Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) consulenza tecnica preventiva e funzione cognitiva; (ii) consulenza tecnica preventiva, prova scritta e ricorso monitorio; (iii) mediazione obbligatoria, opposizione al procedimento per convalida di sfratto per morosità e parte gravata; (iv) mediazione obbligatoria, opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (v) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e domande "nuove"; (vi) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e contratto di leasing; (vii) mediazione obbligatoria, manifestazione di disinteresse e condizione di procedibilità.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

ATP/CONCILIAZIONE – Corte di Appello di Messina, sezione II civile, sentenza 8 ottobre 2021 n. 446
La decisione rimarca che la formazione della prova, in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., non è da ritenere solo come "strumentale" e quale mezzo rivolto al successivo esercizio dell'azione di merito allo scopo di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale attraverso il processo di merito, bensì, piuttosto, quale rimedio base dal quale poter muovere per giungere ad una soluzione spedita della controversia tra le parti.

ATP/CONCILIAZIONE – Corte di Appello di Messina, sezione II civile, sentenza 8 ottobre 2021 n. 446
La sentenza, in accordo con parte della dottrina, afferma che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ben può essere posta alla base dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 19 novembre 2021 n. 18300
La sentenza riafferma che grava sul locatore intimante, a pena di improcedibilità del giudizio, l'onere di attivare la mediazione obbligatoria in sede di opposizione al procedimento per convalida di sfratto per morosità.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Bari, sezione III civile, sentenza 25 novembre 2021 n. 2020
La decisione resa in sede di appello con riforma della pronuncia gravata, riafferma che, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso monitorio con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Busto Arsizio, sezione III civile, sentenza 7 dicembre 2021 n. 1739
La pronuncia afferma che nel caso in cui dopo la proposizione della domanda giudiziale il giudizio si arricchisca di nuove domande o di nuove parti, non è necessario rinnovare l'esperimento del procedimento di mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Milano, sezione VI civile, sentenza 16 dicembre 2021 n. 10476
La sentenza, aderendo all'indirizzo recepito nella giurisprudenza di legittimità, ribadisce che la controversia insorta in tema di leasing, non potendo essere ricondotta alle liti in materia di "contratti bancari" e "finanziari", non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Torino, sezione VIII civile, sentenza 22 dicembre 2021 n. 5531
La decisione, adeguandosi al principio espresso sul punto dal giudice di legittimità, ribadisce che nel procedimento di mediazione obbligatoria la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimenti di istruzione preventiva – Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Fondamento e finalità. (Cpc, articolo 696-bis)
Il nuovo dettato codicistico ex art. 696 bis cod. proc. civ., così come introdotto dalla riforma del 2005, prevede che la consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite soddisfi una duplice finalità: quella conciliativa e quella cognitiva, di immediato rilievo nel giudizio di merito. La prima, permette di utilizzare l'A.T.P. quale strumento di conciliazione della controversia tra le parti; la seconda, riconosce alle parti il diritto di precostituire una prova prima ed al di fuori del processo di merito, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti del "fumus" e del "periculum". Tale istituto prescinde dalle condizioni dell'art. 696 cod. proc. civ., ovvero dei presupposti cautelari dell'istruzione preventiva, e, in particolare, dall'urgenza di far verificare lo stato dei luoghi o la qualità o condizioni di cose o persone, coincidente con il "periculum" di non potere nel futuro procedere ad un'indagine tecnica su cose o persone per il loro mutamento a causa del passare del tempo e della dilazione in cui si svolge il giudizio di merito. Di conseguenza, la formazione della prova, nel caso dell'art. 696-bis cod. proc. civ., non è vista solo come "strumentale" e come mezzo rivolto al successivo esercizio dell'azione di merito, ed allo scopo di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale attraverso il processo di merito, ma, piuttosto, quale rimedio base dal quale poter partire per giungere ad una soluzione spedita della controversia tra le parti (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni arrecati ad un immobile a causa dello smottamento del terreno sottostante lo stesso, il giudice d'appello ha disatteso il motivo di doglianza con cui l'appellante aveva lamentato che il giudice di prime cure avesse fondato la propria decisione facendo esclusivo riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal professionista incaricato nell'ambito di un procedimento per A.T.P., senza tenere in considerazione le ulteriori richieste istruttorie formulate dallo stesso nel corso del giudizio; al contrario, il giudice di primo grado, osserva la decisione in esame, ha agito in conformità alle norme processuali ed all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui una volta fallita la conciliazione, l'elaborato del consulente, che contiene gli eventi descritti nella loro dinamica e nella completa rappresentazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi da scrutinare, corrobora e qualifica il nesso causale tra danno occorso e cause esegetiche, nonché conduce, con le valutazioni contenute, alla determinazione e quantificazione del danno, che, nella loro integrale cognizione e ponderazione, possono essere considerati dal giudice medesimo come fonte di prova, ai fini della decisione da assumere).
Corte di Appello di Messina, sezione II civile, sentenza 8 ottobre 2021 n. 446 – Presidente Neri – Estensore Giorgianni

Procedimento civile – Procedimenti di istruzione preventiva – Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Ricorso per ingiunzione di pagamento quale prova scritta della esistenza del diritto – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 633, 634 e 696-bis)
La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ. ben può essere posta alla base dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento. Infatti, ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ. affinché il giudice pronunci ingiunzione di pagamento, è necessario che venga data prova scritta del diritto fatto valere e l'art. 634 cod. proc. civ., relativo alla prova scritta medesima, fornisce all'interprete una serie di indicazioni, dove però non si fa alcun riferimento all'accertamento tecnico preventivo. Ne consegue, in accordo con parte della dottrina, che tale elenco non è da ritenere tassativo: infatti, "…se del diritto fatto valere si dà prova scritta…" non significa che il giudice utilizzi una prova tipica, altrimenti saremmo nel processo a cognizione piena (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni arrecati ad un immobile a causa dello smottamento del terreno sottostante lo stesso, la corte territoriale, ha accolto la domanda incidentale con la quale l'appellato aveva censurato la sentenza impugnata laddove aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo ritenendo che le valutazioni compiute dal consulente tecnico in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ., per accertare la causa dei danni presenti nell'immobile e la loro quantificazione, non potessero ritenersi idonee a fondare un procedimento per ingiunzione, "…non essendo il credito che ne deriva né liquido né esigibile in mancanza di un provvedimento giudiziale di liquidazione definitiva…").
Corte di Appello di Messina, sezione II civile, sentenza 8 ottobre 2021 n. 446 – Presidente Neri – Estensore Giorgianni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Locazione – Procedimento di intimazione di sfratto per morosità – Giudizio di opposizione – Procedimento di mediazione obbligatoria – Omesso esperimento da parte del locatore-intimante – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 658 e 665; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nel procedimento di sfratto per morosità, ove il giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione proposta dal conduttore ed invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, del D.lgs. n. 28 del 2010, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto (Nel caso di specie, il giudice adito, ritenuta fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dei convenuti in merito alla mancata instaurazione da parte del locatore-intimante dell'obbligatoria procedura di mediazione, ha dichiarato improcedibile la domanda attrice condannando quest'ultima alla refusione, in favore della controparte, delle spese di lite).
Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 19 novembre 2021 n. 18300 – Giudice Valentino

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, la corte territoriale, accogliendo l'appello, ha riformato la sentenza del giudice di prime cure che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda, la definitiva esecutorietà del decreto opposto con condanna di parte opponente alle spese di lite; tuttavia, nel dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria con revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, il giudice d'appello ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio in quanto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito all'individuazione della parte gravata dell'obbligo di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria era stato composto solo con la nota pronuncia delle Sezioni Unite del Supremo Collegio depositata successivamente rispetto alla sentenza gravata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Bari, sezione III civile, sentenza 25 novembre 2021 n. 2020 – Presidente Ancona – Estensore Coluccia

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Introduzione di domande "nuove" – Reiterazione dell'esperimento del procedimento di mediazione – Configurabilità – Esclusione. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 impone il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie specificamente indicate e sancisce che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma, tuttavia, non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale si arricchisce di nuove domande o di nuove parti: in tal caso, si ritiene che non sia necessario interrompere per rinnovare l'esperimento del procedimento di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni intentata dall'attrice per asserita responsabilità del professionista convenuto in relazione ad una serie di negligenti interventi odontoiatrici, il giudice adito, rigettando l'eccezione di improcedibilità sollevata da quest'ultimo, ha ritenuto che la domanda attorea fosse fondata e dedotta sui medesimi fatti e sui medesimi danni–conseguenza indicati nel ricorso proposto ex art. 696-bis cod. proc. civ. in sede di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, limitandosi a dedurre la sopravvenuta insorgenza di nuove conseguenze dannose insorgenti dal fatto lesivo originariamente lamentato, sicché, non potendosi ritenere la domanda tout court come "nuova", non sussistevano nella circostanza neppure i presupposti per la rinnovazione della condizione di procedibilità).
Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 7 dicembre 2021, n. 1739 – Giudice Farina

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia di contratti "bancari e finanziari" – Controversia insorta in materia di contratto di leasing – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Legge n. 124/2017, articolo 1; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione obbligatoria, il riferimento operato dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 alle controversie in materia di contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di avente ad oggetto la domanda di risoluzione di diritto di un contratto di locazione finanziaria immobiliare, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria sollevata dalla società convenuta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200).
Tribunale di Milano, sezione VI civile, sentenza 16 dicembre 2021 n. 10476 – Giudice Macripò

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Primo incontro – Parte istante – Dichiarazione di non voler proseguire con la mediazione – Condizione di procedibilità – Avveramento – Sussistenza – Principio espresso in controversia insorta in materia locatizia. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, il procedimento può esaurirsi nella manifestazione della mancanza d'intenzione di proseguire manifestata in sede di primo incontro dalla parte gravata dell'onere di esperirlo, dovendo lo stesso contemperare l'esigenza di stimolare la media-conciliazione con l'interesse della parte medesima a non mediare la controversia, una volta resa edotta dei vantaggi della procedura (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia locatizia, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree sollevata dalla parte intimata per mancato espletamento della mediazione sul presupposto che "… parte attrice non si presentava personalmente ma rilasciava procura notarile al difensore che compariva innanzi all'Organismo di Mediazione, ma dichiarava che il suo cliente non voleva aderire alla mediazione…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Torino, sezione VIII civile, sentenza 22 dicembre 2021 n. 5531 – Giudice Fanini

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