Civile

Addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica, ampliati i termini della legittimazione straordinaria e di decadenza dell’azione di rimborso

Nota a Corte di Cassazione, Sez. TRI Civile, ordinanza 9 settembre 2024, n. 24203

Handsome judge with gavel sitting in courtroom

di Nicola Crispino e Alice Misani*

IN SINTESI
L’oggetto della controversia approdata in Cassazione concerneva un provvedimento di diniego tacito di rimborso, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, corrisposte da una azienda al proprio fornitore, ammesso ad una procedura di concordato. La parte erariale, nella propria doglianza ai Supremi Giudici, deduceva l’illegittimità della sentenza – che aveva accolto l’appello della contribuente- sia nella parte che riconosceva a quest’ultima la titolarità di una legittimazione straordinaria ad agire direttamente nei confronti dell’Erario, sia laddove riconosceva l’applicazione di un termine di decadenza decennale per l’esperimento dell’azione di rimborso.

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Con la recente e ben argomentata Ordinanza n. 24203/2024 depositata il 9 settembre u.s., la Suprema Corte di Cassazione, ponendosi nel solco tracciato, da una parte, da un recente arresto della Corte di Giustizia (CGUE, 11 aprile 2024, G. Industria Tessile, C-316/22 C-316/22) e, dall’altra, di due propri arresti assai recenti (Cass. n. 21749 dell’1/08/2024 e Cass. n. 21154 del 29/07/2024) – quest’ultimo relativo, peraltro, ad una controversia che riguardava il medesimo gruppo societario di appartenenza, che agiva, in quella sede, quale ricorrente – ha ribadito due importanti principi di diritto, che hanno condotto alla declaratoria di infondatezza delle doglianze erariali e, pertanto, al rigetto del relativo ricorso.

Ma andiamo con ordine.

Con un primo motivo, l’ADM censurava la sentenza dei giudici di seconde cure, per avere questi ritenuto che la società istante fosse titolare di una legittimazione straordinaria ad agire direttamente nei confronti dell’Erario, sebbene la stessa – a suo dire – si fosse limitata ad inviare una mera lettera di sollecito al proprio fornitore, inidonea a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.

Al riguardo, il Supremo Giudice, nel premettere che, secondo il diritto unionale, gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti indebitamente, conformemente alle modalità procedurali previste dall’ordinamento di ciascuno Stato membro, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, ribadisce che, nei casi di impossibilità o di eccessiva difficoltà ad ottenere il rimborso, il principio di unionale di effettività della tutela esige che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente nei confronti dello Stato.

Sul punto, la Suprema Corte premette un richiamo al recente arresto della Corte di Giustizia (CGUE, 11 aprile 2024, sopra richiamato) che, confermando il principio secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale o diretta di una direttiva non attuata, e fermo restando il potere di disapplicazione conferito ai Giudici dagli Stati membri (punti 24-25 della sentenza G., cit.), impone una rilettura del perimetro di esplicazione della suddetta legittimazione straordinaria.

In particolare, l’impedimento all’utente finale di invocare l’efficacia orizzontale di una direttiva si pone in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla valutazione della condizione soggettiva del fornitore. Pertanto, la ricaduta di tale principio sui presupposti dell’azione di rimborso delle addizionali provinciali risulta ancora più ampia rispetto al riconoscimento di una legittimazione straordinaria ai soli casi in cui sia in discussione l’eccessiva difficoltà dovuta alla condizione soggettiva del fornitore. Di talché, a prescindere dall’apprezzamento di quest’ultima, l’indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce, di per sé, presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione – nei limiti della prescrizione - del proprio diritto a vedersi manlevato dall’Ufficio delle imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. E ciò rappresenta il titolo per procedere nei confronti di ADM con azione di ripetizione di indebito oggettivo.

In pratica, l’applicazione del principio ribadito dalla Corte unionale amplia il tradizionale orientamento che riconosce la legittimazione straordinaria solo in ragione dell’accertamento dell’eccessiva difficoltà connessa alla situazione soggettiva del fornitore, per ricomprendervi tutti quei casi in cui non possa essere invocata l’efficacia della direttiva.

Con un secondo motivo, l’ADM censurava la sentenza di seconde cure, per aver ritenuto che il termine biennale per la formulazione dell’istanza di rimborso fosse applicabile unicamente al fornitore, e non potesse essere esteso in via interpretativa, come preteso da ADM, al consumatore con riferimento all’istanza di rimborso presentata nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Al proposito, la Suprema Corte premette che l’azione nei confronti di ADM, anziché nei confronti del fornitore, non muta la causa petendi del consumatore finale, che esercita – anche in tal caso ed in forza del principio di effettività – un’azione di indebito oggettivo relativo all’imposta indebitamente versata, con ADM in veste di legittimato passivo.

Vieppiù, l’azione del consumatore nei confronti di ADM non costituisce un’azione surrogatoria del fornitore, posta la diversità dei fondamenti delle due domande. In particolare, il consumatore finale - che è estraneo, e tale rimane, al rapporto di imposta - chiede la ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di rivalsa al fornitore e tale rivalsa rimane sul piano civilistico del rapporto contrattuale.

Trattandosi, pertanto, di indebito oggettivo, secondo i Supremi Giudici l’azione del consumatore nei confronti di ADM non può essere assoggettata al termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2 del Testo Unico delle Accise, bensì alla prescrizione ordinaria decennale propria dell’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., che attribuisce al consumatore finale una tutela più ampia, con ampia soddisfazione del principio unionale di effettività.

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*A cura di Nicola Crispino, Avvocato, Of Counsel, Rödl & Partner e Alice Misani, Avvocato, Associate Partner, Rödl & Partner

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