Penale

Sequestro preventivo, riesame limitato al fumus del reato

La Cassazione, sentenza n. 23755 (numerazione probabilmente errata) depositata oggi, accoglie il ricorso del pubblico ministero

La Cassazione, sentenza n. 23755 (numerazione probabilmente errata) depositata oggi, chiarisce i termini della erronea applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen. nell'apprezzamento del fumus commissi delicti al momento dell'emissione del decreto di sequestro, qualora cioè esso sia compiuto "pure mediante valutazioni sulle relative scelte investigative del pubblico ministero".

Più in particolare, nel caso di specie si procedeva per la contraffazione di un atto pubblico di vendita acquisito dal Gup del Tribunale di Torino (ai sensi dell'art. 441, comma, 5 cpp) nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti di un notaio. Il procedimento era stato instaurato a seguito della relazione redatta dal G.u.p., che ha rappresentato di aver rinvenuto agli atti del fascicolo processuale, dopo la pronuncia della sentenza e prima della stesura della motivazione, un atto notarile difforme da quello di cui aveva disposto l'acquisizione e che aveva apprezzato al fine di decidere.

Il giudice chiamato a decidere sul riesame di un decreto di sequestro preventivo non può, spiega la Cassazione, pervenire alla statuizione di annullamento per insussistenza del fumus "argomentando non sul fumus del commesso reato ma sul fumus della commissione di esso da parte dell'imputato, in tal modo accogliendo in sostanza la prospettazione difensiva in ordine alla sua estraneità rispetto alla condotta delittuosa per cui si procede".

Così invece aveva fatto il Tribunale di Torino all'esito del riesame (art. 324 cod. proc. pen.) interposto nell'interesse dell'avvocato difensore del notaio annullando il decreto di sequestro probatorio emesso PM in relazione al delitto di falsità materiale di un atto fidefacente.

Il Collegio del riesame, prosegue la decisione, non ha dunque escluso che sussistesse il fumus del reato ma ha ritenuto non ragionevole che tale condotta potesse essere attribuita (quantunque nei limiti richiesti per il sequestro) al legale, "così ponendosi nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa a carico di quest'ultimo".

Non solo, a tale apprezzamento ha pure aggiunto una del tutto indebita - poiché non prevista dalla legge - valutazione delle scelte investigative del Pubblico ministero, nella parte in cui ha affermato che la perquisizione e il sequestro presso lo studio dell'avvocato "non avrebbe dovuto ordinarsi contestualmente a quelli da eseguirsi presso lo studio del notaio che ha rogato l'atto pubblico de quo bensì solo successivamente e alla luce dell'esito di questi ultimi".

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