Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 3 ed il 14 aprile 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) invalidità civile ed accertamento tecnico preventivo obbligatorio; (ii) invalidità civile ed accertamento tecnico preventivo obbligatorio; (iii) esecuzione forzata ed espropriazione presso terzi; (iv) arbitrato e controversie in materia societaria; (v) prova per testi ed incapacità a testimoniare; (vi) prova per testi ed incapacità a testimoniare; (vii) prova per testi ed incapacità a testimoniare; (viii) scrittura privata e disconoscimento giudiziale; (ix) scrittura privata e disconoscimento giudiziale; (x) liquidazione giudiziale compensi professionali ed applicazione parametri ministeriali; (xi) giudizio di cassazione, riforma del processo civile e produzione documentale.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 9356/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma che è impugnabile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. il decreto con cui il giudice, sul presupposto dell'assenza di contestazioni, omologhi e renda così definitivo l'accertamento del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 445–bis, quinto comma, cod. proc. civ., senza avere prima fissato con decreto comunicato alle parti, all'esito delle operazioni di consulenza, un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del consulente tecnico.

PROCEDIMENTI SPECIALI – Cassazione n. 9356/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma che l'intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario, omologato dal giudice secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico, presuppone che il giudice, concluse le operazioni di consulenza, abbia assegnato con decreto comunicato alle parti un termine per la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non superiore a trenta giorni, e che le parti, con atto scritto depositato in cancelleria, non abbiano formulato contestazioni di sorta nel termine assegnato, anche con riguardo agli aspetti preliminari oggetto di verifica giudiziale, presupposti processuali e condizioni dell'azione.

ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 9433/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma che nel procedimento di espropriazione di crediti di cui agli articoli 543 e ss. c.p.c. laddove il terzo pignorato dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato, precisando però che il relativo credito risulta già vincolato in virtù di precedenti pignoramenti, egli ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 550 c.p.c., di indicare gli estremi di detti pignoramenti (precisando, quindi, quanto meno i creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di disporre eventualmente, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'articolo 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite dal terzo, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà chiedere la sua integrazione allo stesso terzo, fissando una nuova udienza ai sensi dell'articolo 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine; nel caso in cui, peraltro, nonostante il termine all'uopo concesso, l'integrazione non sia resa dal terzo, la dichiarazione non potrà intendersi regolarmente resa, ai sensi dello stesso articolo 548 c.p.c. con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi all'assegnazione di esso in favore del creditore procedente.

ARBITRATO – Cassazione n. 9434/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma che l'impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi – dei soci, della società o di terzi ad essa estranei – protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola.

PROVA CIVILE – Cassazione n. 9456/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, le Sezioni Unite della Suprema Corte affermano che l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.

PROVA CIVILE – Cassazione n. 9456/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, le Sezioni Unite della Suprema Corte affermano che ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.

PROVA CIVILE – Cassazione n. 9456/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, le Sezioni Unite della Suprema Corte affermano che la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.

PROVA CIVILE – Cassazione n. 9690/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'articolo 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta.

PROVA CIVILE – Cassazione n. 9690/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 9815/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al Dm n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal Dm n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 10017/2023
L'ordinanza rimarca che, in tema di giudizio di cassazione, il nuovo testo dell'articolo 372 c.p.c. relativo alla produzione di altri documenti, nella formulazione modificata dall'articolo 3, comma 27, lettera h), del Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "riforma Cartabia"), se da un lato non richiede più, come il precedente, la notifica del deposito, mediante elenco, alle altre parti – ciò in coerenza con l'obbligatorietà del deposito telematico previsto dall'articolo 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Dlgs n. 149 del 2022 – , dall'altro, ha però fissato in quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio il termine entro il quale il deposito va effettuato.
***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie – Giudizi in materia di invalidità civile – Accertamento tecnico preventivo obbligatorio – Decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario – Omessa assegnazione con decreto comunicato alle parti del termine volto ad esprimere il dissenso – Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Ammissibilità. (Cost, articolo 111; Cpc, articolo 445-bis)
È impugnabile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. il decreto con cui il giudice, sul presupposto dell'assenza di contestazioni, omologhi e renda così definitivo l'accertamento del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 445-bis, quinto comma, cod. proc. civ., senza avere prima fissato con decreto comunicato alle parti, all'esito delle operazioni di consulenza, un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del consulente tecnico (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso, ha cassato il decreto impugnato con cui il tribunale aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario per il conseguimento dell'assegno mensile in favore di mutilati ed invalidi civili ex articolo 13 della legge n. 118 del 1971, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico, pur non avendo assegnato alle parti il termine con apposito decreto per esprimere il dissenso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 14 febbraio 2022, n. 4731; Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° febbraio 2021, n. 2163; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 2 agosto 2019, n. 20847; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 9 novembre 2016, n. 22721; Cassazione, sezione civile L, sentenza 4 maggio 2015, n. 8878; Cassazione, sezione civile L, sentenza 17 marzo 2014, n. 6085).
• Cassazione, sezione IV civile, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9356 – Presidente Berrino – Relatore Cerulo

Procedimento civile – Procedimenti speciali – Controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie – Giudizi in materia di invalidità civile – Accertamento tecnico preventivo obbligatorio – Intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario omologato dal giudice – Presupposti – Individuazione – Assegnazione con decreto comunicato alle parti del termine per esprimere il dissenso – Omessa formulazione delle parti di contestazioni nel termine assegnato – Necessità. (Cost, articolo 111; Cpc, articolo 445-bis)
L'intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario, omologato dal giudice secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico, presuppone che il giudice, concluse le operazioni di consulenza, abbia assegnato con decreto comunicato alle parti un termine per la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non superiore a trenta giorni, e che le parti, con atto scritto depositato in cancelleria, non abbiano formulato contestazioni di sorta nel termine assegnato, anche con riguardo agli aspetti preliminari oggetto di verifica giudiziale, presupposti processuali e condizioni dell'azione (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso, ha cassato il decreto impugnato con cui il tribunale aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario per il conseguimento dell'assegno mensile in favore di mutilati ed invalidi civili ex articolo 13 della legge n. 118 del 1971, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico, pur non avendo assegnato alle parti il termine con apposito decreto per esprimere il dissenso).
• Cassazione, sezione IV civile, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9356 – Presidente Berrino – Relatore Cerulo

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Dichiarazione del terzo pignorato della sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato – Specificazione che il credito risulta già vincolato in virtù di precedenti pignoramenti – Obblighi dichiarativi del terzo – Portata – Inosservanza – Conseguenze. (Cpc, articoli 524, 543, 547, 548, 549, 550 e 617)
Nel procedimento di espropriazione di crediti di cui agli articoli 543 e ss. cod. proc. civ. laddove il terzo pignorato dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato, precisando però che il relativo credito risulta già vincolato in virtù di precedenti pignoramenti, egli ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 550 cod. proc. civ., di indicare gli estremi di detti pignoramenti (precisando, quindi, quanto meno i creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di disporre eventualmente, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'articolo 524 cod. proc. civ.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite dal terzo, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà chiedere la sua integrazione allo stesso terzo, fissando una nuova udienza ai sensi dell'articolo 548 cod. proc. civ. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine; nel caso in cui, peraltro, nonostante il termine all'uopo concesso, l'integrazione non sia resa dal terzo, la dichiarazione non potrà intendersi regolarmente resa, ai sensi dello stesso articolo 548 cod. proc. civ. con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi all'assegnazione di esso in favore del creditore procedente (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso degli eredi del creditore, deceduto dopo la proposizione dello stesso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione proposta dall'istituto terzo tesoriere ex articolo 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9433 – Presidente Rubino – Relatore Tatangelo

Procedimento civile – Arbitrato – Controversie societarie – Impugnazione delibere aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale per aumento o riduzione – Compromettibilità in arbitri – Condizioni e limiti – Prospettazione dei fatti articolata dalle parti ed interessi specificamente convolti nella controversia – Rilevanza – Fondamento. (Dlgs., n. 5/2003, articoli 34 e 36; Cpc, articoli 806 e 829)
L'impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi – dei soci, della società o di terzi ad essa estranei – protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto da una società a responsabilità limitata, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata con la quale la corte territoriale aveva ritenuto che le domande promosse dal socio in sede di procedimento arbitrale, in quanto involgenti diritti certamente disponibili e rinunciabili, rientrassero nell'ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 giugno 2022, n. 19852; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15875; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10433; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29325; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4956; Cassazione, sezione civile I, sentenza 30 settembre 2019, n. 24444; Cassazione, sezione civile I, sentenza 29 maggio 2019, n. 14665; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27736; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9344; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 ottobre 2016, n. 20674; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 agosto 2015, n. 17283; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 giugno 2014, n. 13031; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 giugno 2013, n. 16265; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 12 settembre 2011, n. 18600; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 23 febbraio 2005, n. 3772; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 27 febbraio 2004, n. 3975).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9434 – Presidente Genovese – Relatore Campese

Procedimento civile – Prova civile – Prova per testimoni – Incapacità a testimoniare – Eccezione di nullità – Rilevabilità officiosa – Esclusione – Formulazione ad opera della parte prima dell'ammissione della prova testimoniale – Necessità – Inosservanza – Successiva formulazione dell'eccezione di nullità della prova – Esclusione. (Cpc, articoli 156, 157 e 246)
L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 cod. proc. civ. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto un azione di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale ad esito mortale, la Sezioni Unite del Supremo Collegio, nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno enunciato il suddetto principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'articolo 363 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza interlocutoria 9 giugno 2022, n. 18601).
• Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 aprile 2023, n. 9456 – Presidente De Chiara – Relatore Di Marzio

Procedimento civile – Prova civile – Prova per testimoni – Incapacità a testimoniare – Eccezione di nullità – Formulazione – Ammissione ed assunzione della prova testimoniale – Nullità della prova testimoniale – Onere di rilevazione dopo l'escussione del teste o nella prima udienza successiva – Necessità – Inosservanza – Sanatoria della nullità – Sussistenza. (Cpc, articoli 156, 157 e 246)
Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 cod. proc. civ. l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto un azione di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale ad esito mortale, la Sezioni Unite del Supremo Collegio, nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno enunciato il suddetto principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'articolo 363 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza interlocutoria 9 giugno 2022, n. 18601).
• Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 aprile 2023, n. 9456 – Presidente De Chiara – Relatore Di Marzio

Procedimento civile – Prova civile – Prova per testimoni – Incapacità a testimoniare – Eccezione di nullità – Tempestiva formulazione – Reiterazione precisa e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni – Necessità – Mancanza – Rinuncia all'eccezione – Configurabilità – Conseguenze – Riproposizione in sede di impugnazione – Esclusione. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 156, 157 178, 189 e 246)
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto un azione di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale ad esito mortale, la Sezioni Unite del Supremo Collegio, nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno enunciato il suddetto principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'articolo 363 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza interlocutoria 9 giugno 2022, n. 18601).
• Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 aprile 2023, n. 9456 – Presidente De Chiara – Relatore Di Marzio

Procedimento civile – Prova civile – Scrittura privata – Disconoscimento – Art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c. – Avvenuto riconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio in caso di mancato disconoscimento della parte comparsa nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione – Nozione – Primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 156, 157 178, 189 e 246)
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'articolo 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. , in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo la prima difesa costituita dalla memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., il disconoscimento era stato tardivamente effettuato dal ricorrente con le memorie di replica; tuttavia, parimenti, l'eccezione di tardività del disconoscimento era stata sollevata dalla società controricorrente solo con le memorie conclusionali di replica ex articolo 190 cod. proc. civ.; la Suprema Corte ha pertanto cassato con rinvio la sentenza impugnata demandando al giudice del rinvio l'applicazione dell'enunciato principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15676; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15780; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 maggio 1990, n. 4059; Cassazione, sezione civile I, sentenza 5 maggio 1978, n. 2114).
• Cassazione, sezione II c ivile, sentenza 12 aprile 2023, n. 9690 – Presidente Manna – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Prova civile – Scrittura privata – Disconoscimento – Eccezione di tardività del disconoscimento – Rilevabilità officiosa – Esclusione – Disconoscimento avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni – Formulazione eccezione nella medesima sede – Necessità – Fondamento. (Cpc, articoli 183, 190, 214 e 215)
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo la prima difesa costituita dalla memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., il disconoscimento era stato tardivamente effettuato dal ricorrente con le memorie di replica; tuttavia, parimenti, l'eccezione di tardività del disconoscimento era stata sollevata dalla società controricorrente solo con le memorie conclusionali di replica ex articolo 190 cod. proc. civ.; la Suprema Corte ha pertanto cassato con rinvio la sentenza impugnata demandando al giudice del rinvio l'applicazione dell'enunciato principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 settembre 2019, n. 23636; Cassazione, sezione civile II, sentenza 9 maggio 2011, n. 10147; Cassazione, sezione civile II, sentenza 24 giugno 2003, n. 9994; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 giugno 1994, n. 5666; Cassazione, sezione civile I, sentenza 27 gennaio 1978, n. 388).
• Cassazione, sezione II civile, sentenza 12 aprile 2023, n. 9690 – Presidente Manna – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Spese processuali – Liquidazione compensi professionali e spese di lite – Parametri tabellari ex art. 4 del D.M. n. 55/2014, nel testo modificato dal D.M. n. 37/2018 – Liquidazione giudiziale inferiore ai valori minimi – Illegittimità – Fondamento. (Cpc, articolo 91; Legge, n. 247/2013, articoli 13 e 13-bis; Dm, n, 55/2014, articolo 4)
In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al Dm n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal Dm n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice di appello, nell'accogliere il gravame proposto dal ricorrente, aveva riconosciuto a quest'ultimo, a titolo di spese processuali, in relazione alla valore della causa, pari all'importo della sanzione irrogata, somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato articolo 4, comma primo, del Dm 55 del 2014, nel testo novellato dal Dm 37 del 2018, e con l'attribuzione di un importo onnicomprensivo senza alcuna distinzione per fasi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 3 settembre 2021, n. 23873; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 luglio 2018, n. 19482;Cassazione, sezione civile L, ordinanza 31 marzo 2016, n. 6306).
• Cassazione, sezione II civile, sentenza 13 aprile 2023, n. 9815 – Presidente D'Ascola – Relatore Fortunato

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Produzione documenti – Art. 372 c.p.c. – C.d. "riforma Cartabia" – D.lgs. n. 149/2022 – Nuova formulazione – Disciplina applicabile – Deposito telematico in luogo della precedente notifica – Fondamento – Termine quindicinale – Osservanza – Necessità. (Dlgs, n. 149/2022, articoli 3 e 35; Cpc, articolo 372; Disp. att. cpc, articolo 196-quater)
In tema di giudizio di cassazione, il nuovo testo dell'articolo 372 cod. proc. civ., relativo alla produzione di altri documenti, nella formulazione modificata dall'articolo 3, comma 27, lettera h), del Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "riforma Cartabia"), applicabile al giudizio in corso in virtù della disposizione transitoria di cui all'articolo 35, comma 6, del Dlgs citato, se da un lato non richiede più, come il precedente, la notifica del deposito, mediante elenco, alle altre parti – ciò in coerenza con l'obbligatorietà del deposito telematico previsto dall'articolo 196-quater disp. att. cod. proc., introdotto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Dlgs n. 149 del 2022 – , dall'altro, ha però fissato in quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio il termine entro il quale il deposito va effettuato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto inammissibile la produzione documentale di parte ricorrente per inosservanza del predetto termine, essendo stati nella circostanza i documenti depositati, unitamente alla memoria, quattordici giorni prima dell'adunanza).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 14 aprile 2023, n. 10017 – Presidente Frasca – Relatore Iannello

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©