Civile

Avvisi bonari, benefici anche per le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Con la Circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, l'AdE fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione della misura agevolativa prevista per le comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021

di Giuseppe Durante*

Sono arrivati i primi chiarimenti sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni introdotta dall' articolo 1, commi da 153 a 159 della legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 . La Circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 firmata dal Direttore dell'Agenzia delle entrate concretizza il primo intervento ministeriale con il quale, a ridosso dell'entrata in vigore della L. n. 197/2022, sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della misura agevolativa prevista per le comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 . Si tratta evidentemente di un'agevolazione finalizzata a sostenere i contribuenti nell'attuale situazione economica, tutt'altro che felice, sia per gli effetti ancora tangibili della pandemia sia per l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il beneficio in oggetto previsto dalla legge di bilancio 2023, all'art.1, commi da 153 a 158, ha ad oggetto le somme dovute dai contribuenti a seguito del controllo formale – cartolare eseguito dall'AdE, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 e art.54 bis del D.P.R. n. 633/1972; ossia, dal confronto dichiarato - versato da cui sono scaturite le comunicazioni di irregolarità già notificate al contribuente e previste dagli articoli sopra richiamati.

Il documento di prassi chiarisce in particolare che, ai sensi del comma 153 del richiamato art. 1 della L. n. 197/2022 le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 richieste al contribuente attraverso le comunicazioni di irregolarità (previste dagli articoli 36 del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), possono essere oggetto di definizione agevolata. In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi riscontrabili direttamente dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria, l'AdE effettua controlli mirati finalizzati a correggere possibili errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente nella compilazione delle dichiarazioni. Detti controlli automatizzati hanno il compito di verificare che le imposte indicate nel dichiarativo siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti effettuati in autoliquidazione dal contribuente risultino congrui rispetto ai dati riportati dal contribuente stesso nella sua dichiarazione.

Il beneficio della definizione agevolata implica in favore del contribuente una riduzione secca al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni irrogate sulle imposte non versate o versate in ritardo.

La Circolare in commento focalizza altresì i benefici previsti dalla L. n. 197/2022 per le rateizzazioni in corso anche se riferite a periodi d'imposta diversi. Si tratta di un beneficio confermato dall'AdE anche in sede di chiarimento con il quale i contribuenti saranno legittimati previo inoltro di una richiesta ad hoc ad una rimodulazione del piano di rateizzazione che considererà i nuovi benefici previsti dalla legge di Bilancio 2023; ossia, l'applicazione della sanzione ridotta al 3% (anziché del 10%).

Le previsioni normative contenute nell'art.1 ai commi sopra richiamati estende evidentemente il beneficio della sanzione ridotta ad ampio raggio, interessando non solo le rateizzazioni ancora da attivare dopo il 1 gennaio 2023 ma anche quelle già in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite ai periodi d'imposta 2019/2020/2021

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la prima Circolare del 2023 particolarmente utile poiché ha chiarito in modo esplicativo il perimetro dell'agevolazione che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. In particolare, il documento di prassi illustra con l'ausilio di esempi di calcolo le possibilità offerte dalla norma, ossia, la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 nonché l'estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

In particolare, possono beneficiare della definizione agevolata, implicando ciò la riduzione della sanzione dal 10% al 3% dell'importo non versato o tardivamente versato:

- a) le comunicazioni già recapitate per le quali al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022)

- b) le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

La circolare dell'AdE precisa, altresì, che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15 ter del D.P.R. n. 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10 mila euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione agevolata non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il comma 154 dell'art.1 dispone altresì che il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 2 del D.lgs. n. 462/1997 in caso di pagamento in un'unica soluzione, nonché quelli stabiliti dal comma 3 bis dell'art. 2 dello stesso decreto in caso di pagamento rateale. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata dovrà essere versata entro il termine di 30 giorni (90 in caso di invio telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o dalla comunicazione definitiva avente ad oggetto la ri-determinazione degli esiti. Le rate diverse dalla prima dovranno essere versate dal contribuente entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a cui andranno aggiunti gli interessi di rateizzazione.

Ammesse anche le rateazioni intraprese in anni precedenti a prescindere dal periodo d'imposta a condizione che non si sopravvenuta alcuna causa di decadenza del contribuente

Il comma 155 dell'art. 1 prevede altresì la possibilità di potere beneficiare della definizione agevolata anche relativamente alle comunicazioni di cui all'art. 36 del .D.PR. n. 602/1973 e art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 riferite a qualsiasi periodo d'imposta e per le quali alla data del 1° gennaio 2023 è in corso un pagamento rateale ex art.3 bis del D.lgs. n. 462/1997. La previsione normativa in commento fa salva la possibilità per il contribuente inadempiente di poter beneficiare di una riduzione della sanzione (dal 10% al 3% dell'imposta residua non versata) anche nel caso in cui il medesimo, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 ha già in corso un piano di rateizzazione per il quale il medesimo non risulta decaduto alla data del 1° gennaio 2023.

Deve trattarsi di ratei riconducibili alle comunicazioni di cui ai richiamati art. 36 del D.P.R. n602/1973 e art. 54 bis del D.P.R. n° 633/1972. Conditio sine qua non per beneficiare della definizione agevolata è che per il contribuente non sia incorso in alcuna causa di decadenza, ai sensi dell'art.15 ter del D.P.R. n° 602/1973.

Quindi, all'importo residuo saranno applicate le sanzioni pari al 3% dell'importo ancora da versare.

L'applicazione della sanzione in percentuale ridotta (3% anziché 10%) implicherà una ri-determinazione omnia del debito in oggetto, facendo salve comunque le date già stabilite per la rateizzazione in corso, avente ad oggetto il vecchio importo.

Estensione dei piani di rateazione fino a un massimo di 20 rate

La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, stabilendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo rispetto alle 8 rate originariamente previste prescindendo dall'ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

In altre parole, il comma 159 ha modificato la disposizione di cui all'art.3 bis, comma 1 del D.lgs.n° 462/1997 il quale prevede la possibilità di versamento delle somme dovute attraverso massimo otto rate trimestrali di pari importo; in caso di importi superiori a cinquemila euro, il numero delle rate sale a venti trimestrali.

La modifica disposta dal richiamato comma 159 estende a venti le rate utilizzabili, a prescindere dall'ammontare del debito ancora da versare; vale a dire, anche per importi inferiori a cinque mila euro è comunque possibile per il contribuente versare le somme dovute spalmando la debenza in venti rate trimestrali di pari importo.

Pertanto, indipendentemente dall'importo oggetto della comunicazione di irregolarità, il contribuente potrà optare per il pagamento delle somme dovute potendo usufruire di venti rate trimestrali di pari importo.

Tale previsione normativa si applica, oltre che alle rateizzazioni non ancora attivate, anche a tutte quelle che risultano in corso alla data di entrata in vigore della L. n° 197/2022 (legge di bilancio 2023). Ne deriva che tutti i piani rateali attualmente in corso aventi ad oggetto importi non superiori a cinque mila euro potranno essere estesi.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano acquisite e non legittimano alcun rimborso in favore del contribuente.

Particolarmente interessante è altresì la previsione normativa disposta dal comma 158 dell'art. 1, in cui è prevista la proroga di un anno dei termini decadenziali utili per la notificazione delle cartelle di pagamento così come previsti dall'art.25, comma 1, lett.a) del D.P.R. n° 602/1973 aventi ad oggetto le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2019.

Quindi, un anno in più per l'AdER al fine di notificare le cartelle esattoriali aventi ad oggetto ruoli riconducibili al controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dal contribuente.

-----------------------------

Quanto costa aderire alla definizione agevolata avvisi bonari: un esempio pratico
Gli effetti della sanatoria possono essere riassunti con un esempio, come da tabella successiva.

Il vantaggio sta nella rideterminazione delle sanzioni: si passa infatti da un totale di 250 a 75 euro.

I contribuenti che stanno già pagando potranno richiedere la rimodulazione del piano di rateazione fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, come segnalato. Infatti, si applicano le regole ordinarie di rateazione degli avvisi bonari ex art.3-bis del D. Lgs 462/1997 così come novellate dalla Legge di bilancio.

Andranno ricalcolati gli interessi di rateazione, da non confondere con quelli da ritardata iscrizione a ruolo.

* Prof. Avv. DURANTE Giuseppe, Docente a contratto in diritto Tributario presso la facoltà di Economia dell'Università LUM "G- De gennaro" – Tributarista - Pubblicista

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Giuseppe Morina, Tonino Morina

Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore|19 gennaio 2023|NORME E TRIBUTI|p. 32

Il Sole 24 Ore

Giuseppe Morina, Tonino Morina

Il Sole 24 Ore