Famiglia

Riforma Cartabia/7 - Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

La sesta puntata sul nuovo rito di famiglia in vigore per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio

di Valeria Cianciolo

Il capo III del titolo IV-bis è dedicato alle disposizioni speciali.
La Sezione I contiene gli articoli 473 bis. 40 - 473 bis. 46 e disciplina la violenza domestica o di genere: l'articolo 473 bis. 40 c.p.c. dispone espressamente che "le disposizioni previste all'interno di questa sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere commesse da una parte nei confronti dell'altra o dei figli." Facendo riferimento ad ogni forma di vio lenza, si è scelto un termine elastico, per non incorrere nel rischio, attraverso una elencazione, di non riuscire a contenere, tutte le casistiche che potevano manifestarsi. Anche in questo tipo di procedimento la forma della domanda utilizzata è quella del ricorso che deve contenere oltre a quanto espressamente indicato dagli articoli 473 bis.12 e 473 bis. 13, gli eventuali procedimenti definiti o pendenti relativi agli abusi o alle violenze. L'onere grava non soltanto sul ricorrente, ma anche sul pubblico ministe ro. Il presunto autore della violenza potrà a sua volta segnalare l'esistenza di procedimenti che abbiano ad oggetto delle condotte violente o di abuso. Conseguentemente, al ricorso andrà allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali nonché i provvedimenti relativi alle parti al minore emessi dall'autorità giudiziaria (ad esempio, si pensi all'ammonimento emesso dal questore in caso di stalking).
Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà e compiere tutte le attività previste, anche d'ufficio e senza ritardo (articolo 473 bis. 42 c.p.c.): in buona sostanza, tenuto conto che l'obiettivo è quello di garantire piena tutela alle vittime e nella consapevolezza che il contrasto alla violenza domestica deve avvenire non solo in sede penale, ma anche in sede civile, il giudice può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice di procedura civile. Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti, informazioni su procedimenti relativi agli abusi definiti o pendenti e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 cod. proc. pen.
Se la Riforma ha incentivato l'accesso all'istituto della mediazione familiare ampliandone i margini d'intervento, va da sé che, nel caso in cui vi sia un provvedimento di condanna o cautelare legato alla violenza domestica, il decreto di fissazione d'udienza non debba contenere l'invito alle parti a rivolgersi ad un mediatore familiare, al quale ci si potrà rivolgere, se nel corso del giudizio, si ravvisi l'insussistenza delle condotte abusanti allegate. E' fatto, comunque, divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare, se è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena anche in primo grado e se è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis cod. proc. pen. (avviso all'indagato delle conclusioni delle indagini) per le condotte di cui all'articolo 473-bis. 40 c.p.c. Come pure il mediatore deve interrompere immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di questo, emerge notizia di abusi e violenze.
Il giudice, in tal caso, procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti, assume sommarie informazioni da persone informate sui fatti disponendo la prova testimoniale e formulandone i capitoli. Può sempre acquisire atti e documenti presso gli uffici pubblici rapporti di intervento relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine. Possibile la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, al quale il giudice deve indicare gli accertamenti da compiere. (articolo 473 bis. 44 c.p.c.)
L'ascolto del minore deve essere condotto personalmente dal giudice e senza indugio evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi. Al fine di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria, non si procede in tal senso, se il minore è già stato ascoltato in un altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti, sono sufficienti. (articolo 473 bis. 45 c.p.c.)
I provvedimenti provvisori possono essere adottati soltanto all'esito dell'istruttoria.
Tutto questo quadro è stato delineato nell'ottica della celerità, della concentrazione e del dialogo fra i vari plessi. L'intento è nobilissimo, bisogna verificarne la tenuta nella pratica.
La Sezione II disciplina i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'unione civile e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale nonché la modifica delle relative condizioni.
L'articolo 473 bis. 47 cod. proc. civ. individua il tribunale territorialmente competente nei procedimenti stabilendo attraverso il richiamo all'articolo 473 bis. 11, quale criterio principale in presenza di figli minori, quello della residenza abituale degli stessi. In mancanza di figli minori, invece, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.
Anche in questo caso, ci troviamo davanti ad un procedimento che si apre con un ricorso a cui andrà allegata la documentazione prevista dal 3 comma dell'articolo 473 bis. 12, ossia, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
La grande novità della Riforma è rappresentata dalla possibilità per il ricorrente e per il convenuto di introdurre nel processo di separazione personale anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande ad essa connesse: la domanda sarà procedibile all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo restando, che sia trascorso il tempo richiesto (si ricorda che il termine è di un anno con la modifica operata dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55) dalla comparizione delle parti dinanzi al giudice nel procedimento in esame (nel quale sono state proposte contemporaneamente le domande di separazione e divorzio). Qualora tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio dovrà essere dichiarata improcedibile. (articolo 473 bis. 49 c.p.c.).
Stando così le cose, il ricorso deve costruirsi su distinte conclusioni: una con la quale si chiede la separazione dei coniugi, con pronuncia parziale sullo status, ed una seconda, sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione di separazione, con la quale si chiede di pronunciarsi il divorzio.
Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato (articolo 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.).
L'ultimo comma dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. dispone che "La sentenza, per l'effetto, contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti": occorre, dunque, indicare la diversa decorrenza dell'assegno di mantenimento o di divorzio in favore del coniuge o dell'ex coniuge debole, al fine di evitare possibili contraddittorietà di giudicati.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40 c.p.c. (connessione) In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, 1 comma, cod. proc. civ..
Sotto questo profilo, la novella ha preso atto delle prassi invalse presso alcuni Tribunali dopo la Riforma del 2015 in tema di divorzio breve.
L'articolo 473-bis.51 c.p.c. disciplina i procedimenti che nascono da una domanda congiunta presentata da due coniugi per accordi di separazione o divorzio o per modifiche delle condizioni di separazione o divorzio o da due conviventi.
Con riferimento alla competenza territoriale, l'articolo 473-bis.51 cod. proc. civ. introduce ulteriori criteri rispetto a quello generale (cfr., articolo 473-bis.11 cod. proc. civ.). La competenza può infatti, radicarsi presso il luogo di residenza dell'una o dell'altra parte, ma anche nel foro di residenza abituale del bambino, nel caso in cui questa non coincida con la residenza dei due genitori. Ad esempio, se il bambino vive con i nonni.
Le cose cambiano se ci sono dei provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale. Al riguardo, la Relazione illustrativa specifica: "In presenza di minori collocati fuori dalla famiglia di origine il procedimento congiunto non potrà riguardare i provvedimenti a tutela dei figli, che dovranno essere richiesti al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni con altro e diverso procedimento." Questo chiaramente vale solo se sono stati adottati provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale e non nel caso, di situazioni legate all'organizzazione della vita familiare.
Bisogna prestare attenzione ad una particolarità: l'articolo 473-bis.51, 2 comma, c.p.c. stabilisce che il ricorso contiene "le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, 1 comma, numeri 1), 2), 3) e 5)": il richiamo ai numeri 1), 2) 3) e 5) è un refuso legislativo perché l'art. 473-bis.12 presenta un elenco per lettere e non per numeri. Pertanto, il richiamo ai numeri 1), 2), 3) e 5) indicati nell'art. 473-bis.51 c.p.c., deve intendersi riferito alle lettere a), b), c), e).
Infine…qualcosa dei tempi di emergenza Covid rimane. I procedimenti su domanda congiunta consentono alle parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: in tal caso, occorre farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.
Successivamente al deposito del ricorso, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al PM, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il procedimento si conclude non più con il decreto di omologa, ma con una sentenza "con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti".
In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©