Civile

Il coniuge può esperire l'azione di simulazione di un contratto di donazione anche prima dell'apertura della successione

Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza 27065/2022

di Mario Finocchiaro

Il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante che intendano - prima della apertura della successione di quest'ultimo - notificare una opposizione alla donazione - ai sensi dell'art. 563, comma 4, Cc - devono, previamente, esperire azione di simulazione relativa perché si accerti che le parti hanno interesso realizzare una donazione. Ad essi, in quanto terzi, non si applicano le limitazioni alla prova della simulazione dettate dall'art. 1417 Cc per le parti del contratto, essendo tale azione funzionale alla tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta al futuro legittimario. Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 14 settembre 2022 n. 27065.

I precedenti
Sulla prima parte della massima, nel senso che l'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, Cc e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, Cc, Cassazione, sentenza 11 febbraio 2022, n. 4523, in Foro it., 2022, I, c. 2133, con nota di Di Lorenzo C., Liberalità indirette e azione di restituzione ex art. 563 c.c.: una buona sentenza da rettificare?, nonché in Nuova giur. civ. comm., 2022, p. 792, con nota di Lazzara F., L'opposizione alla donazione dissimulata e questioni di diritto intertemporale.
Nella stessa occasione (Cassazione, sentenza 11 febbraio 2022, n. 4523, cit.,) la S.C. ha precisato, altresì, che la mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale dies a quo del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'articolo 563, comma 4, Cc induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, dalla trascrizione della donazione.

Giudice e domanda di simulazione
Sempre in margine alla domanda di simulazione, proposta in funzione della successiva opposizione ex articolo 563 Cc, in altra occasione si è affermato - altresì - che, il giudice innanzi al quale sia stata proposta un'azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, azione finalizzata alla successiva trascrizione dell'atto di opposizione, ai sensi dell'articolo 563, comma 4, Cc, deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una diversa causa di nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello e sia, perciò, ormai inammissibile un'espressa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, deve rigettare l'originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione, Cassazione, sentenza 9 settembre 2019, n. 22457, in Corriere giuridico, 2020, p. 532, con nota di De Cristofaro M., Azione di simulazione ante mortem, rilievo d'ufficio della nullità di donazione ed indebita evaporazione della tutela dei legittimari e in Giurisprudenza italiana, 2020, c. 1119, con nota di Consolo C., La tutela del (futuro) legittimario a fronte di donazioni (ancora solo potenzialmente) lesive proprio non funziona: l'opposizione ex art. 563, 4° comma, c.c. alla deludente prova del processo.

Il quadro normativo prima del 2005
Con riguardo al quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte all'articolo 563 Cc con il decreto legge n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, nel senso che a norma del secondo comma dell'articolo 1415 Cc, i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti solo quando essa pregiudica i loro diritti. Pertanto, poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e della accettazione dell'eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto - deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio, senza l'adesione alla domanda del genitore, titolare del diritto, possa spiegare un effetto integrativo della carente legittimazione, Cassazione, sentenza 17 marzo 1987, n. 2968.
Sull'ultima parte della massima non risultano precedenti in termini.

Legittimario esonerato dalle limitazioni
In generale, per l'affermazione che in tema di accertamento della simulazione, assoluta o relativa, di atti compiuti dal de cuius, il legittimario, in quanto terzo rispetto all'asse ereditario, è esonerato dalle limitazioni di prova relative alla simulazione; conseguentemente, allorquando l'impugnazione sia destinata a riflettersi, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, questi si avvantaggerà di tale esonero sia in qualità di legittimario che in quella di successore universale, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra parte una regola diversa, Cassazione, sentenze 30 luglio 2004, n 14562; 26 aprile 2002, n. 6078; 2 febbraio 1999, n. 848, in Riv. notariato, 1999, II, p. 1261.

Legittimatario ammesso a provare in veste di terzo
Analogamente:
- l'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'articolo 1417 Cc, non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda, Cassazione, ordinanza 13 giugno 2018, n. 15510;
- il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli articoli 2721 e 2729 Cc, a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l'art. 553 Cc, Cassazione, sentenza 9 maggio 2019, n. 12317.

Il merito
Numerosi, in margine al nuovo articolo 563 Cc, gli interventi dei giudici di merito.
In termini generali, in particolare, si è ritenuto che:
- sussiste, già anteriormente alla morte del donante, l'immediata legittimazione del potenziale riservatario all'azione di accertamento della donazione dissimulata da un apparente contratto a titolo oneroso, finalizzata a porre in essere l'atto stragiudiziale di opposizione previsto dall'articolo 563, comma 4, Cc; dal momento, infatti, che tale atto non può dirigersi avverso un negozio che non appaia essere una formale donazione, egli, in mancanza del previo accertamento giudiziale della reale natura liberale del simulato contratto a titolo oneroso, resterebbe impossibilitato a servirsi del predetto mezzo di tutela dei suoi futuri diritti ereditari, Tribunale di Cagliari, sentenza 21 maggio 2015, in Dir. successioni e famiglia, 2016, p. 729, con note di Ghidoni L., La Sempretutela anticipata dei potenziali legittimari fra simulazione negoziale privata, presunzione legale di affetti e ambizioni ereditarie concrete e di Verdicchio V., Donazione dissimulata e attualità dei «diritti» del legittimario in pectore;
- benché non vantino alcun diritto attuale sui beni del disponente ancora in vita, il coniuge e i parenti in linea retta, hanno interesse all'accertamento giudiziale della simulazione e della donazione dissimulata dal formale negozio traslativo a titolo oneroso da lui stipulato (anche quando detto atto si sostanzi in una donazione indiretta), ai fini della notifica e della trascrizione dell'atto di opposizione di cui all'art. 563, comma 4, Cc, che attribuisce agli stessi una immediata e specifica facoltà, strumentale ad assicurare piena e concreta tutela, in via anticipata e cautelare, ai diritti di cui diventeranno titolari al momento dell'apertura della successione, Tribunale di Cagliari, sentenza 21 maggio 2014, in Riv. giur. sarda, 2016, I, p. 65, con nota di Falzone Calvisi M. G., Donazione dissimulata e opposizione preventiva dei futuri legittimari: un nuovo orientamento giurisprudenziale.

Opposizione della donazione
Sempre in argomento, si è affermato altresì:
- l'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (articolo 563, comma 4 Cc) deve essere ricevuto o autenticato da notaio ex articolo 2657 Cc, non ai fini della validità formale e dell'esistenza dell'atto stesso, per il quale vale il principio della libertà delle forme, bensì per l'esecuzione della prescritta pubblicità nei registri immobiliari, Tribunale di Lucca, sentenza 7 ottobre 2020, in Riv. notariato, 2021, p. 151, con nota di Leo M., Forma dell'atto di opposizione alla donazione;
- può essere compiuto anche nei confronti delle liberalità indirette l'atto di opposizione alla donazione ex articolo 563, comma 5, Cc, Tribunale di Pavia, sentenza 30 novembre 2018, in Riv. notariato, 2019, p. 375, con nota di Musto A., L'atto di opposizione alle liberalità indirette - Resistenze dogmatiche e rovesciamento di prospettiva;
- in presenza di donazioni dissimulate è coerente con la ratio della novella del 2005, ai fini di una maggiore tutela dei legittimari, non solo il riconoscimento della legittimazione degli stessi ad agire in simulazione ante mortem del disponente, ma anche, a seguito di trascrizione della domanda di simulazione, il riconoscimento della possibilità di trascrivere atto di opposizione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 563, comma 4, Cc, in quanto sarebbe illogico attribuire ai futuri legittimari la facoltà di opposizione ad atti di liberalità prima dell'apertura della successione, salvo poi negare agli stessi la legittimazione ad esperire le azioni che si rilevano propedeutiche e strumentali all'esercizio del diritto stesso, lasciando aperto il rischio di poter decadere da tale diritto per decorrenza del termine derivante da causa non imputabile al legittimario, vale a dire in ragione dei tempi del giudizio di simulazione, che sono sottratti alla sfera di disponibilità del legittimario che agisce in simulazione, Appello di Roma, sentenza 13 giugno 2017, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 389, con nota di Mattioni M., Opposizione alla donazione dissimulata e azione di simulazione e in Giurisprudenza italiana, 2019, c. 313, con nota di Verdicchio V.., Azione di simulazione e opposizione alla donazione dissimulata;
- in materia di donazioni, deve essere affermata l'ammissibilità della rinunzia all'azione di restituzione basata sull'articolo 563, comma 1, Cc che pone il limite temporale di esercizio della stessa al ventennio dalla trascrizione della donazione, Tribunale di Pescara, sentenza 26 maggio 2017, in Dir. successioni e famiglia, 2018, p. 978, con nota di Martone I., Sull'ammissibilità della rinunzia all'azione di restituzione in vita del donante;

Donazione e promissario acquirente
- il semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione e possa quindi essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima con rivendica del bene ex articolo 563 c.c., non legittima il promissario acquirente alla mancata stipula del contratto definitivo, occorrendo invece a tali fini che il pericolo di evizione sia effettivo, cioè non meramente presuntivo o putativo, e che detto pericolo emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti, Tribunale di Reggio Emilia, 10 marzo 2009, in Contratti, 2009, p. 662, con nota di Toschi Vespasiani F., La provenienza donativa e pericolo di evizione;
- va cancellata la riserva apposta alla trascrizione nei registri immobiliari di un atto di rinuncia all'atto di opposizione alla donazione: dato che il legislatore ha disposto la pubblicità dell'atto di opposizione per l'interesse che da detta pubblicità deriva circa la trasparente circolazione dei beni donati, tanto quanto l'atto di opposizione deve essere trascritto nei pubblici registri, altrettanto, seppure la legge nulla dica sul punto, l'atto di rinuncia all'opposizione deve essere, in modo speculare o simmetrico, anch'esso fatto oggetto di pubblicità (a favore del donatario e contro il rinunciante), Tribunale di Parma, sentenza 15 giugno 2006, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p 12, con nota di Busani A., La trascrizione dell'atto di rinuncia all'atto di opposizione alla donazione.

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