Penale

Etilometro: efficacia probatoria del dato tecnico «volume insufficiente»

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Circolazione stradale – Guida in stato di ebbrezza – Etilometro – Dicitura “Volume insufficiente” - Prova
La dicitura “volume insufficiente” prova soltanto il fatto che la quantità d'aria introdotta nell'etilometro è stata minore di quella occorrente per una rilevazione ottimale, ma evidentemente sufficiente a fornire un dato affidabile. Peraltro, in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio il test, che non sono state in alcun modo provate, è evidente, affermano i giudici, che ci si trovi davanti ad un comportamento volontario, teso ad inficiare il controllo, con la conseguenza che o gli esiti degli esami sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato, secondo l'esito del test effettuato, o conducono a ritenere configurabile il reato di cui all'articolo 186, comma 7, CDS, in ragione della dimostrata indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all'accertamento.
• Carte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 febbraio 2017 n. 6636

Circolazione stradale – Guida in stato di ebbrezza – Etilometro – Valutazione del giudice del merito - Criteri
Il dato tecnico “volume insufficiente”, affermano i giudici, va inserito in una compiuta descrizione delle modalita' di funzionamento dell'apparecchiatura, onde portare una ragionevole giustificazione al giudizio di non incidenza (o il suo opposto) sulla misurazione del tasso alcolemico. Cio' implica che il giudice di merito e' tenuto a rendere adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali l'insufficienza del volume ha/non ha inficiato il risultato del test espresso dai parametri numerici; tale non potendo essere la tautologica affermazione per la quale la formulazione del risultato numerico dimostra il corretto funzionamento dell'apparecchio.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 giungo 2016 n. 23520

Circolazione stradale – Guida in stato di ebbrezza – Etilometro – Riduzione volontaria al minimo dell'espirazione – Impossibile rilevazione della percentuale alcolica - Responsabilità ex articolo 186 CDS
La quantità' di aria soffiata all'interno dell'etilometro dipende da un atto volontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbia volutamente ridotto al minimo l'espirazione, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante l'insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado d'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, sarebbe gioco forza reputare integrata l'ipotesi di reato di cui dell'articolo articolo 186 CDS, comma 7 (rifiuto di sottoporsi al test).
Ove, come nella fattispecie esaminata dai giudici, nonostante l'insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v'è alcuna logica ragione per negarne l'attendibilita': del resto, nonostante l'insufficienza dell'aria introdotta, lo spirometro è stato, evidentemente, in grado di procedere all'analisi, che, in difetto, avrebbe ricusato con l'indicazione di non validità.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29 maggio 2014, n. 22239

Circolazione stradale – Guida in stato di stato di ebbrezza – Etilometro – Dicitura “volume insufficiente” – Indicazione sugli scontrini del valore del tasso alcolemico - Incompatibilità
L'indicazione, su entrambi i tagliandi rilasciati dall'etilometro, della dicitura “volume insufficiente”, contrasta insanabilmente con la contestuale indicazione, pure presente sugli scontrini, relativa al valore del tasso alcolemico registrato, evenienza quest'ultima che presuppone l'effettuazione di una corretta misurazione del campione di aria alveolare espirato. E' affetto da vizio motivazionale il provvedimento che non tiene in considerazione l'incompatibilità logica tra i dati rilasciati dall'apparecchiatura, in entrambe le misurazioni, e il corretto funzionamento della macchina: con la conseguenza che è illogico, affermano i giudici, ritenere affidabili i dati relativi al tasso alcolemico emergenti da tali prove.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 21 agosto 2013 n. 35303

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