I regali tra fidanzati fatti "a promessa di matrimonio" sono vere e proprie donazioni
di Valeria Cianciolo
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È proprio il mancato verificarsi del matrimonio che rende, invece, restituibili i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che non è stato poi contratto

I doni tra fidanzati, di cui all'articolo 80 del Cc, non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, e possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, comprese quelle indirette. Lo afferma la Cassazione con l'ordinanza...
Cila non impugnabile dal terzo, possibile il ricorso contro il silenzio assenso
di Francesco Machina Grifeo