Civile

Diritto d'autore ed "emozioni", la regia dell'opera lirica va protetta

Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza n. 17565/2021

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di Pietro Alessio Palumbo

Sono protette dalla legge sul diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 17565/2021) la regia teatrale di opera lirica è ricompresa in questa nozione generale di "creatività protetta". Ciò in forza del fatto che tale disciplina "difende" ogni prodotto della inventiva umana, non potendo valorizzarsi, in contrario, la mancanza di una esplicita menzione della predetta regia nella storica legge sul diritto d'autore del 1941 o nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886. E questo vale tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo alla "lettura" dell'opera da parte del regista. A ben vedere infatti un testo pur toccante, può alla prova dei fatti lasciare indifferenti, mentre un altro, all'apparenza neutrale, può invece indurre fino a "commozione". Quel che fa la differenza è quindi l'interpretazione artistica di "Chi" abbia il compito di mettere in scena il testo, di trovare il suo giusto "tono" mediante le scelte di orientamento e di governo di tutti i complessi fattori dell'Opera. Pertanto secondo la Suprema Corte, qualora tale apporto creativo sussista e sia identificabile, l'attività di regia è tutelata dalla disciplina sul diritto d'autore; anche quello morale.

Il diritto morale d'autore
Il diritto morale d'autore costituisce "la ricompensa non economica" dell'opera dell'ingegno. Consiste nell'essere riconosciuto come il soggetto che l'opera stessa abbia realizzato con il proprio apporto creativo. Il diritto morale attiene alla personalità stessa dell'autore: si tutela la sua identità personale autorale ed artistica. Anzi a ben vedere l'essere riconosciuto come autore dell'opera concorre alla "identità personale", quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti di rilievo costituzionale, all'onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale.

Il contenuto artistico della regia
Sulle descritte coordinate la Suprema Corte ha quindi chiarito che la normativa sul diritto d'autore, laddove contempla il diritto connesso a quanto di più tipico e prezioso scaturisca dall'intelletto umano quale valore per l'Umanità presente e futura, se correttamente interpretata induce a ricomprendere nelle tutele anche l'opera di regia. La regia quale reggenza o direzione, tiene insieme l'intero spettacolo, sia esso cinematografico, teatrale o lirico. Si tratta in sostanza della decisione ultima su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, dalla scenografia ai costumi, dal ritmo ai movimenti sul palco, dai toni alle pause, dai colori alle luci. Come tale essa racchiude un elevato contenuto creativo.

La disciplina di tutela
Nel 1941 all'epoca della approvazione della normativa sul diritto d'autore, la notorietà raggiunta dal cinema americano ed europeo aveva reso ormai palese la rilevanza della regia cinematografica. Sorte non ancora occorsa a quella teatrale; all'epoca ancora non ben percepita come autonomo ed originale contributo, all'ombra del predominante rilievo degli attori protagonisti, con la loro personalità e forse anche con i loro "capricci". Ma "lo spirito" della citata disciplina è certamente idoneo a estendere garanzie e protezione alla regia teatrale: quella di sole parole; quella che coniuga musica e teatro, qual è l'opera lirica.

La capacità di suscitare emozioni
Per altro verso, se nel corso dell'Ottocento quando fu per la prima volta siglata la Convenzione di Berna, e poi nella prima metà del Novecento allorché furono emanati il regio decreto sul diritto d'autore e il codice civile, l'opera lirica era affidata spesso allo stesso autore delle musiche, in seguito è stato sempre più chiaro l'apporto determinante, soggettivo ed ampiamente personale e creativo delle diverse "letture" di un testo o di un'opera da parte di una figura a sé stante, il regista. Dal che, da una sorta di presunzione di diligente o puramente "descrittiva" messa in scena da parte del regista, è divenuto gradualmente più chiaro come soprattutto dai caratteri della "lettura registica" dipenda il risultato ultimo di questi spettacoli: la capacità di suscitare emozioni.

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