Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 17 ed il 21 aprile 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) equa riparazione per la durata irragionevole del processo; (ii) espropriazione presso terzi; (iii) motivazione della sentenza; (iv) operazioni di vendita per espropriazione immobiliare delegate al professionista; (v) spese processuali del terzo chiamato in garanzia; (vi) liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato; (vii) giudizio di cassazione e vizio motivazionale; (viii) giudizio di cassazione e "doppia conforme"; (ix) revocazione e ricorso per cassazione.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

EQUA RIPARAZIONE – Cassazione n. 10096/2023
L'ordinanza riafferma che, in sede di liquidazione dell'equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto, dal carattere indennitario dell'obbligazione discende che gli interessi legali decorrono, se richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione o, se non richiesti, dalla data del provvedimento impugnato.

ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 10146/2023
La decisione assicura continuità al principio secondo cui in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.

SENTENZA – Cassazione n. 10306/2023
L'ordinanza riafferma che la concisione della motivazione della sentenza non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione ed alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.

ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 10350/2023
La pronuncia consolida il principio secondo cui l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591-bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 10364/2023
L'ordinanza riafferma che il principio secondo il quale, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, non trova applicazione ove l'iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria.

DIFENSORE – Cassazione n. 10438/2023
Enunciando il principio di diritto, la sentenza afferma che, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, ed art. 12, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il cinquanta per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 10504/2023
Cassando con rinvio la sentenza gravata, l'ordinanza ribadisce che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 360, comma, 1 n. 5, c.p.c., introdotto dalla legge n. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 10606/2023
L'ordinanza riafferma che ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 10768/2023
La sentenza ribadisce che il deposito del ricorso per revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, per cui la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto da detto soggetto dev'essere verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza ma anche a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, quarto comma, c.p.c.
***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione – Obbligazione "ex delicto" – Esclusione – Obbligazione "ex lege" – Configurabilità – Fondamento – Carattere indennitario – Conseguenze – Decorrenza degli interessi legali della domanda – Ammissibilità – Rivalutazione – Esclusione. (Cc, articolo 1173; legge 89/2001, articoli 2 e 5)
L'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura, non già come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'articolo 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (Nel caso di specie, in cui gli interessi legali, non essendo stati richiesti, non potevano essere concessi a far data dalla domanda di equa riparazione, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato il provvedimento e, decidendo nel merito, ha riconosciuto gli interessi medesimi sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo dalla data del decreto impugnato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 7 gennaio 2016, n. 93; Cassazione, sezione civile I, sentenza 25 novembre 2011, n. 24962; Cassazione, sezione civile I, sentenza 5 settembre 2011, n. 18150; Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 aprile 2006, n. 8712).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 17 aprile 2023 n. 10096 – Presidente Di Virgilio; Relatore Poletti

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Terzo pignorato – Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi – Litisconsorzio necessario – Sussistenza. (Cpc, articoli 102 e 543)
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (Nel caso di specie, in cui il ricorso era stato incentrato dall'avvocato ricorrente sulla natura di titolo esecutivo di una scrittura privata autenticata di riconoscimento di debito per compensi professionali, la Suprema Corte, rilevato d'ufficio che, davanti al giudice del merito, essendo stato pretermesso il terzo pignorato, il contraddittorio non poteva dirsi integro, ha cassato la sentenza impugnata rinviando al medesimo giudice affinché lo stesso pronunci integrando il contraddittorio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 maggio 2021, n. 13533).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 17 aprile 2023 n. 10146 – Presidente De Stefano; Relatore Porreca

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – Mancanza – Nullità della sentenza – Configurabilità – Condizioni. (Cpc, articolo 132; Disp., att. Cpc, articolo 118)
La concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi in funzione dell'intellegibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza costituisce motivo di nullità della sentenza, ogni qualvolta impedisca l'individuazione degli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. Tale principio trova applicazione anche a seguito della riformulazione del testo dell'articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che ha sostituito il riferimento allo "svolgimento del processo" ed ai "motivi in fatto e in diritto della decisione" con quello alle sole "ragioni di fatto e di diritto della decisione": invero, la possibilità, in tal modo riconosciuta all'estensore della sentenza, di omettere totalmente la parte narrativa del provvedimento o di limitarne il contenuto ai dati rilevanti ai fini della decisione non esclude infatti il dovere di rendere comprensibile il proprio ragionamento, e quindi la necessità di riportare, a corredo della motivazione in diritto, tutti gli elementi di fatto di natura sostanziale o processuale indispensabili per l'individuazione della fattispecie esaminata e la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito, in modo da consentire la verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico dello stesso. In tal senso depone d'altronde anche la nuova formulazione dell'articolo 118 disp. att. cod. proc. civ. la quale continua a richiedere, oltre alla "succinta esposizione […] delle ragioni giuridiche della decisione", quella dei "fatti rilevanti della causa" (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità di un lodo, per difetto di "potestas judicandi" degli arbitri; nella circostanza, infatti, osserva il giudice di legittimità, la predetta sentenza non fornisce alcun elemento di valutazione in ordine alla natura ed all'oggetto della controversia deferita al giudizio degli arbitri, allo svolgimento del procedimento arbitrale ed alle censure formulate in sede di impugnazione del lodo, limitandosi a riferire genericamente che la società controricorrente aveva dedotto il suddetto difetto di "potestas judicandi" degli arbitri ed a riportare il testo della clausola compromissoria, nonché a richiamare un precedente di legittimità, asseritamente riguardante un caso analogo a quello esaminato dalla corte d'appello, e da quest'ultima ritenuto idoneo a giustificare l'accoglimento dell'impugnazione, senza curarsi di far precedere la motivazione da una ricostruzione, sia pure sintetica, della vicenda sostanziale e processuale, tale da consentire d'individuarne i caratteri essenziali e quindi di verificare la pertinenza del precedente richiamato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29721; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 920; Cassazione, sezione civile V, sentenza 10 novembre 2010, n. 22845; Cassazione, sezione civile L, sentenza 19 marzo 2009, n. 6683).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10306 – Presidente Valitutti; Relatore Mercolino

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita delegate al professionista – Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo – Natura decisoria – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione – Sussistenza. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articoli 360, 591-bis, 591-ter, 617, 669-terdecies)
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 591-ter cod. proc. civ. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex articolo 591-bis cod. proc. civ., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo proposta dai ricorrenti, nel corso di un procedimento esecutivo promosso nei loro confronti, avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva disatteso un loro precedente ricorso allo stesso proposto, ai sensi della dell'articolo 591-ter cod. proc. civ., con riguardo alla prosecuzione dell'attività del professionista delegato per la vendita, nonostante il tardivo versamento del fondo spese). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 marzo 2022, n. 6929; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27069; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18111; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 luglio 2020, n. 15441; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 maggio 2019, n. 12238).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 18 aprile 2023 n. 10350 – Presidente Scoditti; Relatore Tatangelo

Procedimento civile – Spese processuali – Chiamata del terzo in garanzia – Incidenza delle spese del chiamato – Spettanza a carico della parte rimasta soccombente – Incidenza sull'attore – Configurabilità – Condizioni e limiti – Fondamento. (Cpc, articoli 91, 92, 106 e 269)
Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto che l'appello incidentale proposto dal ricorrente avverso la pronuncia di compensazione delle spese assunta dal tribunale, doveva essere volto alla condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado della parte attrice e non già della parte convenuta che l'aveva chiamato in causa: invero, in violazione dell'enunciato principio, non si era nella circostanza accertato se, come espressamente eccepito dal ricorrente medesimo, la domanda proposta dalla convenuta con la sua chiamata in causa fosse o meno manifestamente infondata, ovvero se, al contrario, come dedotto dalla controricorrente, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° luglio 2021, n. 18710; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 settembre 2019, n. 23948; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23123; Cassazione, sezione civile I, sentenza 14 maggio 2012, n. 7431).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 aprile 2023 n. 10364 – Presidente Genovese; Relatore Dongiacomo

Procedimento civile – Difensori – Compenso – Liquidazione in sede giudiziale – Parametri tabellari ex art. 4 del D.M. n. 55/2014, nel testo modificato dal D.M. n. 37/2018 – Diminuzione di oltre il 50 per cento dei valori medi previsti dalle predette tabelle – Illegittimità – Fondamento. (Cc, articolo 2233; Dpr 115/2002, articolo 170; legge 247/2013, articolo 13; Dm 55/2014, articoli 4 e 12)
Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'articolo 4, comma 1, ed articolo 12, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il cinquanta per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Nel caso di specie, la Suprema Corte, enunciando espressamente il principio di diritto, ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il giudice del merito aveva respinto l'opposizione, proposta dall'avvocato ricorrente ex articolo 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in suo favore in relazione ai compensi maturati per la difesa prestata in un procedimento di volontaria giurisdizione).
• Cassazione, sezione II civile, sentenza 19 aprile 2023 n. 10438 – Presidente D'Ascola; Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Vizi di motivazione – Riformulazione art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera del decreto-legge n. 83 del 2012 – Portata – Sindacato di legittimità sulla motivazione – Riduzione al "minimo costituzionale" – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie relativa ad azione di pagamento di compensi professionali. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articolo 360)
A seguito della nuova formulazione dell'articolo 360, comma, 1 n. 5, cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dal controricorrente al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice del merito, nel liquidare la somma dovuta avuto riguardo alle prestazioni effettivamente espletate, aveva completamente omesso di prendere in esame le allegazioni poste a base delle eccezioni relative alla mancata diligenza da parte del professionista e della c.d. "exceptio doli", pur puntualmente indicate e sollevate dalla ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta al fine di paralizzare la pretesa attorea). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 19 aprile 2023 n. 10504 – Presidente Manna;– Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Doppia conforme – Motivo di impugnazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. – Ammissibilità – Esclusione – Presupposti – Integrale corrispondenza delle due decisioni di merito – Necessità – Esclusione – Medesimo iter logico-argomentativo – Sufficienza. (Cpc, articoli 348-ter e 360)
Ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'articolo 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della nullità di due contratti di swap, la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso cassando con rinvio la sentenza gravata, ha preliminarmente escluso ricorresse nella circostanza l'ipotesi in esame, essendo diversi gli iter motivazionali e diverse le stesse conclusioni – accoglimento, rigetto – cui erano pervenute le due decisioni dei gradi di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 marzo 2022, n. 7724).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 20 aprile 2023 n. 10606 – Presidente Valitutti; Relatore Caiazzo

Procedimento civile – Impugnazioni – Termini – Decorrenza – Notificazione della sentenza – Domanda di revocazione – Equipollenza – Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione – Art. 398, comma 4, c.p.c. – Termine breve – Applicabilità. (Cpc, articoli 360 e 398)
Il deposito del ricorso per revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, per cui la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto da detto soggetto dev'essere verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza, ma anche a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione, salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ex articolo 398, quarto comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, il ricorso proposto avverso la sentenza gravata, già impugnata dalla ricorrente per revocazione, è stato dichiarato dalla Suprema Corte inammissibile perché tardivo, in quanto notificato oltre 60 giorni dalla data di deposito del ricorso per revocazione, nonostante il rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex articolo 398, quarto comma, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 20 dicembre 2004, n. 23592).
• Cassazione, sezione L civile, sentenza 21 aprile 2023 n. 10768 – Presidente Berrino; Relatore Mancino

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©