Dopo la sentenza parziale, la chance della Ctu in tandem con la mediazione
Accertate le responsabilità, i giudici invitano le parti ad accordarsi sugli importi
Il giudice che, dopo avere emesso una sentenza parziale che accerta le responsabilità, rimette la causa in istruttoria disponendo una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare alcuni aspetti, può, in parallelo, ordinare alle parti di andare in mediazione per cercare un accordo. Non solo: il Ctu può prendere parte al procedimento di mediazione, su invito della parte più diligente, per fornire elementi utili per raggiungere l’accordo. È questa la soluzione applicata dalla Corte d’appello di Napoli (presidente Magliulo, relatore Marinaro) in due vicende decise con sentenze parziali (sentenze 1985 del 9 maggio e 2547 del 7 giugno), pronunciate con le rispettive ordinanze di nomina del Ctu e che insieme dispongono la mediazione (ordinanze del 9 maggio e del 7 giugno).
L’obiettivo è offrire alle parti la possibilità di raggiungere una soluzione equa e rapida, visti anche «i tempi prevedibilmente ancora lunghi occorrenti per la pronuncia della sentenza definitiva, a causa del rilevante carico di lavoro» che grava sulla Corte.
Le vicende e le motivazioni
Le due cause hanno per oggetto materie diverse.
La sentenza 1985 del 9 maggio 2022 ha accolto l’appello presentato dai genitori di un minore nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, riconoscendo la responsabilità dell’associazione per il danno subito dal minore che si era infortunato svolgendo l’attività sportiva. Ctu e mediazione sono state disposte per quantificare il danno.
Invece, nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza parziale 2547 del 7 giugno 2022, si controverteva in tema di vizi delle opere realizzate e di somme richieste per le opere effettuate e la Ctu e la mediazione sono state disposte per stabilire la riduzione del prezzo dei lavori.
In entrambi i casi, i giudici d’appello, anche per «valorizzare adeguatamente il periodo cronologico susseguente al necessario differimento della causa sulla base del ruolo del relatore», valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, hanno deciso di disporre l’esperimento della mediazione.
Nei fatti, muovendo dall’esigenza di nominare un consulente tecnico d’ufficio che possa quantificare in un caso i danni e nell’altro il costo dei lavori, i giudici rendono concreta la possibilità che un giudizio, anche in presenza di una sentenza parziale, non necessariamente debba concludersi con una sentenza definitiva.
I giudici d’appello dispongono quindi il procedimento di mediazione, in base all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28/2010, per «consentire alle parti – si legge nelle ordinanze – di trovare uno spazio adeguato a valutare seriamente e responsabilmente le reciproche opportunità di definizione negoziale della controversia» dopo la sentenza non definitiva.
I giudici intendono «offrire alle parti la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo al fine di ricercare, con l’assistenza di un mediatore qualificato, in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione, un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei loro contrapposti interessi».
Il ruolo del Ctu
In questo spazio, viene affidato un ruolo chiave al consulente tecnico d’ufficio, chiamato a contribuire a raggiungere un accordo. Tanto che i giudici, nelle ordinanze, autorizzano l’invito a prendere parte alla procedura di mediazione rivolto al Ctu, che potrà essere formulato dalla parte più diligente.
L’auspicio è che, anche con l’ausilio del Ctu, le parti possano riuscire a chiudere un accordo, senza quindi dover attendere la sentenza definitiva,
La Corte d’appello sottolinea poi che, «in considerazione della specifica materia oggetto di lite, le parti potranno fare espressa richiesta all’organismo affinché venga incaricato un mediatore competente nella materia, ferma restando anche la possibilità della nomina di un mediatore ausiliario nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche».
Peraltro, le attività svolte in mediazione non vanno perse, anche se non si raggiunge l’accordo. La Corte d’appello ricorda infatti che «l’eventuale attività tecnica svolta nel corso del procedimento di mediazione, in caso di mancato accordo, potrà essere utilizzata nel presente giudizio con l'accordo preventivo o successivo delle parti».
In caso di accordo, spiegano i giudici, le parti possono anche non comparire all’udienza di rinvio, provocando così l’estinzione del procedimento.
In caso di mancato accordo, le parti invece potranno fissare nel verbale di udienza o nella nota la loro eventuale proposta conciliativa, per consentire la valutazione giudiziale della loro condotta processuale.
Le decisioni
Le sentenze parziali
La Corte d'appello di Napoli, con due sentenze (1985 del 9 maggio e 2547 del 7 giugno), si è pronunciata non definitivamente accertando le responsabilità e poi rimettendo sul ruolo la causa per quantificare gli importi dovuti
Le ordinanze
Con due ordinanze contestuali alle sentenze parziali, i giudici hanno nominato un Ctu e, in contemporanea, disposto la mediazione per permettere alle parti di trovare un accordo, anche con l'aiuto dello stesso Ctu