Civile

Irrilevante la sensibilità di chi subisce il cattivo odore per la definizione del limite di tollerabilità

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava la "sostenibilità " di un allevamento di maiali vicino a una pizzeria

di Mario Finocchiaro

Il limite di tollerabilità delle immissioni - a norma dell'articolo 844 Cc - non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, sicché la valutazione diretta a stabilire se le immissioni contestate restino comprese o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata. Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con la sentenza 14 settembre 2022 n. 27036.
Nella specie le immissioni olfattive provenienti da un allevamento di suini - denunziate dal proprietario di un fondo confinante attualmente destinato a un complesso con attrattive ricreative [pizzeria, ristorante] da svolgersi all'aperto - erano state ritenute, dal giudice a quo, non eccedenti la normale tollerabilità poiché non dovute alla emissione dei reflui dei maiali nell'area, bensì agli odori fisiologicamente prodotti dagli animali, non diversamente eliminabili atteso che l'azienda [per l'allevamento dei suini] era collocata in una zona a forte espansione agricola ed era circondata da fondi destinata all'agricoltura e all'allevamento zootecnico. In applicazione del principio che precede la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si denunziava la sentenza impugnata per non aver fatto riferimento alla sensibilità di colui che subisce le immissioni.

I precedenti
Per i giudici di merito, nel senso che sia in base ai principi posti dagli articoli 14, 31 e 47 cost., sia in base all'articolo 8 Cedu, l'abitazione va salvaguardata da interferenze esterne che ne limitino il godimento finalizzato al rispetto della quiete e della tranquillità degli occupanti; sicché, nel caso di immissioni olfattive di acido solfidrico, provenienti da centrali geotermiche, che si verificano in un'abitazione, le stesse devono ritenersi intollerabili, ai sensi dell'articolo 844 Cc, ove superino i valori limite di esposizione dell'uomo alle materie gassose considerate o siano, comunque, di significativa entità, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza al c.d. preuso, Tribunale di Montepulciano, sentenza 26 febbraio 2007, in Riv. giur. ambiente, 2007, p. 857.
Ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nel senso che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata, Cassazione, sentenza 5 novembre 2018, n. 28201.
Nello stesso senso, sempre con riguardo alle immissione sonore, Cassazione, sentenze 5 agosto 2011, n. 17051, in Giustizia civile, 2012, I, p. 387, con nota di Costanza M., In tema di immissioni sonore, e 27 luglio 1983, n. 5157.

Il criterio della normale tollerabilità
Analogamente, in margine al reato di cui all'articolo 674 Cp, in presenza di emissioni arrecanti molestie di natura olfattiva, per l'affermazione che il regime valutativo da applicare onde verificare se le stesse siano o meno tollerabili è quello della «normale tollerabilità», quando l'attività da cui esse traggono origine sia condotta in presenza ed in conformità di apposita autorizzazione amministrativa, dovendosi invece applicare, in caso contrario, il diverso criterio, più rigoroso per l'agente, della «stretta tollerabilità», Cassazione penale, sentenza 5 agosto 2020, n. 23582, in Cassazione penale, 2021, p. 1625, con nota di Miccichè M., I controversi rapporti tra l'art. 674 c.p. e il criterio della "normale tellerabilità".
Non diversamente, la contravvenzione prevista dall'articolo 674 Cp è configurabile anche nel caso di emissioni moleste «olfattive» che superino il limite della normale tollerabilità ex articolo 844 Cc, Cassazione penale, sentenza 3 luglio 2014, n. 45230, che ha ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato che, non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, aveva provocato esalazioni maleodoranti in grado di arrecare molestie ai condomini confinanti.
Sempre nel senso che il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di «immissioni olfattive» provenienti da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità previsto dall'articolo 844 Cc, Cassazione penale, sentenze 10 febbraio 2015, n. 12019, in Arch. loc. cond. e imm., 2015, p. 392, e 29 maggio 2012, n. 37037, nonché Cassazione penale, sentenza 3 luglio 2014, n. 45230, ivi, 2015, p. 26, secondo cui la contravvenzione prevista dall'articolo 674 Cp è configurabile anche nel caso di «molestie olfattive» con la specificazione che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo alla normale tollerabilità di cui all'articolo 844 c.c., criterio che costituisce un referente normativo per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura e, dunque, anche ricorrendo alle sole dichiarazioni testimoniali dei confinanti.

Il reato di getto pericolo
In termini parzialmente diversi, sempre in margine all'articolo 674 Cp, si è affermato, altresì:
- è configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di «molestie olfattive» mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell'emissione, del criterio della «stretta tollerabilità», e non invece, di quello della «normale tollerabilità» previsto dall'articolo 844 Cc, attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana, Cassazione penale, sentenza 18 giugno 2015, n. 36905;
- il reato di getto pericoloso di cose è configurabile, a prescindere dal soggetto emittente, nei casi di molestie olfattive, per l'accertamento delle quali, non esistendo una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, occorre avere riguardo al criterio della normale tollerabilità, Cassazione penale, sentenza 22 novembre 2016, n. 14467, in Resp. civ. e prev., 2017, 1609, con nota di Solinas M., Getto pericoloso di cose - Sincretismo giurisprudenziale e persistenti aporie;
- deve considerarsi superato il limite di normale tollerabilità delle emissioni olfattive e quindi integrata la contravvenzione di cui all'articolo 674 Cp, qualora dalla profusione di un insistente odore derivante dalla cottura delle pizze proveniente da una pizzeria sottostante ad alcuni appartamenti, derivi un effettivo ed apprezzabile nocumento agli inquilini provocato da dette esalazioni, Cassazione penale, sentenza 31 maggio 2016, n. 45225, in Riv. pen., 2016, p. 1079;
- in tema di molestie olfattive, in assenza di una specifica normativa statale indicativa dei valori limite in materia di odori, e dunque in una situazione del tutto diversa da quella riguardante l'inquinamento atmosferico, la valutazione circa la normale tollerabilità va operata in termini particolarmente rigorosi, non risultando sufficiente il criterio civilistico di cui all'articolo 844 Cc, Cassazione penale, sentenza 20 aprile 2011, n. 15629, in Dir. e giur. agr., 2012, p. 117, con nota di Costantino P., Quando le lacune normative sembrano incolmabili il caso delle "molestie olfattive".

Il ruolo del giudice nella definizione del limite
In termini generali, in tema di normale tollerabilità si è precisato, altresì:
- l'articolo 844 Cc affida al giudice il compito di individuare nel caso concreto il significato da attribuire a tale locuzione così ampia e generica, dal momento che la soglia di normale tollerabilità dell'immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente, nonché alla vivibilità dell'abitazione che il rumore e il frastuono mettono a repentaglio; l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza, Cassazione, sentenza 28 luglio 2021, n. 21649, in Danno e responsabilità. 2022, p. 191;
- in tema di immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex articolo 844 Cc costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione «percipiente», in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi, Cassazione, sentenza 20 gennaio 2017, n. 1606;
- l'articolo 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 Cc comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex articolo 2043 Cc e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'articolo 2059 Cc, Cassazione, ordinanza 3 settembre 2018, n. 21554, in Riv. giur.edilizia, 2018, I, p. 1528 che ha cassato la sentenza impugnata per avere applicato, ai fini dell'ammontare del risarcimento, pure il criterio della «priorità dell'uso» in un caso in cui le immissioni provenienti da un'officina superavano la soglia di normale tollerabilità;
- in materia di immissioni, la «priorità dell'uso» costituisce un criterio sussidiario e facoltativo, con conseguente incensurabilità del giudizio di merito che abbia ritenuto di non avvalersene, quando gli elementi di fatto acquisiti consentano di ritenere comunque superata la soglia della normale tollerabilità, Cassazione, sentenza 11 maggio 2005, n. 9865, in Giur. it., 2006, c. 243 (con nota di De Paola F. Immissioni e priorità dell'uso), che, nel confermare il giudizio di merito, ha ritenuto comunque superata la normale tollerabilità delle immissioni acustiche ed olfattive costituite dal continuo abbaiare, soprattutto nelle ore notturne, di due cani e dal cattivo odore dagli stessi prodotto;
- in materia di immissioni dannose (nella specie, di natura olfattiva) il criterio del preuso cui fa riferimento l'articolo 844, comma 2, Cc ha carattere sussidiario e facoltativo, sicché il giudice del merito nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato, ritenga superata la soglia di tollerabilità, Cassazione, sentenza 10 gennaio 1996, n. 161, in Riv. giur. edilizia, 1996, I, p. 494.

Il danno non patrimoniale
Sul problema del danno non patrimoniale, conseguente a immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità mentre in alcune occasioni si è affermato che lo stesso non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa; ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità, Cassazione, ordinanza 18 luglio 2019, n. 19434, in Danno e responsabilità, 2019, p, 765, con nota di Volpato A., Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore intollerabili non può ritenersi sussistente in re ipsa, e in Resp. civ. e previdenza, 2020, II, p. 882, con nota di Fusco V., Il ruolo dell'inibitoria positiva in presenza di immissioni eccedenti la normale tollerabilità.
Diversamente, peraltro, in altre si è ritenuto che l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 Cc, comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 Cc, e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 Cc, Cassazione, ordinanza 11 marzo 2019, n.6906, in lanuovaproceduracivile.com ,2019.

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