere dell'opponente, odierno appellante, intraprendere la mediazione, solo dall'odierno appellato, quale attore in senso sostanziale, e poi dallo stesso implicitamente rinunciata, la corte territoriale, nel rigettare l'impugnazione, con conferma della sentenza gravata, ha ritenuto di conseguenza inammissibile l'eccezione "de qua" in quanto sollevata dall'appellante medesimo per la prima volta solo con l'atto di gravame).
Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 20 marzo 2023, n. 944 – Presidente e relatore Aponte

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Controversie insorte in materia di "contratti bancari" – Vendita immobiliare – Domanda di pagamento del prezzo dovuto mediante accollo delle rate del mutuo stipulato dalla parte venditrice con una banca – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010 non è soggetta all'obbligo del previo esperimento del procedimento, in quanto non riconducibile alla materia dei contratti bancari, la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento del prezzo di vendita della proprietà superficiaria di beni immobili che parte acquirente si è impegnata a corrispondere in parte mediante accollo delle rate del mutuo edilizio ipotecario stipulato dalla parte venditrice con un istituto di credito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, nel ritenere infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria sollevata dall'opponente per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria da parte dell'opposta, ha rigettato l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto).
Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 11 aprile 2023, n. 5794 – Giudice Basile

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Spese legali per assistenza stragiudiziale e la procedura promossa prima del giudizio – Natura – Diritto al rimborso da parte dell'attore vittorioso – Onere probatorio – Oggetto – Idoneità dell'attività difensiva, in base ad una valutazione "ex ante", ad una definizione stragiudiziale della controversia – Necessità. (Cc, articoli 1223, 2043 e 2697; Cpc, articoli 91 e 92; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
Le attività di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie. In particolare, la risarcibilità di tali spese legali, tra le quali ricomprendere anche quelle sostenute per la procedura di negoziazione assistita promossa prima del giudizio, è subordinata alla prova che tale attività stragiudiziale abbia avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità, precisandosi al riguardo altresì che la valutazione prognostica di utilità deve essere effettuata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio e sulla base delle prove in possesso del danneggiato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale, il giudice adito, pur accogliendo la domanda avanzata dal danneggiato contro la compagnia di assicurazione convenuta, ha escluso la liquidazione in suo favore delle spese legali sostenute per assistenza stragiudiziale e negoziazione assistita, pur documentate dalla difesa attorea: nella circostanza, infatti, non era stata fornita prova dell'idoneità dell'attività difensiva, in base ad una valutazione "ex ante", ad una stragiudiziale definizione della controversia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 marzo 2017, n. 6422; Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 aprile 2017, n. 9548).
Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 17 aprile 2023, n. 553 – Giudice Farina

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie agrarie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Domanda proposta in via conciliativa – Conformità dell'oggetto con quello della successiva domanda giudiziale – Necessità – Osservanza – Indicazione dei termini essenziali della controversia al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa – Sufficienza – Fondamento. (Cpc, articoli 163 e 164; Legge n. 203/1982, articolo 46; Dlgs n. 150/2011, articolo 11)
In tema di controversie agrarie, la funzione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge a pena di improponibilità della domanda giudiziale è quella di prevenire l'insorgere della lite mettendo le parti nella condizione di conoscere i termini essenziali della controversia al fine di pervenire ad una soluzione conciliativa. Le parti devono quindi essere messe in condizione di conoscere nei termini essenziali sia il "petitum" sostanziale richiesto ovvero il bene o utilità oggetto della pretesa sia la "causa petendi" ovvero le ragioni di fatto e di diritto della domanda; senza che sia necessario in sede conciliativa che la domanda risulti correttamente determinata e tecnicamente specificata come richiesto a pena di nullità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 164 cod. proc. civ. in relazione ai requisiti indicati dall'articolo 163, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dall'Ente ricorrente per ottenere il rilascio immediato del fondo detenuto dai convenuti ed il pagamento dei canoni arretrati relativi ad una serie di annualità a titolo di indennità per occupazione illegittima, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improponibilità della domanda principale sollevata dai resistenti per mancata corrispondenza tra l'oggetto del tentativo di conciliazione proposto dalla ricorrente medesima e l'oggetto della domanda dalla stessa poi proposta in giudizio: nella circostanza infatti, la richiesta di rilascio e di pagamento dei canoni formulata in via preventiva doveva ritenersi costituire valida condizione di proponibilità della successiva domanda giudiziale, indipendentemente dall'esatta individuazione del termine di scadenza del contratto e della stessa qualificazione giuridica delle somme richieste quali indennità ex articolo 1591 cod. civ. ovvero quali canoni di affitto, trattandosi di questioni oggetto della controversia devoluta alla cognizione del tribunale adito).
Tribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 20 aprile 2023, n. 606 – Presidente Giliberti – Relatore Scuzzarella

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie agrarie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Ricomprensione. (Cc, articolo 936; Cpc, articoli 36, 167 e 183); Legge, n. 203/1982, articoli 16 e 46; Dl, n. 351/2001, articolo 3; D.lgs. n. 150/2011, articolo 11)
In tema di controversie concernenti contratti agrari, anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Tale regola, tuttavia, non si applica allorché ricorrano due presupposti, ovvero che le parti del giudizio coincidano con le parti del tentativo obbligatorio di conciliazione e che la formulazione della domanda riconvenzionale non comporti alcun ampliamento della controversia già oggetto della tentata conciliazione, perché fondata su questioni già esaminate in quella sede (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dall'Ente ricorrente per ottenere il rilascio immediato del fondo detenuto dai convenuti ed il pagamento dei canoni arretrati relativi ad una serie di annualità a titolo di indennità per occupazione illegittima, il giudice adito, nel dichiarare parzialmente fondata la domanda attorea, ha invece ritenuto improponibili, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, le domande spiegate in via riconvenzionale dai resistenti: infatti, essendo le stesse volte al riconoscimento del maturato diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351/2001, ovvero di prelazione dell'azienda agricola oggetto di causa, nonché al riconoscimento delle migliorie ed addizioni apportate al fondo ex articolo 16 della legge n. 203/1982 ed ai sensi dell'articolo 936 cod. civ., erano tali da introdurre un "thema decidendum" del tutto nuovo e diverso rispetto a quello oggetto della procedura di conciliazione, con conseguente statuizione d'improponibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 14 novembre 2008, n. 27255).
Tribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 20 aprile 2023, n. 606 – Presidente Giliberti – Relatore Scuzzarella

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Verbale del mediatore – Accordo delle parti – Distinzione – Nozioni rispettive – Mediazione definita con esito positivo – Verbale relativo – Contenuto ed efficacia. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 12)
In tema di mediazione obbligatoria, mentre il verbale è l'atto del mediatore che dà atto dello svolgimento e dell'esito del procedimento di mediazione (e, quindi, in caso di esito positivo, anche dell'accordo amichevole raggiunto dalle parti), l'accordo è, invece, l'atto con il quale le parti, nell'esplicazione della propria autonomia contrattuale, regolamentano i loro rapporti allo scopo di porre fine alla controversia. Il verbale ha, quindi, funzione essenzialmente documentativa o certificativa dell'esito della conciliazione tra le parti in conflitto, emergendo ciò pienamente quando lo stesso dà atto della non riuscita della conciliazione. Quando, invece, le parti raggiungono un accordo amichevole, il verbale, oltre ad accertare e descrivere il fatto dell'avvenuta conciliazione, recepirà l'accordo delle parti e, quindi, un contenuto di carattere negoziale. In quest'ultima ipotesi, il contenuto del verbale si amplia e, proprio in conseguenza del recepimento delle dichiarazioni negoziali delle parti, il verbale non solo estende il suo contenuto ma – stante il disposto dell'articolo 12 del Dlgs n. 28 del 2010 – può anche implementare la sua funzione contenendo al suo interno l'accordo di mediazione, ovvero quell'atto idoneo a costituire titolo esecutivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a precetto ed agli atti esecutivi nell'ambito di un procedimento di esecuzione per il rilascio di un bene immobile, il giudice adito ha ritenuto infondata la doglianza con la quale parte attrice aveva asserito l'inesistenza del titolo esecutivo nei suoi confronti sostenendo che l'accordo transattivo e non il verbale di mediazione costituisce invero titolo idoneo all'esecuzione: nella circostanza, infatti, emergeva con evidenza che l'accordo era contenuto all'interno del verbale di mediazione, redatto alla presenza del mediatore e sottoscritto tra le parti, costituendo pertanto parte integrante dello stesso).
Tribunale di Velletri, Sezione civile, sentenza 20 aprile 2023, n. 796 – Giudice Colognesi

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